Fumetti hard in carcere? Acquistarli non è facile

L’istituto carcerario deve fornire quotidiani, periodici e libri ai detenuti, ma questi non possono lamentarsi se tra la fornitura non ci sono fumetti hard. Non è comunque preclusa loro la possibilità di acquistarli per conto proprio.

Fumetti hard in carcere? Non sono vietati, ma l’istituto non è tenuto a fornirli. Il carcerato può farseli spedire per posta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45410/2011, depositata il 6 dicembre. Il caso. Il magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo proposto da un detenuto contro il diniego, della Direzione dell’istituto penitenziario, all’acquisto di un fumetto vietato ai minori di anni 18. Il motivo del rigetto? Tali fumetti non sono previsti tra gli oggetti acquistabili all’esterno e, in più, essi non costituiscono oggetto di indispensabile utilizzo . Diritto all’informazione? L’interessato propone ricorso per cassazione affermando che il magistrato non ha tenuto conto del fatto che i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione art. 18, comma 6, O.P. . La ricezione di riviste non può essere vietata, ma l’amministrazione non deve necessariamente esaudire tutte le richieste La S.C. chiarisce che, pur non essendo vietata al detenuto la ricezione di periodici o riviste - anche attraverso la corrispondenza ordinaria o la spedizione in abbonamento – l’amministrazione non è tenuta ad esaudire la richiesta di acquisto di determinate riviste o determinati periodici quando i medesimi non siano previsti tra i generi e gli oggetti inclusi nell’elenco di quelli acquistabili all’esterno per il tramite dell’impresa convenzionata . il detenuto può acquistare le riviste per conto proprio. Nel caso di specie, la rivista - come correttamente affermato dal magistrato di sorveglianza - non costituisce un oggetto di indispensabile utilizzo , quindi, il mancato inserimento della stessa nell’elenco dei beni che l’impresa appaltatrice può acquistare, non costituisce violazione di un diritto del detenuto. In pratica, aggiunge il Collegio, il detenuto può liberamente acquistare le riviste direttamente dalla casa editrice o farsele spedire per posta dai familiari. Il ricorso viene dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 giugno – 6 dicembre 2011, n. 45410 Presidente Vecchio – Relatore Carta In fatto 1.- Con provvedimento in data 30 ottobre 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava il reclamo proposto da A.A. avverso il diniego della Direzione dell'istituto penitenziario di Parma all'acquisto di un fumetto vietato ai minori degli anni 18. Il rigetto era motivato con riguardo alla circostanza che i fumetti vietati ai minori degli anni 18 non sono previsti tra gli oggetti acquistabili all'esterno e che essi non costituiscono oggetto di indispensabile utilizzo. 1.2.- Propone ricorso per Cassazione A.A. personalmente adducendo a ragione violazione di legge e vizio di motivazione perché, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato di sorveglianza l'art. 18, comma 6, O.P. stabilisce che i detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Inoltre il provvedimento impugnato non da conto della ordinanza 15 giugno 2010 del magistrato di sorveglianza di Milano che dirimeva la stessa questione in suo favore. 1.3.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni D'angelo, con atto depositato il 19 aprile 2011, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. In diritto 1.- Il ricorso è infondato. 2.- Rileva il Collegio come l'art. 18, comma 6, della legge 26 luglio 1975 n. 354, preveda che i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Il diritto riconosciuto dal citato art. 18 O.P., è invero più ampio di quello che il detenuto può vantare nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria a vedere esaudita la sua richiesta di poter procedere all'acquisto di determinata stampa periodica servendosi degli strumenti e dei servizi offerti dal singolo istituto e, più specificamente, attraverso l'impresa di mantenimento. Ed invero se non può essere vietata al detenuto il possesso o la ricezione - sia con il mezzo della corrispondenza ordinaria che attraverso la spedizione in abbonamento - di periodici o riviste in libero commercio all'esterno e solo con riguardo alle modalità di tutela di tale specifico diritto fu pronunciata le sentenza n. 26/2009 della Corte Costituzionale , neppure l'amministrazione è tenuta ad esaudire la richiesta di acquisto di determinate riviste o determinati periodici quando i medesimi non siano previsti tra i generi e gli oggetti inclusi nell'elenco di quelli acquistabili all'esterno per il tramite dell'impresa convenzionata. Se dunque costituisse violazione di un diritto soggettivo impedire al detenuto di acquistare per conto proprio o di ricevere stampa periodica o riviste in libero commercio, non può certo rappresentarsi come violazione di una posizione soggettiva, suscettibile di tutela in via di reclamo al magistrato di sorveglianza, quella conseguente al mancato inserimento di quella specifica rivista o di determinata stampa periodica, nell'elenco dei beni che l'impresa appaltatrice può acquistare nel libero mercato su richiesta dei detenuti e, a ben vedere, tale mancato inserimento neppure ha costituito oggetto di doglianza da parte dell'A. . Correttamente, pertanto, il magistrato di sorveglianza ha rilevato che la rivista che l'A. chiedeva di acquistare non costituisce un oggetto di indispensabile utilizzo e, conseguentemente, il suo mancato inserimento nell'elenco dei beni e dei generi per i quali è intervenuta la convenzione tra la ditta appaltatrice e la direzione dell'istituto penitenziario, non costituisce violazione di un diritto del detenuto, il quale ben potrà farsi inviare la rivista di cui trattasi acquistandola direttamente dalla casa editrice ovvero facendosela spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che l'acquisteranno per lui all'esterno. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.