Parcheggiatore abusivo, nessuna condanna per la violazione allo stop imposto dal Questore

Viene ritenuto, dai giudici, sufficiente la sanzione prevista nel Codice della Strada. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, quindi, non è configurabile.

Lo si può considerare una piaga per moltissime città italiane, grandi e piccole, metropoli e di provincia il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, e, per giunta, molto esosi. Eppure, la lotta a questo fenomeno deve essere limitato soltanto all’applicazione del Codice della Strada. Perché il provvedimento del Questore, che vieta l’attività di parcheggiatore abusivo, seppur violato, non può portare – come chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 45935/2011, Prima sezione Penale, depositata oggi – a una condanna penale. Stop. Di fronte all’esplosione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, l’ extrema ratio è il provvedimento del Questore, che vieta a un habitué della ‘sosta improvvisata’ di esercitare l’attività . Lo stop imposto, però, non ha effetti, anzi perché il parcheggiatore abusivo prosegue regolarmente la propria ‘occupazione’. Conseguenze? Nessuna. Perché, di fronte alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna , il Giudice per le indagini preliminari dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste . Ubi maior Come leggere la decisione del Giudice? Con tanto di richiamo alla giurisprudenza, viene ricordato che la inosservanza dei provvedimenti dell’autorità non è configurabile quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento . Con riguardo alla vicenda in questione, l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore è già vietato dal Codice della Strada, con tanto di sanzione amministrativa. Ecco perché, secondo il Giudice, s’impone una declaratoria di improcedibilità dell’azione penale . Ordine e sicurezza. A contestare la decisione è il Procuratore della Repubblica, chiedendone – col ricorso per cassazione –, l’annullamento per erronea applicazione della legge penale . Quale il nodo? Secondo il Procuratore è la stessa norma del Codice della Strada a far salva l’ipotesi che la condotta sanzionata in via amministrativa possa costituire reato , e, peraltro, il divieto del Questore era diretto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, piuttosto che il corretto e regolare svolgimento della circolazione stradale nei centri urbani . Ecco perché, sempre secondo il Procuratore, avrebbe dovuto essere emesso il decreto penale di condanna . Provvedimento superfluo. La valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari, però, viene condivisa dalla Cassazione. Di conseguenza, nessuna violazione di legge viene rinvenuta nella decisione impugnata. Ecco perché viene ritenuto prevalente il divieto a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore contenuto nel Codice della Strada. In questa ottica, il provvedimento del Questore è meramente ripetitivo del precetto previsto nel Codice della Strada, ed esso, a parte un riferimento generico a motivi di ordine pubblico e tranquillità sociale , non assume i connotati di provvedimento con tingibile ed urgente, posto che esso risulta esteso a tutti i parcheggiatori abusivi operanti, senza alcuna delimitazione di tipo soggettivo o territoriale . Ecco perché il ricorso del Procuratore viene completamente rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 novembre – 12 dicembre 2011, n. 45935 Presidente Chieffi – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di G. N., imputato del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno emesso in data 21 gennaio 2008 e notificatogli il 12 febbraio 2008, che gli vietava di esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo nelle strade del capoluogo campano, con sentenza deliberata il 6 novembre 2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del predetto imputato perché il fatto non sussiste. 1.1. Riteneva infatti il giudicante, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale di questa Corte qualificato come assolutamente consolidato tra le molte pronunce richiamate, in primis 1, Sez. 1, Sentenza n. 43202 del 08/11/2002, dep. l9/12/2002, Rv. 222945, imp. Romanisio , che la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. inosservanza dei provvedimenti dell'autorità non è configurabile quando la violazione dell’obbligo O del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento , con la conseguenza che, risultando l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine già vietato espressamente dall'art. 7 comma 15 bis cod. strada e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 790,00 a euro 2850,00, s'imponeva una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti del G., in applicazione del principio di specialità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale art. 650 cod. pen. ed art. 7, comma 15 bis, cod, strada ritenendo il ricorrente del tutto incongruo il riferimento compiuto nel caso in esame al principio di specialità di cui all'art. 9 legge n. 689/19811, che avrebbe dovuto condurre, invece, all'emissione del decreto penale di condanna , posto che è la stessa norma del codice della strada a fare salva l'ipotesi .che la condotta sanzionata in via amministrativa possa costituire reato e che nel caso in esame il divieto del Questore violato dal G. era diretto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, piuttosto che il corretto e regolare svolgimento della circolazione stradale nei centri urbani. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è basata su motivi infondati. Ed invero nessuna effettiva violazione di legge è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata. Esatti risultano, in particolare, i rilievi del giudicante circa l'inconfigurabilità, nella specie,. della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., alla luce del carattere di sussidiarietà di tale ipotesi di reato, tradizionalmente affermato da giurisprudenza e dottrina e richiamato dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui non può di essa farsi applicazione ove l'inosservanza dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento, come si verifica, appunto, nel caso di specie in cui, il divieto a svolgere abusivamente attività di parcheggiatore o guardiamacchine è già contenuto nell’art. 7 comma 15 bis cod. strada, ed il provvedimento del Questore è meramente ripetitivo del precetto già posto dalla predetta norma e non assume al di là di un riferimento assolutamente generico a motivi di ordine pubblico e di tranquillità sociale i connotati di provvedimento contingibile ed urgente, posto che esso risulta esteso a tutti i parcheggiatori abusivi operanti nel capoluogo, senza alcuna delimitazione di tipo soggettivo o territoriale. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Rigetta il ricorso.