Figlio di un imprenditore che elude le norme? Serve consapevolezza

Il figlio di un imprenditore deve essere consapevole delle attività illecite del padre, altrimenti l'assunzione della carica di amministratore unico della società illecita non è reato.

Essere semplicemente il figlio di un imprenditore, che elude le misure di prevenzione patrimoniale, non è reato. Ma essere consapevole delle azioni del padre e assumere la qualità di amministratore unico della società incriminata configura il reato di trasferimento fraudolento di valori. Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37941/2011 depositata il 19 ottobre. La fattispecie. Custodia cautelare domiciliare per il figlio di un imprenditore siciliano per il concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 . In pratica, l'imputato assumeva la qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata, in realtà gestita da suo padre. Due le ragioni del ricorso In primis, viene contestata la conclusione del Tribunale secondo cui, in ragione della qualità di figlio ed in un contesto di vari passaggi di titolarità tra i familiari finalizzati plausibilmente alla miglior efficacia e produttività , vi era consapevolezza dell'imputato del fine illecito perseguito dal padre. Col secondo motivo, invece, si contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto sufficiente il dolo generico del terzo per la configurazione del reato. Consapevolezza e volontà di eludere le misure di prevenzione patrimoniale. Una recente sentenza dello stesso Collegio, chiarisce che la norma disciplinante il trasferimento fraudolento di valori art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 punisce l'interposizione fittizia o il trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento, che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale Sez. 5, sent. 39992/2007 . Nel provvedimento impugnato si ritiene provata la consapevolezza del figlio. In sintesi, la Corte suprema condivide il rilievo del ricorrente secondo il quale anche per il terzo è necessario il dolo specifico e in questo senso andrebbe corretta la motivazione del provvedimento impugnato. Ma, dalla medesima ordinanza, risulta che il Tribunale ha in concreto motivato sulla certa consapevolezza da parte del figlio dell'intenzione illecita che il padre perseguiva con l'intestazione fittizia che vedeva il ricorrente protagonista . Ritenuta provata tale consapevolezza, la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 - 19 ottobre 2011, n. 37941 Presidente Milo - Relatore Citterio Ragioni della decisione 1. Con ordinanza del 28.4-20.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la custodia cautelare domiciliare, applicata a M. V. S. dal locale GIP in data 29.3.2011 per il concorso nel delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, in relazione all'assunzione in data 23.9.2008 della qualità di amministratore unico della AGM, società operativa a resp. lim., in realtà gestita dal padre M. G. pag. 18 . Ricorre con unico articolato motivo M. V. S., a mezzo del difensore fiduciario, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., per due ragioni Quanto all'elemento psicologico secondo il ricorrente la motivazione del Tribunale sarebbe apodittica sulla consapevolezza del fine illecito perseguito dal padre, solo in ragione della qualità di figlio ed in un contesto di vari passaggi di titolarità tra i familiari finalizzati plausibilmente alla miglior efficacia e produttività, ed errata laddove ritiene sufficiente il dolo generico del terzo Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto neutro il dato dell'incensuratezza e non avrebbe considerato la possibilità per l'indagato di poter ottenere, anche con la riduzione per l'eventuale rito abbreviato, pena detentiva inferiore ai due anni, comunque non spiegando perché sarebbe stata inidonea misura meno gravosa. 2. Il ricorso è infondato. Quanto all'elemento psicologico, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale anche per il terzo soggetto strutturalmente indispensabile per il peculiare concorso 'necessario' che caratterizza il reato ex art. 12 quinquies legge n. 306/1992, ancorché con le precisazioni di cui a Sez. 2, sent. 28942/2009 Sez. 6, sent. 15489/2004 sull' irrilevanza dell' eventuale assoluzione del 'terzo' per mancanza di dolo rispetto all'illiceità della condotta dell'immediato interessato è necessario il dolo specifico, Sez. 5, sent. 39992/2007 che, respingendo una censura di incostituzionalità della disciplina ex art. 12 quinquies, in motivazione ha chiarito che essa punisce una condotta ben definita che è quella della interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento, che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale , e in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato. Ma dalla medesima ordinanza risulta che il Tribunale, dopo aver affermato l'erroneo principio di diritto 'in astratto' pag. 22 , ha poi in concreto motivato specificamente sulla certa consapevolezza da parte del figlio dell'intenzione illecita che il padre perseguiva con l'intestazione fittizia che vedeva il ricorrente protagonista pag. 23 e 24 in particolare, oltre al legame familiare ed alla incompatibilità tra la giovane età e mancanza di esperienza ed il ruolo, evidenziando la condotta di V. quale immediatamente percepita dalle intercettazioni del giorno 25 gennaio 2008 - quindi precedenti l'assunzione della carica sociale con un apprezzamento di merito puntuale e talmente non incongruo alla valutazione conclusiva, da essere stato significativamente ignorato nel ricorso. Quanto, alle esigenze cautelari, vi è motivazione articolata e specifica, fg. 25, rispetto alla quale le deduzioni del ricorso sono generiche e sostanzialmente di solo merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.