Lavori sul terrazzo in compossesso: è necessario acquisire tutte le prove

Le nuove prove presentate dal’imputato vengono svalutate in appello, ma la Cassazione rimette tutto in discussione.

Il caso. Vivere in condominio non sempre è facile e quando ci sono di mezzo delle parti comuni, il rischio che nascano delle controversie è molto alto. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46260/2011 depositata il 14 dicembre, un uomo veniva condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose art. 392 c.p. , così riqualificate le originarie imputazioni di violazione di domicilio art. 614 c.p. e danneggiamento art. 635 c.p. . Le nuove prove sono state svalutate in appello. Il ricorso viene presentato dall’imputato dopo che la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza, svalutando le nuove prove offerte. Inoltre, dal ricorso per cassazione presentato dall’imputato, si evince che quest’ultimo avesse il compossesso del terrazzo controverso e che la realizzazione di una scala per accedervi costitutiva una legittima estrinsecazione del suo potere di fatto sulla cosa . I lavori sono stati eseguiti prima o dopo la disputa tra condomini? Nel caso di specie è necessario valutare se i lavori sono stati eseguiti prima della disputa tra i due condomini in questione o dopo. La Corte Suprema, smentendo i colleghi del merito, ritiene che le nuove prove, in quanto suscettibili di incidere sulla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità soggettive, o riferibili a sentenze del giudice ordinario inconciliabili con il giudizio di condanna, potrebbero sciogliere il dubbio chi ha in realtà compiuto atti lesivi del possesso altrui. Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 ottobre – 14 dicembre 2011, n. 46260 Presidente Pagano – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto Ha proposto ricorso per cassazione, R.M. , per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 19.2.2010, che dichiarò l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Lucera, sez. distaccata di Rodi Garganico l'11.7.2000, per il reato di cui all'art. 392 c.p., così riqualificate le originarie imputazioni di violazione di domicilio e danneggiamento. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe illogicamente svalutato le nuove prove offerte dal ricorrente, che dimostrerebbero l'estraneità del R. ai lavori sul lastrico in contestazione, o indicherebbero una situazione possessoria del ricorrente anteriore all'inizio delle dispute con il D.B. . Il ricorso è fondato. Sotto un primo profilo, dalla sentenza della Corte di Cassazione allegata al ricorso, sembrerebbero evincersi indicazioni che il R. aveva in realtà il compossesso del terrazzo controverso, e che la realizzazione di una scala per accedervi costituiva una legittima estrinsecazione del suo potere di fatto sulla cosa. Occorrerebbe quindi valutare se l'esecuzione dei lavori precedette la disputa sul possesso, o fu successiva alle contestazioni del D.B. . Sotto questo profilo di indagine, l'esito del giudizio civile potrebbe consentire di risolvere anche la questione della datazione dei lavori, e del presunto errore in cui il D.B. sarebbe incorso nella denuncia nell'indicare il periodo Giugno/Luglio 1996, considerando peraltro che come responsabile dell'esecuzione degli stessi lavori veniva indicata nella denuncia R.I. e non il ricorrente, e che le dispute tra la prima e il D.B. sono sicuramente anteriori a quella tra lo stesso D.B. e il ricorrente. In definitiva, le nuove prove in quanto suscettibili di incidere sulla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità soggettive, o riferibili a sentenze del giudice ordinario inconciliabili con il giudizio di condanna, potrebbero consentire di sciogliere il dubbio se proprio il D.B. avesse in realtà compiuto atti lesivi del possesso altrui magari esercitato anche attraverso le opere che dovrebbero integrare l'illecito penale addebitato al ricorrente, prima che nascesse tra le parti interessate una qualunque controversia sul terrazzo e in questo senso le nuove prove richieste dal ricorrente appaiono potenzialmente decisive. La sentenza impugnata deve essere quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.