Gli ultimi 18 mesi di pena si scontano ai domiciliari

Il nuovo schema di decreto legge, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede una serie di misure che consentono di ridurre la tensione detentiva e di risolvere le problematiche dovute al sovraffollamento delle carceri. Si stima l’uscita progressiva dal carcere per più di 3.000 detenuti, proprio in virtù dell’innalzamento - dagli attuali 12 a 18 mesi - della pena detentiva residua, che potrà esser scontata ai domiciliari.

Stop al fenomeno delle porte girevoli. Nel dettaglio, il provvedimento introduce due modifiche nell’art. 558 c.p.p La prima nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo deve essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, 48 ore dall’arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l’udienza nei due giorni successivi. Invece, la seconda modifica introduce il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi l’arrestato dovrà essere custodito dalle forze di polizia, a meno che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell’arrestato o la sua pericolosità. In queste ipotesi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato. Queste misure avranno un notevole impatto sulle strutture carcerarie nel 2010 sono state 21.000 le persone ‘di passaggio’ in carcere, detenute per meno di tre giorni. Innalzamento da 12 a 18 mesi della pena residua da scontare ai domiciliari. Secondo le stime dell'amministrazione penitenziaria, con questa previsione sarà possibile estendere la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare di ulteriori 3.300 unità, che si aggiungeranno agli oltre 4.000 che ad oggi hanno beneficiato della l. n. 199/2010. Integrate le risorse finanziarie per l’edilizia carceraria. Infine, per contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, viene autorizzata la spesa di oltre 57 milioni di euro per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

Schema di decreto legge * Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri Articolo 1 Modifiche al Codice di procedura penale 1. Nell'articolo 558, sono apportate le seguenti modificazioni a il comma 4 è sostituito dal seguente 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. b dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. . Articolo 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni a l'articolo 123 è sostituito dal seguente 123 - Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del Codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé . b dopo l'articolo 163, è inserito il seguente 163-bis - Custodia dell'arrestato - Nei casi previsti nell'articolo 558 del Codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse. . Articolo 3 Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola dodici è sostituita dalla seguente diciotto . Articolo 4 Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie 1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse al l'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie. Articolo 5 Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. * Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.