Cade a causa della neve: paga la responsabile della sicurezza del supermercato

La responsabile della sicurezza deve risarcire la sfortunata vecchietta che, per colpa della pavimentazione scivolosa all'ingresso del supermercato, cade.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19668 del 19 maggio, ha ritenuto che la responsabile della sicurezza di un supermercato debba risarcire una vecchietta caduta davanti all'entrata per colpa della pavimentazione scivolosa. La fattispecie. In un giorno di fine novembre una signora, in compagnia della figlia, si recava presso un supermercato ma, davanti all'entrata, a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di neve, cadeva rovinosamente a terra procurandosi la frattura scomposta del collo omerale sinistro, con una prognosi di 40 giorni. Il Tribunale di Rovereto, in grado d'appello, confermava la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto ex articolo 530 cpv. c.p.p , nei confronti della responsabile della sicurezza del supermercato, imputata per il reato di lesioni personali colpose articolo 590, commi 1 e 2, c.p. . La sfortunata vecchietta, allora, proponeva ricorso per cassazione. Per il Tribunale le testimonianze dell'infortunata e della figlia sono inattendibili perché parti interessate . La Corte di Cassazione sottolinea che, se la persona offesa si costituisce parte civile, il controllo di attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, ma aggiunge anche che, nel caso di specie, non sono chiari quali siano gli elementi probanti che disattendono la versione fornita dalla persona offesa. La responsabile della sicurezza non si è attenuta al programma predisposto. L'imputata al momento dell'incidente aveva già finito il turno ma, a parere della S.C., tale circostanza non rappresenta una scriminante, in quanto su di lei incombevano gli obblighi di approntare idonee misure di prevenzione atte ad evitare eventi lesivi nei confronti dei lavoratori e dei terzi che accedevano a quell'esercizio commerciale tanto più che, dalle deposizioni dei testi, è emerso che il dirigente della società proprietaria dell'esercizio, all'epoca dei fatti, aveva predisposto un programma d'intervento per la rimozione della neve. La Corte di legittimità ritiene fondato il ricorso, quindi, annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.