Se attraversi la strada lontano dalle strisce pedonali e vieni investito, è anche colpa tua

La Corte di legittimtià ha confermato che un pedone che attraversa la strada lontano dalle strisce pedonali, senza controllare la luce semaforica, concorre, con la sua condotta, alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del conducente del mezzo che lo ha investito.

Sul tema, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6514/21, depositata il 9 marzo. Il 18 settembre 2009 un autocarro , sprovvisto di assicurazione , investiva un anziano di settantanove anni che si trovava lontano dalle strisce pedonali . Il Tribunale di Roma, adito da moglie e figli della vittima, rigettava la domanda di risarcimento dei danni ritenendo la colpa esclusivamente del pedone. La Corte d’Appello territoriale invece affermava la colpa concorrente , al cinquanta per cento, del conducente dell’autocarro condannando il proprietario del mezzo al pagamento di una somma corrispondente al grado di colpa ritenuto. Entrambe le parti ricorrono in Cassazione. Tramite il ricorso incidentale da parte dei congiunti della vittima , essi lamentano, tra i vari motivi, la violazione del principio c.d. di rilevanza causale della colpa, in quanto la Corte d’Appello ha accertato in fatto l’assenza del nesso causale tra la condotta colposa attribuita alla vittima e l’investimento, attribuendole così un concorso di colpa. Il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello si è attenuta all’interpretazione giurisprudenziale corrente l’art. 2054, comma 1 c.c. che pone a carico del conducente del veicolo una presunzione, suscettibile di prova contraria, di colpa, effettuando così il giudizio di comparazione della colpa e pervenendo alla conclusione che la vittima è in parte causa dell’investimento , in quanto in violazione delle regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del primo . Per questi motivi, la Corte rigetta i ricorsi di entrambe le parti soccombenti e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 settembre 2020 – 9 marzo 2021, n. 6514 Presidente Graziosi – Relatore Valle Fatti di causa I Il omissis D.C.L. , di anni settantanove, nell’attraversare, in omissis , venne investito da un autocarro al di fuori dalle strisce pedonali. I.1 L’autocarro, sprovvisto di assicurazione, era condotto da G.G. e risultava di proprietà di S.G. . 1.2 Il procedimento penale si concluse, dopo una perizia disposta dal P.M., con richiesta di archiviazione non opposta dai familiari del defunto. 1.3 Il Tribunale di Roma, adito da moglie, figli, nipoti di D.C.L. , rigettò la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo la colpa esclusiva del pedone. 1.4 Su appello dei di lui congiunti la Corte di appello territoriale ha affermato la colpa concorrente, al cinquanta per cento, del conducente dell’autocarro ed ha condannato il proprietario del mezzo, S.G. , e la Ina Assitalia Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore di D.C.F. e C. in proprio della somma di Euro 111.216,28 ciascuno e di D.C.F. e C. , in misura della loro quota ereditaria, della somma di Euro 111.216,28 e in favore di Z.S. e I. di Euro 27.804, 05 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in misura corrispondente al grado di colpa ritenuto. 1.5 Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, S.G. , proprietario dell’autocarro. 1.6 Resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, D.C.F. in proprio e quale erede di D.M.D.S.V. , Z.I. , M. e S. in proprio e quali eredi di D.C.C. , a sua volta erede della madre D.M.D.S.V. . 1.7 Generali Italia S.p.a., subentrata ad Ina Assitalia S.p.a., è rimasta intimata. 1.8 Il P.G. non ha depositato conclusioni. 1.9 Non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione II Il ricorso principale così censura la sentenza d’appello. II.1 Primo motivo, così testualmente violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 1227 c.comma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 la Corte d’appello ha ritenuto di individuare nel comportamento del conducente G. una negligenza ovvero ed invero il conducente del veicolo, scattata la luce verde nella sua direzione, non poneva adeguata attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo, egli stesso dichiarava, nella immediatezza del fatto, di avere guardato solo nello specchietto a destra, e non anche a sinistra. E se la conformazione del mezzo e/o altezza del finestrino non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso lo specchietto laterale, avrebbe potuto/dovuto sporgersi con la testa fuori del finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell’autocarro, prima di rimettersi in movimento, mutando le condizioni di circolazione in atto sentenza appellata pag. 8 righe 6 e seguenti . La censura che si propone appare un apprezzamento sul fatto non sindacabile in sede di legittimità e tuttavia si reputa che la Corte abbia omesso di valutare un altro decisivo fatto ovvero se fosse concretamente visibile il D.C. da parte del conducente al momento esatto in cui venne investito ovvero quando il D.C. già si trovava davanti all’autocarro così pagina 22 relazione CTU Geom. M. prodotta sub docomma 4 con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado . II.2 Il secondo mezzo propone censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.comma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il mezzo afferma che il giudice d’appello nella propria sentenza nulla dice in merito alla consulenza tecnica svolta in sede penale, omettendo così la valutazione di una prova decisiva e regolarmente confluita nel giudizio. II.1.1 Il primo motivo del ricorso principale propone una censura non di omesso esame, ma di asserito vizio motivazionale cadente sulla motivazione laddove la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione l’avvistabilità concreta da parte del G. , conducente dell’autocarro investitore, del D.C.L. . Il vizio, sebbene nella prospettazione di omissione di motivazione, non sussiste. Alle pagine 8 e seguenti la motivazione della sentenza in scrutinio esamina partitamente la questione della concreta possibilità di avvistamento, per il conducente del mezzo, del pedone, affermando Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il G. investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro la terza della carreggiata verso Piazzale della radio praticamente in senso trasversale alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il D.C. non spuntava all’improvviso da auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare . Accertamento di fatto ed obbligo motivazionale sono pienamente compiuti ed adempiuti dal giudice di merito. Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, disatteso. II.2.1 Il secondo mezzo è inammissibile ed infondato. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perché il ricorrente non trascrive il contenuto della perizia, svolta su iniziativa del P.M. nell’ambito del procedimento penale, del cui omesso esame da parte della Corte d’appello si duole, nè indica quando questo documento è stato prodotto, e come possa r-Z P essere localizzato nel fascicolo di parte e nel fascicolo d’ufficio. Deve inoltre, ribadirsi che il giudice di merito è pienamente abilitato alla scelta dei mezzi sui quali basare il ragionamento sillogistico, competendogli, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, si veda Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 - 01 . Affinché, poi, si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione dell’art. 115 c.p.comma è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ossia giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare, come avviene nel motivo all’esame, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ovvero non si sia avvalso, delle risultanze della consulenza perizia disposta dal P.M. nella fase delle indagini preliminari trattandosi di fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice di merito Cass. n. 19521 del 19/07/2019 Rv. 654570 - 01 nonché n. 16069 del 20/12/2001 Rv. 551265 - 01 che si chiusero con richiesta di archiviazione, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 e già Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 - 01 . III Il ricorso incidentale dei congiunti di D.C.L. deduce III.1 con il primo motivo art. 360 c.p.c., n. 3 violazione del principio cd. di rilevanza causale della colpa, per avere la Corte d’appello accertato in fatto l’assenza di nesso di causa tra la condotta colposa attribuita alla vittima e l’investimento, attribuendo ciononostante alla vittima un concorso di colpa. III.2 Il secondo motivo art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 191 C.d.S , per avere la Corte d’appello accertato in fatto una situazione esattamente coincidente con la fattispecie astratta prevista da tale norma presenza di pedoni anziani che tardino a scansarsi , e trascurato di applicare la stessa e, pertanto, di ravvisare una colpa totalitaria o prevalente a carico del conducente. III.3 Il terzo motivo art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per totale mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha graduato le colpe tra vittima ed offensore. In subordine, violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, per avere la Corte d’appello graduato le colpe della vittima e dell’offensore in modo irrispettoso dei criteri dettati dalla norma appena indicata. III.1.1 Il primo mezzo del ricorso incidentale è infondato la Corte di appello ha premesso che secondo l’interpretazione giurisprudenziale corrente della quale effettuata ampi richiami l’art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente del veicolo una presunzione, suscettibile di prova contraria, di colpa ed ha, quindi, compiutamente effettuato il giudizio di comparazione della colpa, pervenendo alla conclusione, esaustivamente e logicamente motivata sulla base delle risultanze di causa, che il pedone investito diede parzialmente causa all’investimento, in quanto in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all’istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l’effetto di attenuare la responsabilità del primo . Il primo motivo del ricorso incidentale è, pertanto, infondato. III.2.1 Il secondo motivo, sebbene affermi di non voler richiedere una ricostruzione dei fatti, in realtà critica il ragionamento inferenziale della Corte sotto le spoglie della violazione dell’art. 191 C.d.S Il mezzo, tuttavia, richiede un diverso apprezzamento dei fatti, in quanto onera il giudice di merito di un obbligo motivazionale di portata eccessiva, in quanto diretto a imporgli di prendere in esame circostanze già compiutamente esaminate e ritenute aventi un’efficienza con causale determinante, quali il non avere il conducente dell’autocarro guardato alla sua sinistra, sporgendosi fuori dal finestrino all’automezzo e dall’altro lato richiede una svalutazione della condotta, comunque giudicata rilevante in termini di contributo causale, del pedone investito. III.3.1 Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, non potendosi ravvisare la mancanza o l’insufficienza di motivazione se non nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitati alle ipotesi di cui alla rinnovata, nel 2012, ipotesi normativa, come interpretata dalla giurisprudenza nomofilattica richiamata dalla stessa difesa dei ricorrenti incidentali Sez. U nn. 08053 e 08054 del 07/04/2014 e Cass. n. 21257 del 08/10/2014 Rv. 632914 - 01 , che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, data la compiuta ricostruzione in diritto effettuata dalla Corte di merito. Il mezzo è, altresì, del tutto fuori centro, in quanto non coglie, come già detto con riferimento al primo motivo dello stesso ricorso incidentale, volutamente, il nucleo centrale della motivazione, di cui alle pag. 7 ed 8, laddove la condotta concorrente del pedone è pienamente descritta e valutata. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato. IV In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. V L’esito della controversia in questa fase di legittimità, che vede le parti reciprocamente soccombenti, rende sussistenti idonee ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. VI Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.