Depenalizzazione e risocializzazione: meno detenuti e meno processi

Lo schema di decreto legge, composto da 6 articoli, delega il Governo ad adottare dei decreti legislativi in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

La pena come extrema ratio. Premesso che il sistema giudiziario non riesce ad accertare e reprimere tutti i reati, è necessario rafforzare la funzione general-preventiva della norma. Infatti, l’obiettivo è di arrivare ad infliggere sanzioni penali solo se queste non possono essere sostituite da quelle amministrative che, oltre ad avere pari efficacia delle prime, non possono essere condizionalmente sospese e hanno tempi di prescrizione più lunghi. Parte la depenalizzazione. All’articolo 2 vengono elencate le contravvenzioni per cui è prevista la trasformazione in illeciti amministrativi e, allo stesso tempo, vengono elencati i reati per cui, pur essendo prevista la pena dell’ammenda o della multa, non è possibile attuare tale trasformazione. Le materie escluse sono i delitti contro la personalità dello Stato, i reati in materia edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza pubblica. Per questi nuovi illeciti saranno previste con sanzioni interdittive e sanzioni pecuniarie a partire da 300 euro fino ad arrivare a 15.000 euro. Sospensione del procedimento con messa in prova una chance per il detenuto. In riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova è l’articolo 3 che ne indica i principi e i criteri direttivi. In pratica, ai condannati per reati di minore allarme sociale, viene data la possibilità di seguire un percorso di reinserimento alternativo, attuando, così, una funzione deflattiva dei procedimenti penali. Infatti, se la messa alla prova ha esito positivo, il reato si estingue. Questo istituto, già previsto nel processo minorile, può essere concesso dal giudice - su richiesta dell’imputato da formularsi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - quando si procede per reati per cui è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore a 4 anni. La sospensione è concessa al massimo due volte, ma solo se non si tratta di reati della stessa indole. 2 nuove pene. L’articolo 4 introduce due nuove pene detentive non carcerarie, in sostituzione della reclusione e dell’arresto in caso di condanne per reati puniti con pene detentive on superiori a 4 anni la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Imputato irreperibile? Sospensione del dibattimento Infine, prima delle disposizioni comuni, contenute nell’art. 6, vengono elencati i principi di delega in merito alla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, in attuazione del principio di effettiva conoscenza. In sintesi, il giudice, nei casi in cui la citazione a giudizio non venga notificata l’imputato a mani proprie o di persona convivente o presso il domiciliatario, dovrà rinnovare la citazione e, se anche questa non andasse a buon fine, sospendere il dibattimento. e della prescrizione. Questa soluzione porta anche alla sospensione della prescrizione fino alla revoca dell’ordinanza sospensiva. Al fine di rintracciare l’imputato, il provvedimento deve essere inserito nella banca dati delle forze di polizia e annotato nel casellario. Tale sospensione del processo, però, non opera in caso di arresto, fermo o di esecuzione cautelare o, comunque, quando si ha la prova che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo.

Schema di disegno di legge * Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili . articolo 1 Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, secondo i principi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3, 4 e 5, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. articolo 2 Depenalizzazione 1. Il decreto legislativo in materia di depenalizzazione è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie l delitti contro la personalità dello Stato 2 edilizia e urbanistica 3 ambiente, territorio e paesaggio 4 immigrazione 5 alimenti e bevande 6 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 7 sicurezza pubblica b trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda 1 articolo 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale 2 articolo 11, comma 1 della L. 8 gennaio 1931 n. 234 3 articolo 171-quater, comma 1 della L. 22 aprile 1941 n. 633 4 articolo 3, comma 1 del D.lgs. lgt. 4 agosto 1945 n. 506 5 articolo 4, comma 7 della L. 221uglio 1961 n. 628 6 articolo 15, comma 2 della L. 28 novembre 1965 n. 1329 7 articolo 4, comma 3 della L. 13 dicembre 1989 n. 401 8 articolo 16, comma 9 della L. 7 marzo 1996 n. 108 9 articolo 18, comma 4 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 10 articolo 7, comma 1 della L. 17 agosto 2005 n. 173 11 articolo 37, comma 5, 38, comma 4 e 55-quinquies, comma 9, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198. c per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 15.000 e, nelle ipotesi di cui alla lettera b , eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione d prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c siano graduate in ragione della gravità della violazione, della reiterazione dell'illecito, dell'opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze, nonché della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche d individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera c secondo i criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 689/1981 e prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento è estinto mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa. articolo 3 Sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Il decreto legislativo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi a prevedere che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell'imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova b prevedere che la richiesta di cui alla lettera a possa essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento c prevedere che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell'osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato prevedere che nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possano essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali d prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte o più di una volta se si tratta di reato delitti della stessa indole e prevedere che il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore f prevedere che al termine della messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo g prevedere che la messa alla prova è revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole h prevedere che in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenda il suo corso e che, ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 38 Euro di pena pecuniaria. articolo 4 Pene detentive non carcerarie 1. Il decreto legislativo in materia di pene detentive non carcerarie è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi a prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale è la reclusione presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni b prevedere che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale è l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni c prevedere che, nei casi indicati nelle lettere h e i il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici d prevedere che il giudice possa applicare la pena della reclusione o dell'arresto, in sostituzione delle pene previste nelle lettere h e i , qualora non vi sia un'abitazione o altro luogo di privata dimora idonei ad assicurare la custodia del detenuto. articolo 5 Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili 1. Il decreto legislativo in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili, in attuazione del principio della effettiva conoscenza del processo, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi a prevedere che quando la citazione a giudizio non è stata notificata all'imputato a mani proprie o di persona convivente o del domiciliatario, il giudice debba rinnovare la citazione e, se neppure in questo modo, è possibile la notifica all'imputato, sospendere il dibattimento b prevedere che, a seguito della sospensione del dibattimento, la prescrizione è sospesa per un periodo pari al termine massimo previsto per la prescrizione del reato c prevedere che nel processo sospeso il giudice possa disporre gli atti urgenti d prevedere che il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione a giudizio siano inseriti nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e nel casellario giudiziale, ai fini della loro notifica all'imputato e prevedere che il meccanismo della sospensione del procedimento non operi nei seguenti casi arresto, fermo o misura cautelare eseguiti nel corso del procedimento quando vi è la prova che l'imputato sia comunque a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 51 comma 3- bis e 3- quater c.p.p. articolo 6 Disposizioni comuni 1. I decreti legislativi previsti dal!'articolo 2 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. 3. I decreti legislativi di cui al comma l contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1. * Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.