Chiede la riabilitazione senza risarcire le vittime: non ha i soldi. Da verificare

L’obbligo risarcitorio non è condizionato dalla richiesta del danneggiato e non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione, ma la prestazione può risultare inesigibile a causa di impossidenza economica o di situazioni di fatto ostative.

L’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato va valutata alla luce delle situazioni di fatto che impediscono di adempiere, fermo restando che l’obbligo risarcitorio non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni e non è condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata. Questo è quanto afferma la Prima sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 44608/11, depositata il 30 novembre scorso. Il caso. Sono passati quasi vent’anni da quando sono state pronunciate quelle condanne per truffa e bancarotta. La pena è stata eseguita e il reo, volendo definitivamente chiudere con il passato, presenta al Tribunale di Sorveglianza l’istanza di riabilitazione. La richiesta viene rigettata ed ecco il ricorso in Cassazione. Per la riabilitazione è necessario che le vittime siano risarcite. Il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione la mancanza della prova dell’intervenuto risarcimento del danno causato alle vittime. Il ricorrente, di contro, sostiene che i danneggiati non hanno mai fatto richiesta di risarcimento, tanto che l’azione civile si è nel frattempo prescritta. Inoltre, non disponendo di redditi ed essendo stato dichiarato fallito già alcuni anni prima rispetto alle condanne, non sarebbe comunque in grado di risarcire. Il risarcimento non è condizionato dalla richiesta del danneggiato e l’obbligo non si prescrive. Il codice penale prevede tra le condizioni per la riabilitazione l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato e la Suprema Corte ha modo di precisare come una eventuale impossibilità è da valutarsi non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono di adempiere. In ogni caso, però, l’obbligo risarcitorio non è condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata e non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni. L’impossibilità di adempiere deve risultare da una indagine concreta. In questo caso dunque a nulla vale che le persone offese non abbiano mai chiesto un ristoro dei danni patiti, né che sia decorso il termine prescrizionale. Tuttavia, l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio, rendendosi necessaria un’indagine sulla reale e più recente situazione finanziaria del ricorrente al fine di valutare l’esigibilità o meno della prestazione oggetto delle obbligazioni risarcitorie.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 – 30 novembre 2011, n. 44608 Presidente Zampetti – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, in data 12.1.2011, veniva rigettata l'istanza di riabilitazione, avanzata da D. G., sul presupposto che non ricorreva prova dell'intervenuto risarcimento del danno causato alle vittime del reato di bancarotta, giudicato con sentenza Corte d'Appello Genova 23.4.1993 e del reato di truffa, giudicato dalla Pretura di La Spezia con sentenza 14.4.1994. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto, per dedurre violazione ed erronea applicazione dell'art. 179 cod. pen. veniva fatto rilevare che i danneggiati non avevano mai fatto richiesta di risarcimento danni, tanto che l'azione civile si era medio tempore prescritta. Non solo, ma veniva rilevato che il D. non sarebbe comunque stato in grado di risarcire, non disponendo di redditi, essendo stato dichiarato fallito nel lontano 1985. Veniva quindi ricordato che il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato non è ostativo alla concessione della riabilitazione, laddove derivi dall'impossibilità di adempiere per mancanza di disponibilità. Veniva poi adombrata la oggettiva difficoltà a reperire le vittime dei reati a notevole distanza dai fatti. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto È principio affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili va valutata, non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono di adempiere Sez. I, 20.9.2007, n. 36232 , fermo restando che l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni Sez. I, 25.11.2008, n. 45765 e che l'adempimento di detto obbligo non è condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata, spettando all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatola Sez. I 23.10.2007, n. 43000 . È dunque del tutto ininfluente ai fini della presente decisione il fatto che le persone offese non abbiano mai richiesto al D. un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato così come non rileva l'eventuale decorrenza del termine prescrizionale. Ciò che invece doveva costituire oggetto di indagine era la reale più recente situazione finanziaria dell'istante, in epoca successiva al suo fallimento, che fu dichiarato nel lontano 1985, onde poter valutare l'obiettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni risarcitorie e quindi l’esigibilità o meno della prestazione quanto a dette obbligazioni. La ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo esame su questo specifico profilo, al Tribunale di Sorveglianza di Genova. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.