Trasforma il balcone in cucina: condannata per abusivismo

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * Il Tribunale penale di Brindisi, con la sentenza n. 224/11 del 10 marzo, ha condannato per abusivismo una donna che aveva chiuso un preesistente balcone ricavandone un vano cucina. Il caso. L'imputata, in violazione del rilasciato condono edilizio, trasformava il balcone in un nuovo locale variando, così, l'originaria destinazione d'uso. Si difendeva asserendo la temporaneità dell'opera edificata con materiali removibili. È stata condannata per inosservanza delle norme in materia edilizia ex art. 44 D.P.R. n. 380/01 con le attenuanti generiche ed a saldare un esosa multa pena sospesa per l'indulto. L'opera deve assolvere a esigenze temporanee per poter escludere la modifica del territorio. Il giudice non ha accolto la sua tesi difensiva. Ha ravvisato la violazione del regolamento urbanistico e la realizzazione del lavoro senza alcuna autorizzazione in quanto in difformità dal detto condono. Ha negato, dunque, la sua precarietà. Infatti in materia edilizia ai fini del riscontro della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevati le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva Cass., sez. III pen., n. 24241/10 . Ciò vale anche in tutti i casi in cui la costruzione sia una pertinenza che abbia una strumentalità funzionale alla stessa. Nella fattispecie non sono ravvisabili tali criteri. In effetti la predisposizione di supporti in muratura per la collocazione degli elettrodomestici escludeva la precarietà del lavoro e, anzi, confermava il mutamento della destinazione d'uso. Sono state riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza e della modesta entità della superficie abusiva . * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto Sullo stesso argomento, leggi anche Si rischia il carcere per la veranda in zona vincolata sì all'abuso edilizio per committente e appaltatore, DirittoeGiustizi@, 28 luglio 2010

Tribunale di Brindisi, sez. Penale, sentenza 10 marzo 2011, numero 224 Fatto e diritto Con decreto di citazione emesso il 17.2.2010 dal P.M. in sede, C. C. veniva tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi per rispondere del reato nei termini riportati in epigrafe. Dopo l'esperimento della istruttoria dibattimentale che si concretava con l'audizione dei testi di accusa R. F. e S. G., e con l'acquisizione di documentazione, la pubblica accusa e il difensore dell' imputata formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe. Il presente procedimento trae origine dagli esiti di un sopralluogo effettuato dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale di S. Vito dei Normanni in data 29.8.2009 presso l'immobile di proprietà dell' imputata. In proposito ha riferito il teste geom. R., tecnico del Settore Urbanistico Servizio Abusivismo del Comune di S. Vito dei normanni, il quale ha ricordato che quel giorno, recatosi unitamente al VU S. presso il suddetto immobile, riscontrò che, in violazione rispetto al condono edilizio rilasciato, l'imputata aveva realizzato una superficie coperta di mq 17,68 m.3.40 x m.5.20 con altezza media di m.2,58 mediante chiusura del pozzo luce con una tettoia in legno utilizzando muratura perimetrale Ha ricordato il teste che in quella occasione vennero scattate alcune fotografie dello stato dei luoghi acquisite in atti in copia . Completano il quadro probatorio le dichiarazioni dell'VU S., che ha confermato la natura abusiva delle opere in parola, prive del permesso a costruire e realizzate in violazione del regolamento edilizio comunale. Ciò premesso, osserva il Giudice come sulla base della deposizione dei testi di accusa nonché dalla documentazione in atti nessun dubbio sorga in ordine alla responsabilità dell' imputata con riferimento alla condotta contestata le opere descritte nell' imputazione, invero, sono state realizzate in assenza del permesso a costruire e, pertanto, le stesse devono pacificamente essere considerate opere abusive. In proposito, si deve rilevare come integri il reato di cui all'articolo 44 lett.b DPR 380/01 la copertura, in difetto di permesso di costruire, di mura perimetrali preesistenti laddove si venga a determinare la creazione di nuova superficie utile ed al fine di modificare la originaria destinazione d'uso. E nel caso di specie non è confutabile il mutamento abusivo della destinazione d'uso da terrazzo a vano abitabile nella specie, cucina, come comprovato dalla predisposizione di supporti in muratura per allocarvi elettrodomestici, v. rilievi fotografici in atti attuato mediante la realizzazione della copertura lignea. Inoltre, inconferente appare l'osservazione circa la natura del materiale impiegato per la realizzazione della copertura, asseritamente precario perché agevolmente rimovibile. In proposito, difatti, la Suprema Corte ha reiteratamente sancito che in materia edilizia ai fini del riscontro della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell 'assetto del territorio, non sono rilevati le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva v. Cass. Sez. III numero 22054/2009 Ne consegue che nel caso in esame la stabilità della destinazione d'uso a vano abitabile evinta obiettivamente dalle strutture murarie internamente realizzate esclude recisamente qualunque natura temporanea e precaria dell' opera abusiva. Quindi, certa la responsabilità della imputata, venendo alla concreta determinazione della pena, si ritiene di concedere le attenuanti generiche al solo fine di adeguare la pena irroganda all' entità del fatto, anche in considerazione della incensuratezza e della modesta entità della superficie abusiva. Tenuto, dunque, conto dei parametri di cui agli artt. 27 Cost. e 133 c.p., si ritiene congrua la pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000,000 di ammenda, così determinata p.b., mesi 9 di arresto ed euro 30.000,00, diminuita a quella finale ex articolo 62 bis c.p La già cennata incensuratezza consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale, potendosi formulare un giudizio prognostico favorevole in merito alla astensione della stessa dalla commissione di ulteriori reati. Si ordina la demolizione del manufatto ex articolo 7 ult. co. L. numero 47/'85, non risultando l'imputata vi abbia già provveduto. P.Q.M. Il Tribunale di Brindisi, visti gli artt. 533 e 535 del c.p.p., dichiara C. C. responsabile del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato. Pena sospesa. Ordina la demolizione del manufatto abusivo.