La cassiera versa assegni senza identificare l’effettivo presentatore e attesta falsamente la presenza del titolare: scatta la responsabilità della banca

Un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’operazione illecita ex art. 2043 c.c., il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. Consequentur, scatta la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della banca.

Questo l’importante principio di diritto affermato dalla Terza sezione civile della Suprema Corte in questa importante pronuncia n. 12598/21, depositata il 12 maggio che apre le porte per l’affermazione della responsabilità aquiliana degli operatori di cassa bancari in tali operazioni e, soprattutto, di quella oggettiva delle banche. Il caso concreto. Un promotore finanziario, dopo essersi fatto rilasciare dal proprio cliente nove assegni circolari trasferibili dell’importo complessivo di € 90.000, all’ordine dello stesso traente e con firma di girata già apposta, ometteva di procedere all’investimento concordato. Discostandosi da quelli che erano gli accordi, procedeva all’ illegittimo versamento di detti titoli sul conto corrente intestato ad altro cliente ed all’insaputa di quest’ultimo. Così facendo, a fronte dell’avvenuta distrazione di somme dal primo correntista e del successivo versamento sul conto del secondo cliente, riusciva a coprire il corrispondente ammanco precedentemente attuato in danno a quest’ultimo. Per la superiore operazione, il promotore veniva coadiuvato dall’ operatore di cassa dell’Istituto convenuto, il quale consapevolmente eseguiva l’illegittimo versamento con firma apocrifa apposta sia sulla distinta di versamento che sulla girata dei titoli negoziati , omettendo di identificare l’effettivo presentatore ed attestando falsamente la presenza del titolare del rapporto. I diversi esiti processuali nei giudizi di merito primo grado. Sulla scorta dei superiori fatti, il Tribunale di Catania riconosceva la responsabilità dell’operatore di cassa , per aver materialmente eseguito l’operazione, omettendo di identificare la persona presentatasi allo sportello e che apparentemente aveva sottoscritto la distinta di versamento e la girata degli assegni con violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 2 del d.l. n. 143/1991, conv. dalla l. n. 197/1991 in materia di antiriciclaggio . Per l’effetto, sulla scorta della condotta illecita posta in essere dal proprio operatore, riconosceva la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della banca. La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti, infatti, scatta ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli Cass. civ., sez. I, n. 31185/2018 . L’appello della banca. Avverso la superiore pronuncia, l’Istituto di credito convenuto proponeva appello, denunciando che, in relazione alla posizione dell’operatore di cassa, il giudice di prime cure avrebbe errato nell’applicazione dei principi regolatori in tema di causalità omissiva, con conseguente errato riconoscimento della responsabilità oggettiva in capo alla banca. Sul punto, la banca deduceva che l’asserita violazione dell’art. 2 l. n. 197/1991 da parte dell’operatore di cassa, ove effettivamente realizzata, sarebbe stata comunque priva di qualsiasi incidenza causale in relazione al danno protestato dall’attrice, rilevando unicamente ai soli e specifici fini in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo propri di tale legge. Secondo l’Istituto, potendosi configurare un’ipotesi di causalità omissiva, non era sufficiente individuare un generico obbligo giuridico che impone la tenuta della condotta omessa, ma era necessario che l’evento dannoso” fosse anche riconducibile alla tipologia di eventi che l’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare. L’overturning in seconde cure. La Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla banca, pur riconoscendo che l’attività criminosa posta in essere dal promotore fosse stata agevolata dalla condotta del cassiere, dichiarava che siffatta condotta colposa non è dotata di efficienza causale rispetto all’evento verificatosi. Ed invero, l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso sorge in capo ad un soggetto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire quell’evento. Nel caso di specie, non sussiste neppure la violazione specifica di un obbligo di legge, atteso che la norma che le imponeva di verificare l’identità del soggetto che procedeva all’operazione, e di indicarlo, è rappresentata dall’art. d.l. n. 143/1991, convertito dalla l. n. 197/1991, contenente provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”. Norma, questa, posta a tutela dell’ordine pubblico , volta ad evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio, e non certamente ad impedire l’appropriazione indebita di somme da parte di chi, peraltro, provveda ad effettuare un’operazione bancaria a favore di un correntista. Pertanto, non essendo ravvisabile in capo alla cassiera una posizione di garanzia, erroneamente il tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità della banca siccome datrice di lavoro della cassiera, ai sensi dell’art. 2049 c.c Il nuovo ribaltamento della Suprema Corte. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso fondato su nove distinti motivi, denunciando principalmente l’errato inquadramento della condotta posta in essere dall’operatore di cassa, essendo di tipo commissivo ed attuata con volontarietà e piena consapevolezza di quali fossero gli effetti a danno del terzo e considerato che l’illecito non avrebbe potuto compiersi attraverso la partecipazione della consapevole cassiera. Con ordinanza n. 12598/21, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma il principio di diritto per cui un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un’operazione bancaria di cassa su tale conto svolge attività commissiva , che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un’ operazione illecita ex art. 2043 c.c ., il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. Non si può estrarre solo un segmento della condotta complessiva. Per la Suprema Corte riferiva all’inserimento dell’attività della cassiera nella serie causale da cui si è sprigionato l’evento dannoso per la correntista è dunque, ictu oculi , fondamentalmente commissivo, e la non esatta sussunzione denunciata dai ricorrenti sussiste a ben guardare, infatti, il giudice di appello artificiosamente ha estratto” una parte della condotta della cassiera dalla sua condotta complessiva. Per i Giudici di legittimità, il vaglio della corte territoriale può effettivamente qualificarsi come errore di sussunzione in riferimento all’art. 2043 c.c., in relazione al suo ruolo di fondamento della responsabilità del cassiere e quindi della sua datrice di lavoro , desumibile seguendo i criteri di una logica contestualizzazione. Invero, la fonte della responsabilità della cassiera non fu solo l'omessa identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio come obbligo estratto dalla complessiva attività della cassiera, bensì proprio anche l'avere la cassiera compiuto l'operazione richiestale, senza rispettare tutti i suoi obblighi. Nesso di causalità tra condotta complessiva” della cassiera ed evento dannoso. Ne deriva la responsabilità della cassiera e conseguentemente della responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. non soltanto per l’omessa identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio come obbligo estratto” dalla complessiva attività della cassiera, bensì proprio anche l’avere la cassiera compiuto l’operazione richiestale, senza rispettare tutti i suoi obblighi . In definitiva, il danno è derivato proprio dal compimento dell’operazione bancaria, e quest’ultima è stata effettuata dalla cassiera quale dipendente della banca con le mansioni di cassiera alle operazioni di cassa, pur se l’operazione sia effettuata su richiesta del promotore finanziario.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 gennaio – 12 maggio 2021, n. 12598 Presidente Sestini – Relatore Graziosi Rilevato che Te.Ma. conveniva davanti al Tribunale di Catania Intesa San Paolo S.p.A., T.F., R.M. e Pa.Se. perchè fossero solidalmente condannati a restituirle Euro 90.000 quale somma oggetto di appropriazione indebita l'attrice aveva affidato al T. degli assegni circolari per un totale appunto di Euro 90.000 per investimenti presso COMOI SIM, di cui il T. era promotore finanziario, ma quest'ultimo li aveva versati, falsificando le firme delle girate degli assegni e della distinta di versamento a nome di Pa.Se., sul conto corrente di quest'ultimo presso Intesa San Paolo. I convenuti T., Pa. e Intesa San Paolo si costituivano resistendo Intesa chiedeva pure manleva da T. e Pa Con sentenza dell'11 agosto 2014 il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti del Pa. e condannava solidalmente gli altri convenuti a pagare all'attrice la somma di Euro 95.000 oltre interessi condannava altresì il T. a tenere indenne Intesa San Paolo. Venivano proposti appelli - poi riuniti - da Intesa San Paolo, dal Pa., nonchè da S. e F.F.S., questi ultimi costituitisi, come pure F.L., quali eredi della Te., deceduta nelle more. La Corte d'appello di Catania, con sentenza dell'8 novembre 2018, accoglieva gli appelli di Intesa San Paolo e del Pa., rigettando pertanto la domanda proposta nei confronti di Intesa San Paolo e condannando i F. alla restituzione della somma di Euro 125.314,70 oltre interessi, e a rifondere le spese dei gradi alla banca e al Pa L., S. e F.F.S. hanno presentato ricorso, articolato in nove motivi - illustrati anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso Intesa San Paolo - che pure ha depositato poi memoria - e con ulteriore controricorso il Pa Considerato che Il ricorso - così mostrando di essere in realtà duplice - ripartisce i motivi destinandone i primi sette alla posizione di Intesa San Paolo, l'ottavo motivo alle spese processuali ad essa riconosciute e il nono motivo - unico dell'ulteriore ricorso, appunto - alle spese di lite riconosciute al Pa 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali relative alla condotta commissiva della R., con conseguente erronea esclusione della responsabilità di Intesa San Paolo ai sensi dell'art. 2049 c.c. Viene trascritto un passo dell'atto di citazione in cui l'attrice adduceva che la R., in connivenza con il T. , non aveva identificato quest'ultimo, così violando la L. n. 197 del 1991, art. 2 e inoltre, pur sapendo che egli non era titolare del conto corrente, aveva eseguito l'operazione senza contattare il titolare del conto corrente Pa Si traggono poi uno stralcio della sentenza di primo grado, uno stralcio della sentenza penale n. 602/2012 la vicenda aveva avuto anche un riflesso penale , e uno stralcio della comparsa di risposta d'appello dei F Viene in seguito trascritta una parte della motivazione della sentenza impugnata, per dedurre infine che, come affermato sia dal Tribunale sia dalla stessa Corte d'appello , la condotta della R. materialmente contribuì all'illecito del T Si censura la motivazione della sentenza d'appello per avere ritenuto agevolativo il comportamento della R. rispetto all'illecito del T. per avergli permesso di versare gli assegni sul conto corrente del Pa. sapendo che non era il Pa. a effettuare il versamento, per avere altresì qualificato colpa l'elemento soggettivo - mentre la consapevolezza della R. escluderebbe trattarsi di negligenza - e per avere ritenuto il comportamento della R. non commissivo, reputando poi l'accertamento della causalità preliminare all'accertamento dell'elemento soggettivo. Tutto questo ragionamento sarebbe eccentrico, illogico, contraddittorio e contrastante con i principi relativi al nesso causale. In particolare, in primo luogo la R. non avrebbe compiuto una omissione per non aver identificato l'autore dell'operazione bancaria ai sensi della L. n. 197 del 1991, art. 2 pur essendo perfettamente a conoscenza che chi operava non era il titolare del conto corrente, e parimenti pur conoscendo ratipicità delle operazioni del T., da lei stessa denunciate agli organi ispettivi della banca. In secondo luogo, la condotta della R. dovrebbe qualificarsi commissiva, avendo ella eseguito un'operazione bancaria, pur in modo incompleto. In terzo luogo, esaminando la c.d. causalità della colpa, il giudice d'appello avrebbe dovuto compiere l'esame del c.d. comportamento alternativo lecito. La casualità della colpa sarebbe il nesso normativo che deve sussistere tra la violazione del dovere oggettivo di diligenza e prudenza o della norma precauzionale specifica e l'evento concretamente verificatosi perchè sia imputabile a colpa del soggetto e si tratterebbe di un giudizio ex ante e da svolgere in concreto. Pertanto il giudice d'appello si sarebbe contraddetto, attribuendo natura omissiva a una condotta commissiva, nonchè natura colposa ad una condotta volontaria. L'illecito, infatti, non avrebbe potuto compiersi attraverso le movimentazioni di danaro sul conto corrente del Pa. senza la compartecipazione della consapevole cassiera si sarebbe posto perciò un nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso a Te.Ma Il giudice d'appello avrebbe quindi omesso di esaminare un fatto discusso e decisivo, fornendo una motivazione viziata da illogicità e contraddittorietà perchè, pur avendo riconosciuto come il Tribunale nell'agire della R. gli elementi della condotta attiva attraverso il compimento dell'operazione di negoziazione e volontaria perchè la consapevolezza esclude la mera negligenza , avrebbe poi applicato i principi della causalità omissiva - come se vi fosse stata una omissione colposa - a quella che aveva considerato invece un' azione volontaria e quindi consapevole. La R. pertanto avrebbe arrecato un danno ingiusto alla Te., e sarebbe stata dunque responsabile ex art. 2043 c.c. 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,2049,2055 c.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 42 e 47 Cost., art. 491 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 197 del 1991, art. 2 in coordinamento con le istruzioni della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001 per individuare le operazioni sospette, artt. 40, 41,42 e 43 c.p. sui principi del nesso causale, con conseguente diniego della responsabilità della banca. Ritenendo, come evidenziato dal motivo precedente, l'azione della R. commissiva volontaria, il nesso causale dovrebbe essere diversamente ricostruito, mediante il criterio della conditio sine qua non e in riferimento all'id quod plerumque accidie ne deriverebbe che l'azione della R. sarebbe stata condizione essenziale per il verificarsi dell'evento qui si richiamano, riportandole assemblate per fotocopia, le dichiarazioni del T. e di tale G.P. . Inoltre, il risarcimento del danno a fortiori sarebbe dovuto per essere stato il danno cagionato con dolo qui viene assemblato un passo della sentenza penale 604/2012 nel senso dell'esistenza del dolo della R. . Perciò il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere Intesa San Paolo responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. anche per vizio di sussunzione. 3. In subordine, qualora si reputasse omissiva la condotta della R., si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 6, artt. 42 e 47 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 e 2049 c.c., L. n. 197 del 1991, art. 2 coordinata alle istruzioni della Banca d'Italia anche in combinato disposto con i principi informatori dell'art. 491 c.p. sul nesso causale, con conseguente errato diniego della responsabilità della banca. Sussisterebbero pure violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori dell'attività bancaria e dei connessi obblighi di protezione dell'affidamento dei terzi in buona fede, nonchè i principi di tutela della circolazione dei titoli non trasferibili. Il giudice d'appello ritiene che l'omissione della R. non abbia comportato la violazione nè di norme specifiche omissione specifica nè di posizione di garanzia omissione generica . Però, erroneamente, individua come obbligo specifico soltanto la normativa antiriciclaggio - D.L. n. 143 del 1991, art. 2 convertito in L. n. 197 del 1991 -, della quale dà un'interpretazione restrittiva, perchè in realtà la tutela dall'antiriciclaggio comprenderebbe tutte le disposizioni dirette ad evitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita . A seguito della L. n. 328 del 1993 il reato di riciclaggio - reato di pericolo previsto dall'art. 648 bis c.p. - viene ad ampliare i reati presupposto, riferendosi a sostituzione o trasferimento di utilità provenienti da delitto non colposo. E nel caso in esame la somma derivava da un illecito truffa o comunque appropriazione indebita nei confronti della Te. , per cui con l'operazione di negoziazione si realizzava proprio sostituzione o trasferimento dell'utilità. L'identificazione della clientela sarebbe infatti diretta ad evitare conseguenze dannose di operazioni compiute da soggetti diversi dagli aventi diritto. Al riguardo si richiamano le direttive della Banca d'Italia del 2001 degli impiegati di sportello, obbligati a verificare l'identità del cliente, dovendosi altrimenti astenere dall'eseguire l'operazione. Pertanto anche la condotta omissiva della R. sarebbe stata causalmente rilevante per l'evento soltanto se fosse stato presente, e quindi identificato, l'effettivo titolare del conto corrente - che era apparentemente il firmatario delle girate degli assegni e della distinta di versamento - la cassiera avrebbe scongiurato l'evento dannoso. Inoltre il presentatore T. non aveva delega per operare sul conto corrente del Pa., e da indagini e sentenze penali sarebbe risultato che la R. sapeva che si trattasse di somme di provenienza illecita o dubbia. Ne deriva che il giudice d'appello in realtà non avrebbe tenuto conto degli obblighi di controllo derivanti dalla posizione di garanzia degli operatori finanziari, la c.d. diligenza del bonus argentarius non riguardando soltanto i contratti bancari in senso stretto, ma ogni operazione bancaria, anche per tutelare il risparmio ai sensi dell'art. 47 Cost., per cui, se il funzionario non si avvale della dovuta diligenza, la banca può rispondere ex art. 2043 c.c. Si riporta giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che il comportamento di una banca necessita un elevato grado di diligenza per evitare eventi dannosi. Si afferma poi che, attraverso una interpretazione analogica e sistemica, dovrebbe applicarsi il principio giurisprudenziale relativo ai titoli trasferibili in ordine alla responsabilità da contatto sociale per chi paga un assegno non trasferibile a una persona diversa dal prenditore, così violando il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43. Sussisterebbe, infatti, obbligo di protezione di tutti i soggetti che confidano nella regolare circolazione del titolo e nel buon fine della sottostante operazione , anche a tutela dell' interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito . Pur derivando tale giurisprudenza dall'appena citato art. 43, dalla lettura combinata dei superiori principi con l'art. 491 c.p. in riferimento alla fattispecie di illecito da falsità su titoli di credito trasmissibili per girata deriverebbe una particolare diligenza chiesta all'accorto banchiere. La maggior tutela ai sensi dell'art. 491 c.p. al titolo di credito al portatore o trasmissibile per girata sortirebbe dal maggior pericolo di falsificazione nella circolazione di detto titolo rispetto ai titoli nominativi. Alla luce di tutto questo, la R., anche se avesse compiuto una omissione colposa, avrebbe violato non solo gli obblighi specifici della normativa antiriciclaggio che comunque tutela anche il privato danneggiato e/o il terzo in buona fede , ma pure gli obblighi discendenti dalla posizione di garanzia bancaria, e in tal modo avrebbe causalmente inciso sulla commissione dell'illecito, per cui, come ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., il che renderebbe responsabile Intesa San Paolo ex art. 2049 c.c 4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 c.p.c., art. 111 Cost. per omessa pronuncia sulla responsabilità di Intesa San Paolo per mancanza delle misure preventive e di controllo dirette ad evitare il ripetersi di condotte illecite all'interno della filiale . Si riporta un passo dell'atto di citazione riguardante la responsabilità diretta della banca per culpa in vigilando e per la compiacenza resa dal direttore della filiale alle attività che vi svolgeva il T. si invoca poi un passo della sentenza di prime cure che riconosce responsabile la banca anche per non aver preso le misure necessarie al fine di evitare che il T., che non era suo dipendente, operasse nei suoi locali spendendo il suo nome. Su questo Intesa San Paolo avrebbe proposto appello di cui si trascrivono i relativi passi , che sarebbe stato oggetto però di omessa pronuncia. 5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali sulla dirimente circostanza che gli organi interni di Intesa San Paolo sapessero dell'operato del T. e della posizione collaborativa del direttore della filiale, e nonostante questo non avessero attuato le misure necessarie per evitare che il T. operasse nei locali della banca e ne spendesse il nome pur non essendone dipendente, con conseguente responsabilità della banca ex artt. 2043 e 2049 c.c. Il giudice d'appello, pur riconoscendo che il T. lavorava indisturbato nella filiale di Intesa San Paolo, con attiva collaborazione della R. e del direttore, e che il T. aveva inoltre commesso in tal luogo ripetuti illeciti, rinnega la conseguenza logica della responsabilità della banca riconosciuta dal giudice di prime cure, perchè non valuta i fatti emersi condotta del direttore e dei funzionari ispettivi . 6. Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo e/o omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali sulla prova della sussistenza di affidamento della Te. sull'apparenza che il T. fosse un soggetto interno a Intesa San Paolo, per il fatto notorio che egli operava all'interno dei suoi locali, da ciò traendo l'erroneo diniego della responsabilità ex art. 2049 c.c. della banca. Il giudice d'appello esclude la responsabilità di Intesa San Paolo per difetto di prova che il T. abbia agito per essa ovvero utilizzato i suoi moduli o anche che la Te. lo abbia incontrato nei suoi locali per questa vicenda e altre volte. Pertanto non vi sarebbe stata apparenza per la Te La corte territoriale avrebbe riconosciuto che il primo giudice, conformemente alle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che la condotta del direttore della filiale generava nei terzi la convinzione che il T. fosse nella organizzazione di Intesa San Paolo, per circostanze in linea di principio atte a crearne l'apparenza per i clienti della banca, che andavano nei suoi locali per discutere col T. dei propri investimenti poi, però, avrebbe negato che l'apparenza valesse per la Te., per il rapporto di amicizia personale che la famiglia F.- Te. aveva con lui. Questo ragionamento viene censurato, per sostenere che esistesse invece la prova sull'apparenza del rapporto con la banca e sul conseguente giustificato affidamento. 7. Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 6, artt. 42 e 47 Cost., artt. 40,41,42 e 43 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2043,2055,1228 c.c., L. n. 197 del 1991, art. 2 coordinato con le direttive della Banca d'Italia, con lettura connessa con l'art. 491 c.p. sulla condotta del T. entro la filiale di Intesa San Paolo, sulla relativa condotta del direttore della filiale, A.F., sulla mancata predisposizione di misure preventive, sull'omesso controllo degli organi ispettivi bancari, sulla mancata considerazione della posizione di garanzia della banca, sui principi del nesso causale, richiamando in sostanza quanto sopra addotto e concludendo per l'erroneità della esclusione della responsabilità di Intesa San Paolo ai sensi dell'art. 2049 c.c. 8. In relazione alle spese di lite da rifondere a Intesa San Paolo l'ottavo motivo presenta una censura in tesi, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nonchè nullità della sentenza del procedimento in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 presenta altresì un'ulteriore censura in subordine, denunciante, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - qualora appunto si ritenga confermata la mancanza di responsabilità di Intesa San Paolo violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., art. 92 c.p.c., comma 2, e difformità dalla sentenza 77/2018 della Consulta per omessa compensazione delle spese senza tenere conto dell'assoluta novità della questione la causalità omissiva rispetto alla normativa antiriciclaggio nonchè delle gravi ed eccezionali ragioni. 9. Il nono motivo, attinente alle spese di lite riconosciute al Pa., è composto da tre censure, costituenti in effetti in tre submotivi graduati. In tesi, si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, e comunque difformità dalla sentenza 77/2018 della Consulta per omessa compensazione delle spese senza tenere conto dell'assoluta novità della questione la causalità omissiva rispetto alla normativa antiriciclaggio nonchè delle gravi ed eccezionali ragioni. In subordine, si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., dei criteri di determinazione del valore della causa, degli artt. 91,112 c.p.c., L. n. 247 del 2012, art. 13, artt. 2,4,5 e allegate tabelle parametri forensi ex D.M. n. 55 del 2014. In ulteriore subordine, si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazionale per omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali e/o carente lettura degli atti processuali. In primo luogo, allora, si rileva che il giudice d'appello ha accolto l'appello del Pa. sulla compensazione delle spese di primo grado, che il Tribunale aveva disposto per la buona fede sia del Pa. sia della Te., entrambi vittime del T., e per la particolarità giuridica della questione. Si osserva che l'azione esercitata nei confronti del Pa. non sarebbe stata infondata, avendo quest'ultimo riconosciuto di avere ricevuto somme dalla Te. e di non conoscerla. In secondo luogo, e in subordine, si rileva che il giudice d'appello ha erroneamente liquidato i due gradi di giudizio, liquidando per il secondo un valore non parametrato al differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta nell'atto di impugnazione, liquidando invece in riferimento al D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. In primo grado però il Pa. si era costituito solo all'udienza di precisazione delle conclusioni vengono effettuati ulteriori assembramenti al riguardo, nelle pagine 109-110 del ricorso e aveva poi depositato conclusionale e replica pertanto non si sarebbero dovute tenere in conto la fase introduttiva e la fase di istruttoria e trattazione. Per il secondo grado il giudice d'appello applica erroneamente lo stesso valore dell'appello di Intesa San Paolo, mentre per l'appello del Pa. dovevano considerarsi ai fini del valore soltanto le spese di primo grado. In ulteriore subordine, infine, si prospetta un difetto motivazionale. 10. Va premesso che non è fondata l'eccezione di inammissibilità presente nel controricorso di Intesa San Paolo per essere stata nel ricorso ampiamente descritta la vicenda processuale, anche con numerose trascrizioni, contro la sommarietà dei fatti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Non è infatti sostenibile, nel caso in esame, che tale ampiezza meriti appunto inammissibilità, essendo derivata dalla oggettivamente complessa vicenda, che aveva dato luogo anche ad accertamenti penali - e di esito diverso - per il T. e per la R 11.1 Quanto al primo motivo - il quale, per quel che si verrà ora a constatare, deve ricevere vaglio unitariamente al secondo - deve anzitutto rilevarsi che non è stato effettivamente proposto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì denuncia, nella sua reale sostanza l'ampiezza delle argomentazioni talora conduce a includere nella critica anche la motivazione, ma ciò non integra il vero nucleo del motivo un'erronea qualificazione della condotta della R. non si tratterebbe, in sintesi, di una omissione, bensì di una commissione, ovvero l'esecuzione, pur incompleta, di un'operazione bancaria, naturalmente su richiesta del T., il quale non era titolare del conto corrente su cui veniva fatta - il titolare era il Pa. - e non aveva ricevuto delega dal titolare. Il reale riferimento è evidentemente all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 come falsa applicazione, id est errata sussunzione, in rapporto all'art. 2043 c.c. e la conclusione del motivo infatti sfocia nel sostenere l'applicazione di tale norma alla condotta attiva - oltre che volontaria - della R A ciò si affianca - e costituisce in realtà un secondo sub motivo, pure questo per error in iudicando - alla denuncia della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, per aver la corte territoriale reputata irrilevante tale violazione proprio perchè diretta esclusivamente ad evitare riciclaggio e attività di terrorismo. 11.2 Il vaglio della corte territoriale può effettivamente qualificarsi come errore di sussunzione in riferimento all'art. 2043 c.c., nella cui denuncia proprio - si ripete - sfocia il motivo, in relazione al suo ruolo di fondamento della responsabilità della R. e quindi della sua datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. E ciò è espressamente definito tale nel secondo motivo il quale sviluppa pure la conseguente identificazione della species di nesso causale qui sussistente, che ad avviso dei ricorrenti deriverebbe da una condotta commissiva e non da una condotta omissiva, come invece reputato dal giudice d'appello. Su questo obietta nel controricorso Intesa San Paolo che si sarebbe invece formato un giudicato interno, che però la stessa controricorrente definisce concernente la sussunzione del fatto così ricostruito nello schema giuridico della condotta omissiva colposa per avere già il giudice di prime cure definito omissione la condotta della R. e al riguardo non essendo stato impugnata la sua decisione. In realtà, il passo riportato nel controricorso come tratto dalla sentenza di primo grado per cui il Tribunale avrebbe già definita omissione la condotta della R. è contrario a quanto nel controricorso si adduce. E' vero, infatti, che il Tribunale ritiene la condotta della R. sostanziata nella violazione dell'obbligo di identificazione, D.L. n. 143 del 1991, ex art. 2 convertito in L. n. 197 del 1991 coordinato con le istruzioni della Banca d'Italia, di chi richiede operazioni superiori come valore a Euro 10.329,13 20 milioni di Lire ma, in precedenza nella sua stessa motivazione - che deve ovviamente essere intesa contestualizzandone i vari elementi -, il Tribunale definisce la condotta della cassiera R. come una condotta . che ha consentito il versamento di assegni della Te. al Pa. il che appunto significa che la cassiera R. ha eseguito l'operazione bancaria richiesta, non potendosi certo sostenere, alla luce del notorio, che il consenso della cassiera significhi una mera omissione di ostacolo all'operazione fatta dal T., essendo attività della cassiera l'esecuzione delle operazioni bancarie alla cassa a differenza, per esempio, delle operazioni effettuate in home banking . 11.3 Da quanto appena evidenziato, allora, è effettivamente desumibile seguendo i criteri di una logica contestualizzazione - che quanto l'attrice Te. aveva addotto e quanto il primo giudice aveva riconosciuto come fonte della responsabilità della R. e conseguentemente della responsabilità di Intesa San Paolo ex art. 2049 c.c. non fu solo l'omessa identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio come obbligo estratto dalla complessiva attività della cassiera, bensì proprio anche l'avere la cassiera compiuto l'operazione richiestale, senza rispettare tutti i suoi obblighi. E infatti, se tutto fosse riconducibile al T., e quindi alla R. fosse attribuibile soltanto la sua non identificazione, nulla di rilevante sarebbe successo, perchè il danno è derivato proprio dal compimento dell'operazione bancaria, e l'operazione bancaria - si ripete - è stata effettuata dalla R. quale dipendente della banca con le mansioni di cassiera sulle operazioni di cassa, pur se l'operazione effettuata sia avvenuta su richiesta del T 11.4 L'inserimento dell'attività della cassiera nella serie causale da cui si è sprigionato l'evento dannoso per la Te. è dunque, ictu oculi, fondamentalmente commissivo, e la non esatta sussunzione denunciata dai ricorrenti sussiste a ben guardare, infatti, il giudice d'appello artificiosamente ha estratto una parte della condotta della R. dalla sua condotta complessiva. D'altronde nell'atto di citazione la Te. aveva proprio addotto che la R. non soltanto ha violato l'art. 2 citato relativo agli obblighi antiriciclaggio, ma pur essendo a conoscenza che la persona presentata allo sportello dalla stessa ben conosciuta T. non era il titolare del c/c . ha egualmente effettuato l'operazione senza neanche procedere a verifica presso il titolare del c/c cfr. ricorso, pagina 44 . 11.5 Risultano pertanto pienamente accoglibili il primo e il secondo motivo per quanto sopra rilevato, il resto rimanendo assorbito, incluso ovviamente l'ottavo motivo relativo alle spese processuali. Ne consegue la cassazione della sentenza per quanto attiene al rapporto processuale tra i ricorrenti e Intesa San Paolo con rinvio - anche per le spese a diversa sezione della stessa corte territoriale, che dovrà applicare il principio di diritto per cui un cassiere di banca che compie su richiesta di un soggetto che non sia titolare del conto corrente un'operazione bancaria di cassa su tale conto svolge un'attività commissiva, che rimane tale anche se a essa se ne aggiunge una omissiva qualora il cassiere non esplichi il controllo previsto dalla normativa antiriciclaggio, da ciò derivando che se il richiedente ha chiesto un'operazione illecita ex art. 2043 c.c. il cassiere ha contribuito in modalità causalmente commissiva alla sua effettuazione, ad ogni effetto di legge. 12.1 Quanto poi al nono motivo, relativo alla posizione di Pa.Se., come si è visto suddiviso in tre submotivi graduati, il primo submotivo è palesemente infondato, la compensazione essendo oggetto di una valutazione discrezionale del giudice, per cui il giudice d'appello non ha violato alcuna delle norme richiamate nel submotivo, nè tantomeno la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 ritenendo insussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del primo grado. E ciò ha fatto fornendo una motivazione, per quanto sintetica, sufficientemente specifica per confutare quanto aveva ritenuto il Tribunale motivazione della sentenza impugnata, pagine 14-15 . 12.2 Il secondo submotivo invece è pienamente fondato - come riconosce lo stesso Pa. nel suo controricorso - dovendosi determinare il valore in riferimento solo all'importo delle spese di primo grado, e ciò assorbe il terzo submotivo. In particolare, non è riconoscibile per le spese del primo grado al Pa. l'importo per la fase istruttoria, essendosi costituito all'udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto poi alle spese di secondo grado, il ricorso correttamente invoca S.U. 11 settembre 2007 n. 19014, che così insegna Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice , vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado . Dopo questo intervento nomofilattico, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è in tal senso stabilizzata tra le pronunce massimate si vedano Cass. sez. 6-5 ord. 16 novembre 2017 n. 27274 e Cass. sez. 6-1, ord. 5 marzo 2020 n. 6345 . 12.3 Dovendosi dunque accogliere nell'appena indicata misura il ricorso proposto avverso il Pa., è possibile - in piena evidenza - decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2. Va quindi decurtato l'importo delle spese di primo grado da rifondere dai ricorrenti al Pa. determinato dal giudice d'appello della somma di Euro 5400 fase istruttoria così raggiungendo un esatto importo complessivo di Euro 8.030. Inoltre si determinano le spese del secondo grado da rifondere dai ricorrenti al Pa. in complessivi Euro 3.780. A entrambi gli importi si aggiungono gli accessori di legge, come da dispositivo. 13. Il Pa., in quanto soccombente, va condannato a rifondere a controparte le spese come in dispositivo per intero liquidate, con compensazione peraltro di un terzo essendo stata disattesa una delle tre censure proposte nei suoi confronti dai vincitori. Nulla incide - si nota per pura completezza - il riconoscimento della fondatezza di parte dell'avverso ricorso effettuato dallo stesso Pa., essendo stati i ricorrenti obbligati a impugnare e a sostenere dunque le relative spese. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania. Accoglie il ricorso proposto nei confronti di Pa.Se. e, decidendo nel merito, determina le spese processuali del primo grado, che i ricorrenti sono stati condannati a rifondergli, in un totale di Euro 8.030, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e determina le spese processuali del secondo grado, che i ricorrenti sono stati condannati a rifondergli, in un totale di Euro 3780, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Liquidate le spese del presente grado in complessivi Euro 1500, oltre a Euro 200 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, e compensatele per un terzo, condanna il controricorrente Pa. a rifonderne i due terzi ai ricorrenti.