Cani scatenati sul terrazzo, basta il disturbo potenziale per dover risarcire il vicino

Nessuna necessità di valutare la soglia limite di tollerabilità dei rumori e della loro possibilità di creare fastidio a un numero indeterminato di persone. Il contesto abitativo e le caratteristiche dell’iperattività dei cani sono sufficienti per pesare il disagio sulla carta.

Pieno centro abitato, con numerose abitazioni a poca distanza l’una dall’altra. E su un terrazzo due cani ‘scatenati’, impegnati ad abbaiare sia di giorno che di notte, da almeno due anni. Per i vicini un vero e proprio incubo! Che porta alla condanna dei proprietari dei due animali. Superata la soglia di tollerabilità? Molto più semplicemente, alla luce del contesto, il potenziale disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 44905/2011, prima sezione penale, depositata oggi – è da considerare acclarato. Incontrollabili. La vicenda giudiziaria prende il ‘la’ dalla denuncia di un vicino, il quale spiega che da circa due anni gli strepiti continui di due cani, provenienti dall’abitazione dirimpettaia, disturbavano ininterrottamente sia durante le ore del giorno che della notte . A corroborare questa tesi anche le relazioni redatte dai Carabinieri. Conseguenza logica è la condanna, decisa dal Giudice dell’udienza preliminare, per i proprietari dei cani. La colpa? Avere disturbato le occupazioni e il riposo del vicino non impedendo lo strepito dei due cani . Soglia di tolleranza? La condanna, con tanto di ammenda e di risarcimento alla parte civile, viene contestata dai proprietari dei cani. Il ricorso presentato in Cassazione è fondato, innanzitutto, sulla mancata verifica in ordine al presupposto del limite di normale tollerabilità dei rumori determinati dall’abbaiare e dai gemiti dei cani , e, a questo proposito, viene ricordato che la prova decisiva, secondo il Giudice, era costituita dalle relazioni redatte dai colleghi del loro vicino, carabiniere, mentre un ulteriore accertamento, effettuato da un altro militare, era stato ignorato. Secondo la visione dei ricorrenti, era il vicino ad avere un orecchio troppo sensibile Disturbo potenziale. Premessa fondamentale, per i giudici della Cassazione, è tener presente che trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone . Di conseguenza, nessuna soglia limite da valutare. Ebbene, la vicenda presa in considerazione è chiara, perché, secondo i giudici, è dimostrata l’idoneità del potenziale disturbo di un numero indeterminato di persone . Su quali basi è fondata questa tesi? Semplicemente, sul contesto lo strepito dei cani, per il suo modo di manifestarsi, intensità e frequenza nel giorno e nella notte, provenendo da cani tenuti in un terrazzino di un appartamento circondato da altre abitazioni, situato nel pieno centro abitato, costituiva, senza dubbio, un potenziale disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone . Ecco perché il ricorso dei proprietari dei due cani è da rigettare, e la condanna è da confermare in toto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 novembre – 2 dicembre 2011, n. 44905 Presidente Bardovagni – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4.2.2011 il Gup del Tribunale di Sciacca, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, con il rito abbreviato, condannava M. L. ed A. G. alla pena di euro 200 di ammenda ciascuno, nonché, in solido al risarcimento del danno alla parte civile, per il reato di cui agli artt. 110 e 659, primo comma, cod. pen., accertato sino al 23.1.2009, per avere disturbato le occupazioni ed il riposo di T. P. non impedendo lo strepito di due cani. La responsabilità degli imputati veniva affermata sulla base delle dichiarazioni di T. P., ritenute attendibili, il quale con atto di querela aveva denunciato che da circa due anni gli strepiti continui di due cani, provenienti dall'abitazione dirimpettaia, disturbavano ininterrottamente sia durante le ore del giorno che della notte. Tali circostanze risultavano confortate dal contenuto delle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, con un unico atto, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova della responsabilità degli imputati l'inosservanza del principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio”. Il giudice aveva omesso qualsivoglia verifica e valutazione in ordine al presupposto del superamento del limite di normale tollerabilità dei rumori determinati dall'abbaiare e dai gemiti dei cani. Aveva fondato la prova su relazioni redatte dai colleghi del T., querelante, prive della data dell'intervento effettuato e contraddette da altro accertamento effettuato da altro militare secondo il quale l'abbaiare proveniva da altra abitazione inoltre, era stato del tutto sottovalutato il contenuto dell'informativa di reato del 13.3.2009. Non è stata effettuata alcuna valutazione critica in ordine alla effettiva idoneità degli strepiti e dei lamenti degli animali a recare pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di soggetti. Infine, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità della responsabilità in capo ad entrambi i ricorrenti. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, non è fondato. va ricordato che se è vero che per la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate Sez. 1, n. 1394, 09/12/1999, Bedigni, rv. 215327 , tuttavia, trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone Sez. 1, n. 40393, 08/10/2004, Squizzato, rv. 230643 . Nella specie, invero, il giudice ha precisato che, alla luce degli elementi acquisiti, pur non risultando la prova dell'effettivo disturbo di una pluralità di soggetti, risultava dlmostrata l'Idoneità del potenziale disturbo di un numero indeterminato di persone. Con motivazione immune da vizi di coerenza e logicità ha rilevato che lo strepito di cani per i! suo modo di manifestarsi, intensità e frequenza nel giorno e nella notte, provenendo da cani tenuti in un terrazzino di un appartamento circondato da altre abitazioni, situato nel pieno centro abitato, costituiva senza dubbio un potenziale disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Pertanto, risultano infondate le censure del ricorrenti in ordine .alla omessa valutazione critica circa l'effettiva idoneità degli strepiti e dei lamenti degli animali a recare pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di soggetti, nonché, avuto riguardi alla verifica del superamento del limite di normale tollerabilità. Le doglianze relative alla circostanza che la prova è stata fondata su relazioni redatte dai colleghi del T. prive della data dell'intervento effettuato e contraddette dall'accertamento effettuato da altro militare, secondo il quale l'abbaiare proveniva da altra abitazione, nonché, dal contenuto dell'informativa di reato del 13.3.2009, oltre a sostanziarsi in censure di fatto, peccano sotto il profilo dell'autosufficienza in mancanza di qualsivoglia allegazione dei citati atti. Del tutto aspecifica è la contestazione in ordine alla configurabilità in capo a ciascuno dei ricorrenti dell’obbligo di impedire che i cani abbaiassero e della conseguente condotta omissiva. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato ed l ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e in solido alla refusione delle spese sostenute in grado dalla parte civile costituita che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.