L’opera è completa anche se mancano soltanto le vetrine

L’opera edilizia si ritiene conclusa quando le strutture essenziali del rustico sono completate. Inoltre, la sola apposizione delle tamponature di legno, in attesa della messa in opera di vetrine, non integra la definizione di opera edilizia in senso stretto necessitante di un permesso di costruire.

Ancora una volta le aule dei giudizi penali hanno avuto modo di interrogarsi sulla disciplina del condono edilizio ed in particolare sull’interpretazione del concetto di ultimazione dei lavori ad una certa data che nel caso di specie era il 31 marzo 2003 condizione essenziale per poter usufruire degli effetti del condono stesso. Falsa dichiarazione ma non violazione edilizia. Ed infatti, nel caso deciso dalla Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46229/2011, depositata il 13 dicembre, era accaduto che un soggetto era stato condannato in primo grado per il reato di falsa dichiarazione e violazione edilizia, per aver, secondo il primo addebito attestato che i lavori svolti erano stati completati alla data del 31 marzo 2003 e, per quanto concerne la seconda violazione, aver apposto tamponature di legno all’opera. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, pur confermando la responsabilità dell’imputato per il delitto di falsa dichiarazione circa la data di ultimazione dei lavori, ritiene insussistente l’illecito edilizio in quanto l’apposizione delle tamponature di legno non integra la definizione di opera edilizia in senso stretto necessitante di un permesso di costruire. Il ricorso dell’imputato mancavano solo due vetrine. L’imputato propone, allora, ricorso per cassazione articolando diversi motivi sia di falsa applicazione di norme che di contraddittoria motivazione. In primo luogo si concentra sulla natura veridica della dichiarazione, comprovata da idonea documentazione attestante lo stato parziale dei lavori al 31 marzo 2003, quasi, peraltro, completati poiché risultava mancante solo l’apposizione di due vetrate. Il ricorrente si duole, in secondo luogo, della mancata presa in considerazione delle risultanze probatorie offerte dall’imputato e della consulenza tecnica depositata agli atti del processo. La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato e per l’effetto annulla la sentenza impugnata rinviando alla Corte di appello per il giudizio di rinvio. Ed infatti, secondo la Corte, il principio di diritto che deve essere applicato in queste fattispecie è quello secondo cui deve ritenersi che l’opera edilizia sia conclusa quando le strutture essenziali del rustico siano completate . I giudici di merito non hanno chiarito molti aspetti di fatto. Non solo. Ma la Corte osserva che la stessa sentenza di merito ha affermato che l’opera nella specie un locale commerciale era conclusa nelle strutture essenziali dal momento che, peraltro, era presente anche la copertura le tavole di legno apposte provvisoriamente servivano a proteggere il locale in attesa della messa in opera di vetrine . Ne deriva per la Suprema Corte una chiara [] contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata . Ed ancora, la Corte rileva un ulteriore profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui non chiarisce dove risieda la falsità della dichiarazione se effettivamente la dichiarazione del privato era documentata da fotografie, specie ove si consideri che il privato aveva dichiarato che lo stato dei lavori era al 31 marzo 2003 parziale . Di questi aspetti la Corte in sede di rinvio dovrà tenere conto per valutare se l’affermazione di responsabilità penale per la falsa dichiarazione sia, o no, sussistente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 ottobre – 13 dicembre 2011, n. 46229 Presidente Colonnese – Relatore Marasca Osserva La corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato R.U. per violazione edilizia e falsa dichiarazione in ordine alla circostanza che i lavori sarebbero terminati entro il 31 marzo 2003, assolveva il R. dalla violazione edilizia perché l'apposizione di semplici tamponature di legno non costituiva illecito edilizio e confermava l'affermazione di responsabilità per la falsa dichiarazione. Con il ricorso per cassazione U R. deduceva 1 la violazione degli artt. 48, 479 e 483 cod. pen. perché la dichiarazione incriminata era veridica sia perché accompagnata da planimetrie e documentazione fotografica, che descrivevano in modo puntuale la situazione esistente, sia perché era stato correttamente dichiarato che lo stato dei lavori alla data del 31 marzo 2003 era parziale, essendosi attestata una tipologia di abuso 01, sia perché al rustico i lavori potevano considerarsi ultimati, dovendo essere apposte soltanto due vetrate per vetrine, essendo il locale destinato ad attività commerciali 2 il vizio di motivazione non avendo, peraltro, la corte di merito tenuto conto delle risultanze processuali, dalle quali emergeva che effettivamente il rustico era stato completato il 31 marzo 2003 in ogni caso la situazione era stata rappresentata in modo corretto e per nulla falso 3 il vizio di motivazione perché i giudici non avevano chiarito perché si dovessero ritenere inattendibili le prove offerte dall'imputato e, segnatamente, la consulenza tecnica in data 1 settembre 2005 del geometra M. V I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da R.U. sono fondati. Come già rilevato, R. veniva assolto dalla violazione edilizia perché le tompanature in legno non potevano considerarsi opera edilizia che necessitava di del preventivo permesso a costruire. Veniva, invece, ritenuto sussistente il delitto di falso contestato non potendosi ritenere l'opera edilizia ultimata al 31 marzo 2003. Tale ultima affermazione non può essere condivisa nei termini nei quali è stata esposta in motivazione. Ed, infatti, deve ritenersi in base a recente giurisprudenza di legittimità vedi Cass., sez. III, n. 8064 del 2009 che l'opera edilizia sia conclusa quando le strutture essenziali del rustico siano completate. Orbene nel caso di specie è la stessa sentenza impugnata ad affermare che il locale commerciale era completato nelle strutture essenziali, essendo completo anche di copertura la corte di merito ha richiamato opportunamente in proposito la già citata giurisprudenza di legittimità. Le tavole in legno apposte provvisoriamente servivano a proteggere il locale in attesa della messa in opera di vetrine. Risulta chiara, allora, una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata. Ma vi è un altro aspetto del processo che non è stato sufficientemente analizzato. La domanda di condono con la descrizione dell'opera realizzata era stata corredata da fotografie e planimetrie, che, a dire del ricorrente, rappresentavano fedelmente lo stato dei luoghi. Ed allora non si comprende quale sia la dichiarazione falsa se la situazione esistente al 31 marzo 2003 è stata rappresentata in modo corretto e corrispondente alla realtà. Su tali aspetti la corte nulla ha rilevato. Infine sembra che il ricorrente nella domanda di definizione degli illeciti non abbia affermato che l'opera fosse completa, ma abbia correttamente indicato, apponendo la crocetta nello apposito spazio del modulo prestampato, che lo stato dei lavori era al 31 marzo 2003 parziale. Se le cose stanno in questo modo, non si comprende dalla motivazione della sentenza impugnata per quale ragione la dichiarazione del R. sia falsa, dal momento che, a quanto pare, le circostanze riferite erano perfettamente corrispondenti alla realtà. Anche su tale aspetto la corte nulla di specifico ha rilevato. La corte, allora, dovrà, approfonditi tali aspetti, spiegare perché le tesi difensive e le prove prodotte dalla difesa - anche consulenza tecnica di parte - siano da disattendere e in che cosa precisamente consista la attività ingannatoria posta in essere dal ricorrente tesa ad ottenere una sanatoria in base ad un presupposto di fatto non veritiero. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per nuovo esame.