Il collegamento deve essere tra reato e bene e non tra reato e reo

È legittimo il sequestro preventivo se vi è un collegamento tra la cosa sequestrata e il reato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19105/11 del 16 maggio, ha deciso che i beni sono soggetti a sequestro preventivo solo se vi è un collegamento tra la cosa sequestrata e il reato. La fattispecie. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo del conto corrente di un indagato nell'ambito di un procedimento penale per truffa derivante dall'accredito di fittizi contributi previdenziali e indebite liquidazioni dell'indennità di disoccupazione su diversi conti correnti. Il ricorso per cassazione veniva proposto deducendo la mancata prova del nesso di pertinenzialità tra il conto e i reati. L'esigenza di prevenire la commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole. Ai fini della disposizione del sequestro preventivo, non è necessario individuare il responsabile del reato e, per di più, la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, questo se la prosecuzione del reato risulti favorita dalla loro libera disponibilità. Occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona. Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, manca la motivazione, da parte dei giudici di secondo grado, delle modalità con cui i proventi dell'illecito siano confluiti sul conto corrente del ricorrente di conseguenza i giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 aprile - 16 maggio 2011, n. 19105 Presidente Sirena - Relatore Chindemi Osserva in fatto Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 16/9/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo del conto corrente intestato a I.G., destinato, in base alla prospettiva accusatorie, a far confluire somme indebitamente erogate dall'INPS nell'ambito di un procedimento penale per truffa derivante dalla accredito di fittizi contributi previdenziali e indebite liquidazione dell'indennità di disoccupazione, molte delle quali mediante accredito su diversi conti correnti. Proponeva ricorso per cassazione I.G. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in mancanza di indizi sulla titolarità solo formale del conto corrente in capo allo stesso e alla strumentalità del conto corrente ai fini della commissione di reati, trattandosi di conto corrente appartenente a terzo estraneo al reato. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti Sez. 4, Sentenza n. 32964 del 01/07/2009 Cc. dep. 12/08/2009 Rv. 244797 Sez. 5, Sentenza n. 11287 del 22/01/2010 Cc. dep. 24/03/2010 Rv. 246358 . Il ricorrente risulta intestatario di uno dei conti correnti sequestrati, indicato nel decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM in data 11 giugno 2010, in quanto destinato a ricevere somme indebitamente erogate dall'INPS. Il difensore ha contestato il nesso di pertinenzialità tra il conto corrente intestato al proprio assistito e i reati per i quali si procede. Per legittimare il sequestro preventivo, invero, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p. a non è indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso b la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato. Nella fattispecie non vi motivazione, nel provvedimento impugnato, delle modalità con cui importi di denaro di provenienza illecita siano confluiti sul conto corrente del ricorrente e della necessità di sequestrare l'intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto. Anche se in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole, occorre che il diritto del terzo non venga sacrificato oltremisura, ove siano possibili misure gradate e diverse che, salvaguardando le esigenze cautelari, consentano un minor sacrificio del diritto del terzo. Va, conseguentemente, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.