Nessun lavoro ma disponibilità al volontariato. Possibile l’affidamento in prova

Riaffidata al Tribunale di sorveglianza la valutazione della richiesta. Da valutare non solo la pericolosità sociale, ma anche il peso dell’impegno nel ‘terzo settore’ e le difficoltà in ambito occupazionale legate alla crisi.

Nessuna occupazione lavorativa? Questo elemento, o, meglio, questa lacuna non può bastare per negare, in partenza, l’affidamento in prova al Servizio sociale Cassazione, sentenza n. 45433, Prima sezione Penale, depositata oggi . Per due ragioni primo, le difficoltà, anche alla luce della crisi attuale, nel trovare un’occupazione secondo, la prospettiva alternativa di operare nell’ambito del volontariato. Pericolosità. Coinvolto in un procedimento penale ancora pendente, la richiesta, avanzata dall’uomo, di affidamento in prova viene rispedita al mittente. Perché, essendo privo di occupazione lavorativa , il suo grado di pericolosità sociale viene ritenuto non fronteggiabile questa la tesi sostenuta dal Tribunale di sorveglianza. Vita Hodie. L’uomo, però, attraverso il suo legale, chiede un completo riesame della vicenda. Questo l’obiettivo del ricorso presentato in Cassazione. Fondamentali, in questa ottica, alcuni cardini il comportamento, tenuto in ambito carcerario, di regolare condotta l’insussistenza di legami con organizzazioni criminali infine, la vita condotta hodie dal detenuto, ovvero umile ma dignitosa , con una stabile relazione sentimentale , presso la casa della madre della compagna, che provvedeva al suo sostentamento . In questa ottica, secondo il difensore, non si poteva dedurre una certa pericolosità sociale . Anche perché la crisi attuale non rende facile la ricerca di un lavoro e comunque era stato proposto, da parte dell’uomo, di inserirsi in un’ attività di volontariato , da pesare come valido elemento di risocializzazione . Reinserimento ‘diverso’. Il nodo viene sciolto dai giudici della Cassazione. L’elemento da valutare, come detto, è l’ affidabilità esterna , ovvero la prospettiva del reinserimento sociale e la carenza di una occupazione lavorativa , e, in questa ottica, i giudici chiariscono che la sussistenza di un lavoro stabile non è requisito indispensabile per la concessione dell’affidamento in prova . Allargando l’orizzonte, e valutando la vicenda, esistono altri segnali positivi da tenere presenti. Per essere più chiari, anche in mancanza di attività lavorativa qualora il condannato nonostante la buona volontà, non riesca a trovare un impiego, può essere considerato dato di rilievo la disponibilità ad impegnarsi in attività utili quali il volontariato . Anche questo elemento risocializzante ha da essere valutato con maggiore attenzione. Ecco perché la questione viene rimessa nelle mani del Tribunale di sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre – 6 dicembre 2011, n. 45433 Presidente Zampetti – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9.3.2011, il Tribunale dì sorveglianza dr Reggio Calabria rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da E. D., in ragione del fatto che risultava pendere a suo carico un procedimento penale per violazione degli artt. 633-639 c.p., commessa in data 3.12.2008 e perché il medesimo era del tutto privo di occupazione lavorativa, situazione questa che lo esponeva al delitto, con il che il suo grado dì pericolosità sociale veniva ritenuto non fronteggiabile, se non con misure di contenimento. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'istante, per dedurre manifesta illogicità della motivazione sarebbe stata omessa la valutazione sul comportamento tenuto in ambito carcerario di regolare condotta, così come sarebbe stata trascurata la valutazione sulla insussistenza di legami dell'E. con organizzazioni criminali. Lo stesso Tribunale nel porre a raffronto la vita del prevenuto al momento del delitto e quella attuale, ha dovuto convenire sul fatto che lo stesso conduceva una vita umile, ma dignitosa, contando su una stabile relazione sentimentale e vivendo presso la casa della madre della compagna che provvedeva al suo sostentamento da tale quadro non poteva essere inferito il giudizio espresso in termini testuali di una certa pericolosità sociale”. Inoltre, quanto alla mancanza di attività lavorativa, la difesa sottolinea che l'attività di volontariato in cui il prevenuto aveva proposto di inserirsi, doveva essere valutata sotto il profilo della sua idoneità a costituire un valido elemento dì risocializzazione. Non solo, ma veniva fatto rilevare che la crisi attuale non rende facile la ricerca dì un lavoro, tanto è vero che il prevenuto lo cercò, ma senza risultato, in quel di Mantova. 1. Il Procuratore Generale ha chiesto dì rigettare il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza, al fine di escludere l'affidamento in prova al servizio sociale, ha fatto riferimento alla mancanza dei necessari presupposti di affidabilità esterna dell'E. ed in particolare alla mancanza di una prospettiva lavorativa continuativa, che escluderebbe nella specie una prognosi positiva di reinserimento sociale deve essere però ricordato che la sussistenza di un lavoro stabile non è prevista dall'art. 47 OP come requisito indispensabile per la concessione della più vasta misura dell'affidamento in prova, misura che in presenza di segnali positivi può essere applicata anche in mancanza di attività lavorativa qualora il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a trovare una collocazione lavorativa, ma possa impegnarsi in attività utili, quali il volontariato, come risulta aver proposto lo stesso interessato al momento di formulazione della domanda. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento extramurario tenuto dall’istante, onde verificare se le prescrizioni, ancorché severe, fossero idonee ad assicurare la prevenzione di nuovi reati, non riconducendo alla sola mancanza di lavoro effetti preclusivi all'accesso al beneficio, ma eventualmente valutando le proposte di attività di volontariato quale elemento risocializzante. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato per il mancato rispetto del parametro normativo di riferimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.