Da box auto a monolocale. Non bastano soppalcatura, letto e tavolo per cambiare la destinazione d'uso

Per i giudici quella è solo una fittizia rappresentazione dei luoghi, le opere interne sono state completate molto tempo dopo. Decade, di conseguenza, anche l'istanza di condono.

Garage trasformato in appartamento? Certe magie possono costare carissimo Come testimonia la storia arrivata all'attenzione dei giudici di Cassazione sentenza numero 30051, sezione terza penale, depositata il 18 luglio e relativa alla realizzazione - senza permesso di costruire, ovviamente - di una unità abitativa autonoma, dalle dimensioni poco ortodosse e poco favorevoli per l'abitabilità, con soppalcatura di un garage accompagnata da ingresso, bagno, angolo cottura e camera da letto, e il tocco finale delle rifiniture . Tutto regolare? Assolutamente no, nonostante il cambio di destinazione d'uso e la scelta di usufruire del condono. Box auto nomo. A disposizione uno spazio per parcheggiare l'automobile, perché non attrezzarlo come appartamento in stile Pollicino? L'idea, però, comporta una conseguenza la condanna del committente per avere realizzato l'opera senza permesso di costruire. Condanna certificata in primo come in secondo grado. Le ragioni? Molteplici. Tra l'altro, la Corte d'Appello considera il cambio di destinazione d'uso in realtà mai avvenuto, se non attraverso una fittizia rappresentazione dei luoghi e ricorda che non era intervenuto il condono perché anche la relativa domanda poggiava su una circostanza ultimazione al grezzo delle opere finalizzate alla modifica di destinazione d'uso in realtà non verificatasi alla data di presentazione dell'istanza . Volendo sintetizzare, il garage continuava ad essere ciò che era un spazio per piazzare la propria autovettura, non certo uno spazio vivibile per una persona. Di fronte a questa valutazione, però, l'imputato sceglie la strada del ricorso in Cassazione, affermando che era erronea la considerazione che il mutamento di destinazione d'uso fosse avvenuto solo dopo l'istanza di condono edilizio , datata marzo 2004, e che, nella specie, il garage incriminato era stato predisposto per uso abitativo, anche se non autonomo, già tramite le opere realizzate entro il marzo 2003. Le opere realizzate dopo il marzo 2003 costituivano una semplice manutenzione ordinaria, irrilevante sul piano penale . Per giunta, afferma l'imputato, il reato edilizio si considera estinto se, a seguito della presentazione della domanda di condono, viene interamente pagata l'oblazione . Garage o monolocale, reato confermato. Tutte le osservazioni critiche mosse dall'imputato, però, non servono a modificare l'esito della vicenda giuridica. Per i giudici di piazza Cavour, difatti, il reato è evidente, e la condanna emessa in Appello va confermata. In particolare, è corretta, secondo il Palazzaccio, la considerazione che a marzo 2003 non si fosse ancora verificata una modifica di destinazione d'uso - neppure al grezzo - del garage in immobile destinato ad abitazione. Difatti, l'ultimazione, sia pure al grezzo, delle opere interne con le quali si effettua il mutamento di destinazione d'uso, può ritenersi avvenuto soltanto quando siano state completate le opere stesse . Nello specifico caso, invece, all'epoca dell'istanza di condono era avvenuta soltanto la realizzazione di un soppalco in luogo di una originaria scala in ferro, nell'ambito di un unico locale non soggetto a suddivisioni interne il che, evidentemente, non comportava la modifica di destinazione d'uso del garage . Di conseguenza, le considerazioni in Appello sono condivisibili, per la Cassazione, soprattutto sul fatto che la situazione esistente a marzo 2003 era del tutto differente da quella accertata nel novembre 2007 e nel gennaio 2008, allorché furono rinvenute opere interne con le quali si era effettuata la modifica di destinazione d'uso . In sostanza, il cambio di destinazione d'uso non si era affatto verificato, se non attraverso una fittizia rappresentazione dei luoghi , ovvero installazione di un letto, televisore, tavolo e sedie in quello che era pur sempre funzionalmente un garage . L'oblazione non ha estinto il reato. Ciò comporta, innanzitutto, effetti sulla ipotetica estinzione del reato per condono essa chiaramente, non si è verificata, nonostante il pagamento dell'oblazione , proprio perché, alla fine di marzo 2003, non erano state ancora ultimate le opere interne attraverso le quali si è realizzato il mutamento di destinazione d'uso non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la mera realizzazione di un soppalco e il posizionamento di un letto e di un tavolo . E gli effetti sono anche sulla prescrizione, richiesta dall'imputato difatti, le opere interne erano state ultimate in una data prossima a novembre 2007 .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 giugno - 28 luglio 2011, n. 30051 Presidente Petti - Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 16.6.2009 dal giudice del tribunale di Savona, sezione distaccata di Alberga, assolse L.F. e B.G. dai reati di falso e tentato truffa di cui ai capi b e c perché il fatto non sussiste, concesse al L. le attenuanti generiche, rideterminò la pena, e confermò la condanna del L. per il reato di cui all'art. 44, lett. b , d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, di cui al capo A , per avere, quale committente, realizzato, senza permesso di costruire, una unità abitativa autonoma delle dimensioni di mq. 22,31 e altezza di m. 2,15, misure tali da non consentire l'abitabilità, mediante soppalcatura di un garage e realizzazione di un ingresso, bagno, angolo cottura, camera da letto e rifiniture. Osservò, tra l'altro, la corte d'appello che il cambio di destinazione d'uso del garage si era verificato fino a data anteriore e prossima al novembre 2007 che erano irrilevanti le DIA presentate via via per le successive trasformazioni in itinere, perché tutte poggianti su un originario cambio di destinazione d'uso in realtà mai avvenuto, se non attraverso una fittizia rappresentazione dei luoghi che non era intervenuto il condono perché anche la relativa domanda poggiava su una circostanza ultimazione al grezzo delle opere finalizzate alla modifica di destinazione d'uso in realtà non verificatasi alla data di presentazione dell'istanza di condono. L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo 1 violazione degli arti 31, 38, 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione agli artt. 10 e 22 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Osserva che la sentenza impugnata si basa sulla erronea convinzione che il mutamento di destinazione d'uso sia avvenuto solo dopo l'istanza di condono edilizio presentata il 29.3.2004. Ora, potevano conseguire il condono le opere ultimate alla data prevista, dovendosi però intendere per ultimati gli edifici completati al rustico e per la copertura e, quanto alle opere interne, quando esse fossero completamente funzionanti. Nella specie il garage era stato predisposto per un uso abitativo, anche se non autonomo, già tramite le opere realizzate entro il marzo del 2003, ossia la soppalcatura, il pavimento, le tamponature laterali, l'impianto fognario, idraulico ed elettrico. Erroneamente quindi la corte d'appello ha ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso del garage era avvenuto dopo la presentazione della domanda di condono. Le opere realizzate dopo il marzo del 2003 costituivano una semplice manutenzione ordinaria, irrilevante sul piano penale. Questi interventi sono quindi irrilevanti anche se il cambio di destinazione d'uso fosse avvenuto con le opere realizzate nel 2004-2005, perché non avevano bisogno del permesso di costruire, che è richiesto solo nella ipotesi che il cambio di destinazione d'uso avvenga su immobili compresi nelle zone omogenee A, mentre l'immobile in questione ricade in zona C2. Lamenta poi che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto dirimente ai fini del rilascio del condono il cambio di destinazione d'uso e non la realizzazione del soppalco denunciata. La sentenza impugnata è anche illogica perché il reato edilizio si considera estinto se, a seguito della presentazione della domanda di condono, viene interamente pagata l'oblazione, come è avvenuto nella specie. In ogni caso l'effetto estintivo si produce dopo 36 mesi della presentazione dell'istanza senza che venga definito il procedimento amministrativo. 2 manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della eccezione di prescrizione, essendo emerso dalla deposizione del teste che già nel corso del 2004-2005, quando si recava a far visita al figlio, i locali erano già completi di impianti ed arredi, circostanza confermata dalla fattura di acquisto dell'angolo cottura. Nel novembre 2007 è stata solo accertata la realizzazione del manufatto, tanto che l'agente ha dichiarato che nel sopralluogo del 31.1.2008 non vi erano lavori in corso e l'immobile era completo di arredi e finestre. Motivi della decisione Il ricorso, in realtà, si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato. La corte d'appello ha invero correttamente ritenuto, con congrua ed adeguata motivazione, che alla data del 31 marzo 2003 non si era ancora verificata una modifica di destinazione d'uso - neppure al grezzo - del garage in questione in immobile destinato ad abitazione. E difatti, l'ultimazione, sia pure al grezzo, delle opere interne con le quali si effettua il mutamento di destinazione d'uso, può ritenersi avvenuta soltanto quando siano state completate le opere stesse. Nella specie, invece, la corte d'appello ha accertato che all'epoca della istanza di condono era avvenuta soltanto la realizzazione di un soppalco in luogo di una originaria scala in ferro, nell'ambito di un unico locale non soggetto a suddivisioni interne il che, evidentemente, non comportava la modifica di destinazione d'uso del garage . Il giudice di primo grado ha altresì accertato che nelle stesse fotografie allegate all'istanza di condono era chiaramente evidente il posizionamento di un telo bianco, volto a rappresentare un muro inesistente laddove il teste nel 2007 aveva poi rilevato l'esistenza di un mobile. Non è dunque censurabile l'accertamento della corte d'appello che ha ritenuto la situazione esistente al marzo 2003 del tutto differente da quella accertata nel novembre 2007 e nel gennaio 2008, allorché furono rinvenute opere interne con le quali si era effettuata la modifica di destinazione d'uso, e precisamente vani ad uso wc con retrostante finestrella, angolo cottura ed armadio a muro, nicchia a destra della porta d'ingresso, rispetto all'unico originale vano interno. La corte d'appello ha altresì esattamente ritenuto irrilevanti le successive DIA via via presentate dall'imputato in relazione alle successive trasformazioni, dal momento che le stesse poggiavano tutte sull'effettivo avvenuto originariamente cambio di destinazione d'uso, che in realtà non si era affetto verificato, se non attraverso una fittizia rappresentazione dei luoghi installazione di un letto, tv, tavolo e sedie in quello che era pur sempre funzionalmente un garage . Quanto all'estinzione del reato per condono, essa chiaramente non si è verificata, nonostante il pagamento della oblazione, perché è stato accertato che alla data del 31 marzo 2003 non erano state ancora ultimate le opere interne attraverso le quali si è realizzato il mutamento di destinazione d'uso non essendo evidentemente sufficiente a tale fine la mera realizzazione di un soppalco e il posizionamento di un letto e di un tavolo . È infine infondato anche il secondo motivo perché la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che le opere interne in questione erano state ultimate in una data prossima al novembre 2007. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.