Ai domiciliari e avvistato nel portico del suo condominio, necessari identificazione o sopralluogo per l'accusa di evasione

La pronuncia di condanna, emessa in primo grado e confermata in secondo, viene rimessa in discussione. Il semplice avvistamento, da parte dei carabinieri, non è sufficiente.

In una zuffa tra 2 cani non rimane ferito il cane più piccolo, ma il suo proprietario. Risponde di lesioni l'affidataria del cane che ha cagionato il danno, anche se non ne è la proprietaria. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36069/2011 depositata il 5 ottobre. La fattispecie. Passeggiare in centro con il cane può essere piacevole, ma a volte può trasformarsi addirittura in una condanna per lesioni personali. È successo a una donna 50enne che, avuto in affidamento dal proprietario un cane di grossa taglia, passeggiava con il cane al guinzaglio. A un certo punto, l'animale azzannava un altro cane di dimensioni più piccole e il padrone di quest'ultimo, al fine di salvare la vita al suo amico a quattro zampe, veniva a sua volta azzannato alla mano. Fortunatamente, con un calcio sferrato da un passante al cane aggressore, tutto tornava alla normalità anche se il morso cagionava all'uomo l'asportazione della falange. Per questo, la donna, pur non essendo proprietaria del cane, veniva condannata. Proprietaria o no Nel ricorso per cassazione, presentato dall'imputata, si sostiene che gli effetti della zuffa tra i due cani sarebbero rimasti circoscritti agli stessi se la persona offesa non si fosse sciaguratamente determinata a separare con le nude mani gli animali in lotta . La ricorrente aggiunge che il suo animale non figura nella lista dei cani pericolosi, dunque, non vi era nessun obbligo di museruola. Si deve escludere così ogni profilo di colpa dell'imputata e riconoscere il caso fortuito. chi ha in affidamento un cane è tenuto alla sua custodia. Per la Suprema Corte è evidente che se il cane aggressore avesse avuto la museruola, non avrebbe potuto azzannare l'altro cane e comunque, a prescindere dall'esistenza o meno di tale obbligo, la donna non è stata in grado di controllare il comportamento del cane . In conclusione, secondo i giudici con l'ermellino, la donna, che pure aveva il cane al guinzaglio, non è stata in grado di intervenire tempestivamente e di fronteggiare la situazione, che non può considerarsi imprevedibile dal momento che nel comportamento degli animali vi è sempre una componente di aggressività . Il ricorso viene quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio. Potrebbe interessarti anche - I cani scappano in strada proprietario condannato, DirittoeGiustizi@ 16 settembre 2011 - Aggredita da un cane randagio il Comune deve risarcire i danni, DirittoeGiustizi@ 9 settembre 2011 - Bimba aggredita dal cane lasciato libero in giardino. Il padrone risarcisce i danni non è caso fortuito, DirittoeGiustizi@ 26 luglio 2011 - Cane randagio morde un passante condannato il Comune, DirittoeGiustizi@ 20 maggio 2011

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 settembre - 5 ottobre 2011, numero 36069 Presidente Brusco - Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20.9. 2011 il giudice di pace di Aosta riteneva A.E.C. responsabile delle lesioni subite da M.L. e la condannava a 300,00 Euro di multa. Il omissis , mentre la donna passeggiava nel centro di omissis , portando al guinzaglio un cane di grossa taglia, un Akita Inu, l'animale aveva azzannato il cane di piccola taglia, uno Schnauzer nano, di tale M. , parimenti al guinzaglio nel mentre quest'ultimo si chinava verso gli animali per dividerli ed evitare che il proprio cane venisse ucciso, veniva azzannato alla mano dall'altro cane e il morso gli cagionava l'asportazione della falange solo a seguito dell'intervento di una terza persona, tale N. , che sferrava un calcio al grosso cane, fu posto fine all'aggressione. Il giudice di pace rilevava che l'imputata, pur non essendo proprietaria del cane, lo aveva avuto in affidamento dal proprietario e quindi era responsabile del suo comportamento che il cane non era munito di museruola contrariamente a quanto prescritto per i cani di grossa taglia che era irrilevante che il cane non avesse mai manifestato aggressività verso le persone, essendo noto che nei comportamenti degli animali domestici sussiste sempre un elemento di imprevedibilità che deve comunque essere messo in conto che non poteva attribuirsi responsabilità alcuna alla persona offesa per avere istintivamente tentato di porre fine all'aggressione del cane Akita verso il proprio, aggressione che si prospettava con esito grave per l'animale più piccolo concludeva che il comportamento dell'imputata non era stato idoneo ad assicurare che il cane non nuocesse ai terzi. 2. Avverso tale sentenza il difensore della A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di legge ed in particolare della ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre 2003. Sostiene che gli effetti della zuffa tra i due cani sarebbero rimasti circoscritti agli stessi se la persona offesa non si fosse sciaguratamente determinata a separare con le nude mani gli animali in lotta al fine di sottrarre il proprio cane dal morso di quello condotto dall'imputato. La sentenza non tiene conto di due circostanze fondamentali risultanti dalla predetta ordinanza, prodotta dalla difesa dell'imputata, e cioè che il cane dell'imputato non figurava nella lista dei cani pericolosi mentre vi era incluso lo schnauzer nano condotto dalla persona offesa dunque il cane dell'imputata non era sottoposto all'obbligo di museruola e guinzaglio e non poteva ritenersi una colpa dell'imputata sotto tale aspetto, come invece aveva fatto la sentenza impugnata. Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione non essendo possibile conoscere dalla lettura della sentenza sulla base di quali argomentazioni l'imputata è stata riconosciuta colpevole e quale comportamento avrebbe dovuto tenere si sarebbe dovuto riconoscere il caso fortuito. Considerato in diritto Il ricorso è infondato risultando correttamente accertata e motivata la responsabilità dell'imputata. Rileva in primo luogo il Collegio che non rileva la circostanza dedotta dalla difesa circa la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata della circolare del Ministero della salute da cui deriverebbe l'obbligo della museruola per lo schnauzer e non per l'akita inu, dal momento che quand'anche quest'ultimo animale avesse avuto la museruola l'incidente si sarebbe ugualmente verificato, atteso che, come risulta dalla impugnata sentenza, il cane di grossa taglia era sopraggiunto alle spalle dello schnauzer e lo aveva azzannato è invece evidente che se l'akita avesse avuto la museruola, non avrebbe potuto azzannare l'altro cane, tenendolo in bocca e scuotendolo come risulta sempre dalla impugnata sentenza. Quanto all'accertamento della colpa della A. la stessa risulta evidente a prescindere dalla esistenza o meno dell'obbligo della museruola, dal momento che la donna non è stata in grado di controllare il comportamento del cane. È pacifico, e peraltro non è contestato, che chi ha in affidamento anche temporaneo un cane è tenuto alla custodia del medesimo, obbligo di custodia che sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico sez. IV 2.7.2010 numero 34813 rv. 248090 . Questo obbligo la donna non è stata in grado di rispettare nel momento in cui il cane che ella teneva al guinzaglio ha aggredito il cane di un'altra persona, determinando la reazione del tutto legittima del proprietario di tentare di separare gli animali la donna, che pure aveva al guinzaglio il proprio animale, non è stata in grado di controllare l'animale e di fronteggiare la situazione, certamente non imprevedibile dal momento che nel comportamento degli animali vi è sempre una componente di aggressività anche, e talvolta specialmente, nei confronti degli altri animali, che deve essere tenuta in conto. È evidente che se il cane Akita avesse avuto la museruola, il cui uso si imponeva, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo legale, proprio per la grossa taglia dell'animale e per non essere la donna, proprio per la sua qualità di semplice detentore momentaneo dell'animale, in grado di conoscere le possibili reazioni dell'animale anche nei confronti degli altri cani, il fatto non si sarebbe verificato come pure è evidente che la donna non è stata in grado di intervenire tempestivamente, come poi ha fatto un occasionale passante che ha sferrato un calcio all'animale, per porre fine all'aggressione prima che il cane rivolgesse la propria aggressività nei confronti dell'uomo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

di Daniele Giannini TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 21 SETTEMBRE 2011, N. 2264 ACCESSO. Accesso agli atti di gara - Sul diritto di accesso vantato dai partecipanti ad una procedura in economia. La ditta che partecipa ad una gara di appalto di forniture ha diritto ad ottenere copia degli atti relativi all'acquisto dei medesimi prodotti effettuato dalla P.A. in economia. Con la sentenza in rassegna, il Tar di Milano chiarisce che sussiste il diritto della ditta partecipante ad una gara di appalto di forniture di ottenere copia degli atti relativi all'acquisto dei medesimi prodotti effettuato dalla P.A. in economia. A sostegno dell'assunto, il Consesso rileva che, secondo il disposto dell'art. 125, comma 11, codice appalti, la procedura in economia deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ebbene, tali soggetti idonei hanno un interesse a verificare che i criteri di cui al citato comma 11 dell'art. 125 codice appalti siano stati osservati e ciò è sufficiente per fondare un diritto all'accesso agli atti relativi alle forniture in economia. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II 19 SETTEMBRE 2011, N. 7428 DEMANIO E BENI PUBBLICI. Beni patrimoniali - Sul procedimento di vendita di immobili pubblici e sulla revoca dell'aggiudicazione provvisoria. Il procedimento che conduce alla vendita di immobili pubblici costituisce una tipica fattispecie complessa a formazione successiva , scindibile in diverse fasi sub-procedimentali volte a costituire obblighi reciproci a carico delle parti contraenti via via sempre più stringenti. In particolare, la fase procedimentale volta ad assumere la decisione di utilizzare il metodo della trattativa privata si conclude definitivamente nel momento in cui i potenziali contraenti perfezionano, su invito della PA, le proprie offerte di acquisto da questo momento l'Amministrazione e gli offerenti assumono la qualità di contraenti seppur nell'ambito di una trattativa privata a carattere pubblicistico ed in capo ad essi sorgono obblighi e diritti reciprochi nuovi, alcuni derivanti dal c.d. diritto civile nella specie dal diritto dei contratti , altri fra cui gli obblighi, di carattere pubblicistico, di agire con imparzialità nell'aggiudicazione e di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura in capo agli offerenti dalle specifiche norme del diritto amministrativo. Nel procedimento che conduce alla vendita di immobili pubblici, allorquando il privato avanza la propria proposta rectius la sua offerta tanto la sua posizione che quella dell'Amministrazione si modificano rispetto allo status quo ante entrambi, infatti, assumono specifici e reciproci obblighi e diritti relativi alla negoziazione in corso. In capo al privato sorge l'obbligo di onorare l'impegno assunto all'atto della presentazione dell'offerta ed il correlativo diritto di acquistare l'immobile s'intende nel caso in cui la sua offerta si qualifichi come migliore delle altre e comunque congrua ed in capo all'Amministrazione sorge l'obbligo di avviare la successiva fase procedimentale al fine di pervenire al provvedimento finale, alla cui adozione l'intera azione amministrativa era orientata. Nel procedimento che conduce alla vendita di immobili pubblici, nel momento in cui, a seguito della verifica della congruità dell'offerta, viene pronunciata l' aggiudicazione provvisoria dell'immobile in favore del privato, lo spazio recessivo della PA diviene molto angusto all'Amministrazione non è più consentito di cambiare idea rectius di revocare la sua precedente determinazione in ordine all'obiettivo fissato dal bando o, a monte, dalla c.d. delibera di contrattare , dovendosi Essa limitare a verificare se le regole volte all'individuazione dell'aggiudicatario e dunque del soggetto con il quale concludere il contratto siano state, o meno, rispettate. TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I 15 SETTEMBRE 2011, N. 689 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A Principi generali - Anche negli enti locali le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico. Alla luce delle novità introdotte per effetto della c.d. riforma Brunetta D.L.vo n. 150/2009 , occorre bandire un concorso pubblico per consentire le progressioni tra aree negli enti locali invero, la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II BIS 14 SETTEMBRE 2011, N. 7276 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI. Azioni di cognizione ? Azione di condanna - Entro quale termine è possibile chiedere il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo? Con l'entrata in vigore del nuovo Codice amministrativo è stata definitivamente sancita la fine della c.d. pregiudiziale amministrativa, consentendo la proposizione della domanda risarcitoria indipendentemente dall'impugnativa del provvedimento lesivo. Allo stesso tempo, l'articolo 30 del Codice dispone, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, un termine breve rispetto a quello civilistico di prescrizione , comunque decorrente in conformità alla disciplina civilistica dal giorno in cui il fatto lesivo si e' verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo e quindi dalla notifica del diniego del richiesto provvedimento favorevole , e raccorda il medesimo termine breve al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'atto solo nel caso in cui sia stata precedentemente proposta azione di annullamento.