Le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia sono devolute al Giudice ordinario

Le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia ex art. 145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all’emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.

Sul tema, la Suprema Corte con la sentenza n. 4365/21, depositata il 18 febbraio. Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza precedentemente emessa dal T.A.R. Lazio, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo in merito all’atto regolamentare presupposto a monte di un provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia relativamente ad alcune violazioni del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di attuazione riscontrate da quest’ultima all’esito di accertamenti ispettivi posti in essere tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. Detta decisione è stata impugnata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 111 Cost. e 362 c.p.c In particolare, secondo la Banca d’Italia il Consiglio di Stato non avrebbe considerato quanto previsto dall’art. 145, comma 4, del Testo Unico Bancario – che attribuisce alla giurisdizione ordinaria le opposizioni a sanzioni amministrative inflitte per inosservanza del medesimo testo unico – oltre al fatto che la cognizione degli atti presupposti di un provvedimento asseritamente illegittimo segue necessariamente le regole di giurisdizione relative all’impugnazione del provvedimento stesso. In sostanza, la questione sottoposta agli Ermellini è se al Giudice che ha giurisdizione sull’asseritamente illegittimo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa spetti la cognizione anche dei relativi atti amministrativi e regolamentari presupposti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso della Banca d’Italia, rispondendo positivamente alla questione. Secondo la Corte, le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia ex art. 145 del D. Lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all’emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario. Ciò in quanto il petitum sostanziale va identificato non solo in base al provvedimento che si chiede al Giudice ma anche dalla causa petendi , dovendo il Giudice indagare sull’effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge. Inoltre, in tema non solo di sanzioni amministrative le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che il sindacato del Giudice del provvedimento sanzionatorio si estende, in ossequio al principio accessorium sequitur principale, alla validità sostanziale del rapporto presupposto, concernendo tutte le fasi procedimentali in cui lo stesso si scandisce nonché gli atti presupposti e regolamentari posti a fondamento dell’emissione del provvedimento impugnato, i quali delineano il modus di esercizio della potestas iudicandi . In altri termini, la valutazione dei poteri da parte dell’Autorità spetta al Giudice che ha la giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri costituisce espressione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 novembre 2020 – 18 febbraio 2021, n. 4365 Presidente Curzio – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 9/10/2018 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. B.C. e in conseguente riforma della pronunzia Tar Lazio 5/3/2018 declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario sull’opposizione da quest’ultima spiegata avverso il provvedimento della Banca d’Italia n. XXXXXX del 1/3/2016 di irrogazione D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, di sanzione amministrativa pecuniaria per alcune violazioni del testo unico bancario e delle disposizioni di attuazione riscontrate all’esito di accertamenti ispettivi svolti dalla Banca d’Italia tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 , nonché in ragione di contestate con nota del 28 aprile 2015, comunicata il 12 maggio successivo irregolarità relative a svolte funzioni di consigliere di amministrazione della Banca” Popolare dell’Etruria e del Lazio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sul solo atto regolamentare presupposto, a monte del provvedimento sanzionatorio, rimettendo gli atti al giudice di prime cure per l’esame del merito. Avverso la suindicata pronunzia del giudice amministrativo d’appello la Banca d’Italia propone ora ricorso ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la B. . Con requisitoria scritta del 26/10/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 102, 103 e 113 Cost., art. 145 TUB 7, artt. 133 e 134 c.p.a. nel testo risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 94 del 2014 . Si duole non essersi dal giudice amministrativo d’appello considerato che la materia, cui attiene la presente controversia, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia per violazioni della normativa bancaria e finanziaria è espressamente devoluta dalla legge al giudice ordinario. L’art. 145, comma 4, TUB sia nel testo, applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 72 del 2015, sia, comunque, anche nel testo ad esse posteriore attribuisce infatti alla giurisdizione ordinaria le opposizioni a sanzioni amministrative inflitte per inosservanza del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative . Lamenta non essersi considerato che la devoluzione della predetta materia alla giurisdizione ordinaria è invero coerente con l’indiscussa qualificazione come diritti soggettivi delle situazioni giuridiche tutelate, in capo al privato, attraverso il rimedio dell’opposizione a sanzione amministrativa . Si duole non essersi del pari considerato che il tradizionale assetto della giurisdizione sulle sanzioni amministrative nel settore bancario e finanziario rinvenibile, anteriormente al TUB, già nel R.D.L. n. 375 del 1936, art. 90, conv. in L. n. 141 del 1938, c.d. legge bancaria era stato modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 1 codice del processo amministrativo detto codice, all’art. 133, comma 1, lett. I e art. 134, comma 1, lett. c, aveva attribuito alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo le impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia e che tale innovazione è venuta meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 2014, n. 94, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, per eccesso di delega, la precedente disposizione del codice amministrativo, così determinando la piena reviviscenza del disposto dell’art. 145, comma 4, TUB e 95, comma 4, TUF , analogamente a quanto disposto da Corte Cost. n. 162 del 2012, che aveva ripristinato la giurisdizione ordinaria sulle analoghe sanzioni irrogate dalla Consob, altra Autorità di vigilanza del settore finanziario . Lamenta non essersi considerato che l’odierna parte intimata ha chiesto l’annullamento non soltanto di due atti amministrativi nominativamente indicati i provvedimenti del 27.6.2011 e del 18.12.2012 disciplinanti la procedura sanzionatoria , ma anche di ogni altro atto connesso e presupposto o applicativo , essendo invero indubbio che fra gli atti connessi e applicativi va annoverato, in primis, proprio il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per cui è causa docomma 16 fascomma 1^ grado cit. la cui impugnazione ricade pacificamente entro la giurisdizione del giudice ordinario , tant’è che la stessa Dott.ssa B. , non a caso, aveva in precedenza impugnato proprio davanti alla Corte d’Appello di Roma, per motivi in parte coincidenti con quelli poi dedotti dinanzi al Tar la Corte di Appello medesima ha frattanto respinto l’impugnazione con la cennata sentenza del 5.11.2018 n. 6980 , sicché inspiegabilmente la sentenza del Consiglio di Stato qui impugnata nega al paragrafo 7 che il provvedimento sanzionatorio fosse fra quelli impugnati innanzi al G.A. dalla Dott.ssa B. contraddicendo il chiaro tenore letterale dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e delle relative conclusioni v. ancora docomma A cit., pp. 2 e 21, per il riferimento a ogni altro atto connesso e presupposto o applicativo e afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al solo atto presupposto così, testualmente, il paragrafo 8 della sentenza, con espressione invero poco comprensibile, giacché gli atti presupposti impugnati erano comunque più d’uno . Si duole non essersi considerato che la cognizione degli atti presupposti di un provvedimento asseritamente illegittimo segue necessariamente le regole di giurisdizione relative all’impugnazione del provvedimento stesso , come affermato per la Consob e valido anche per la Banca d’Italia, giacché il petitum sostanziale del ricorso alla giurisdizione non può che essere la caducazione del provvedimento medesimo, dal quale è derivata la concreta lesione degli interessi del soggetto sanzionato e che in ogni caso assorbe e compendia in sé le eventuali violazioni nelle quali l’amministrazione sia potuta incorrere nell’esercitare il proprio potere sanzionatorio . Lamenta non essersi d’altro canto considerato che anche con riferimento agli atti amministrativi generali il giudice ordinario dispone del potere di disapplicazione di cu alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E legge di abolizione del contenzioso amministrativo , e può pertanto disapplicare il regolamento sanzionatorio ove lo giudichi illegittimo, così come può pronunciare l’annullamento o la riforma del provvedimento sanzionatorio anche per vizi derivati da uno o più atti endoprocedimentali , sicché il riconoscimento della giurisdizione sugli atti presupposti in capo al giudice ordinario competente a conoscere del provvedimento finale non menoma in alcun modo i diritti e gli interessi del privato interessato , essendo anzi del tutto idonea ad assicurare la tutela effettiva della ricorrente , in quanto estesa al giudizio sull’atto concretamente produttivo di lesione, cioè il provvedimento sanzionatorio . Del pari, che nel caso che ci occupa la Dott.ssa B. ha adito il giudice amministrativo al fine di far valere asseriti vizi dei regolamenti sulla procedura amministrativa sanzionatoria della Banca d’Italia e di alcuni atti endoprocessuali ad essa relativi solo dopo che era già stata sanzionata e dopo che aveva già impugnato la sanzione -anche per quegli stessi vizi poi riproposti al G.A. dinnanzi al Giudice Ordinario munito per legge della giurisdizione su di essa , nel tentativo di ottenere una pleonastica duplicazione di tutela rimettendo impropriamente in discussione innanzi a G.A. il rigetto dell’opposizione già pronunciato dalla corte d’Appello di Roma e di aggirare le regole di giurisdizione, mediante la sottoposizione a diverso giudice delle stesse questioni, ma con diverso apparente petitum”, laddove tale azione è inammissibile, ove si consideri la causa petendi, cioè l’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio , avendo nel caso di specie il soggetto sanzionato chiesto l’annullamento dei regolamenti non già per far meglio valere i propri diritti di difesa nel procedimento sanzionatorio bensì al solo scopo di ottenere la caducazione in via derivata della sanzione adottata in base a quei regolamenti questo, e solo questo, è il petitum sostanziale, che è il criterio determinante la giurisdizione . Ancora, che l’attività sanzionatoria in materia bancaria è attività amministrativa vincolata e non discrezionale , essendo assolutamente pacifico, nella giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, il principio per il quale la cognizione del giudice della sanzione si estende sia alla validità sostanziale della pretesa sanzionatoria cioè alla sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi dell’illecito , sia alla legittimità della sequenza procedimentale funzionale alla costituzione di detta pretesa , sicché la delibera sanzionatoria è soggetta esclusivamente allo scrutinio del Giudice ordinario opposizione ex art. 145 TUB , cui pertanto spetta la cognizione di tutte le controversie concernenti le fasi procedimentali prodromiche a detta delibera , non potendo dubitarsi che la potestas iudicandi dell’organo giurisdizionale chiamato a conoscere dell’atto finale del provvedimento, avente efficacia esterna e fonte diretta di lesione, attragga anche la controversia afferente agli atti infra procedimentali ed a quelli regolamentari a monte . D’altra parte, vale l’elementare canone logico secondo cui il più contiene il meno la cognizione demandata al Giudice ordinario sul provvedimento sanzionatorio finale non può che ricomprendere anche le censure afferenti agli atti presupposti, procedimentali o regolamentari, trattandosi di aspetti che incidono unicamente sulla accoglibilità della domanda ossia sul merito , valutabile esclusivamente dal Giudice fornito di potestas iudicandi Di talché, accessorium sequitur principale . Si duole non essersi considerato che, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa su atti meramente prodromici e strumentali all’esercizio della potestà sanzionatoria, e quindi presupposti del provvedimento sanzionatorio , si finisce con l’aggirare la sottoposizione di quest’ultimo alla giurisdizione ordinaria sancita dalla legge e dalla Corte Costituzionale, sostituendo surrettiziamente ad essa una sorta di doppia giurisdizione amministrativa sugli atti presupposti e ordinaria sul provvedimento finale e dando luogo così da un lato a un’indebita deminutio della giurisdizione ordinaria, e dall’altro al concreto rischio di contrasto di giudicati o, comunque, di conflitto fra gli effetti delle rispettive decisioni . Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 102, 103 e 113 Cost., 145 TUB 7, 133, 134 c.p.a. nel testo risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 94 del 2014 , art. 24 e 111 Cost Si duole non essersi considerato che il procedimento di cui la Dott.ssa B. lamenta l’illegittimità costituisce il modus attraverso cui si esplica la potestà punitiva , e che non esiste invero potestà amministrativa senza procedimento nè, di converso, procedimento amministrativo senza potestà , il procedimento costituendo la sede necessitata di esplicazione del potere, per il tramite del quale si snoda lo ius puniendi, sfociante nell’adozione del provvedimento sanzionatorio ovvero nell’archiviazione cioè in una sorta di non luogo a provvedere . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. È rimasto nel caso accertato che, all’esito di accertamenti ispettivi effettuati tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, con provvedimento n. XXXXXX del 1/3/2016 adottato D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, la Banca d’Italia ha irrogato all’odierna controricorrente B. sanzione amministrativa pecuniaria in ragione di alcune violazioni del testo unico bancario e delle disposizioni di attuazione , e in particolare di a carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale da parte dei consiglieri di amministrazione in carica nell’ultimo biennio b carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica fino ai primi mesi del 2014 c carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi da parte dell’ex Direttore generale d inosservanza delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione da parte dei consiglieri di amministrazione e carenze nei controlli da parte dei componenti del Collegio sindacale La Banca d’Italia ha altresì con nota del 28 aprile 2015, comunicata il 12 maggio successivo alla medesima contestato irregolarità relative a funzioni di consigliere di amministrazione della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio dalla medesima svolte. In ordine all’opposizione dalla B. spiegata avverso il suindicato provvedimento della Banca d’Italia, in riforma della pronunzia Tar Lazio 5/3/2018 declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, con l’odiernamente impugnata sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sul solo atto regolamentare presupposto, a monte del provvedimento D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria in argomento, rimettendo gli atti al giudice di prime cure per l’esame del merito. Attesa l’impugnazione formulata dall’odierna ricorrente, la questione sottoposta all’attenzione di queste Sezioni Unite è se al giudice che ha giurisdizione sull’asseritamente illegittimo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa spetti la cognizione anche dei relativi atti amministrativi e regolamentari presupposti. La risposta è affermativa. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all’emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario v., con riferimento a precedente in termini, Cass., Sez. Un., 2/10/2019, n. 24609 . Atteso che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, e ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, si è posto al riguardo anzitutto in rilievo che quest’ultimo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati v. Cass., Sez. Un., 23/9/2019, n. 23551 Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547 Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732 Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916 Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883 Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902 Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323 . In altri termini, il petitum sostanziale va identificato non solo in base al provvedimento che si chiede al giudice ma anche dalla causa petendi, dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge v. Cass., Sez. Un., 8/5/2007, n. 10375 Cass., Sez. Un., 1/8/2006, n. 17461 Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521 Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374 . Si è ulteriormente precisato che, a tale stregua, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere invero esclusa nemmeno allorquando contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, giacché ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte dell’Amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell’atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo v. Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521 Cass., Sez. Un., 22/2/2005, n. 3508 . Si è d’altro canto osservato che, anche nelle ipotesi in cui in particolari materie la giurisdizione risulta normativamente attribuita al giudice amministrativo, essa non si estende ad ogni controversia in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 23/9/2019, n. 23551 Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732 . In tema non solo di sanzioni amministrative si è pertanto da queste Sezioni Unite affermato che il sindacato del giudice del provvedimento sanzionatorio si estende, in ossequio al principio accessorium sequitur principale, alla validità sostanziale del rapporto presupposto, concernendo tutte le fasi procedimentali in cui lo stesso si scandisce nonché gli atti presupposti e regolamentari posti a fondamento dell’emissione del provvedimento impugnato, i quali delineano il modus di esercizio della potestas iudicandi cfr. Cass., Sez. Un., 9/5/2010, n. 11082 con riferimento all’organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. 32625 Cass., Sez. Un., 7/7/2014, n. 15427 Cass., Sez. Un., 15/9/2010, n. 19552 Cass., Sez. Un., 14/4/2010, n. 8836 e già Cass., Sez. Un., 8/11/2005, n. 21592. Cfr. altresì, in tema di tutela dei dati personali, Cass., Sez. Un., 14/4/2011, n. 8487 . A tale stregua, con riferimento al procedimento sfociato nell’emissione della sanzione amministrativa D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, giusta provvedimento della Banca d’Italia n. XXXXXX del 1/3/2016 in argomento, come invero correttamente osservato anche dal giudice di prime cure la cognizione dei relativi atti presupposti spetta al giudice che in ordine al medesimo ha giurisdizione, costituendo i medesimi la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria nel caso esercitata. In altri termini, la valutazione dell’esercizio dei poteri da parte dell’Autorità spetta al giudice che ha giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri costituisce espressione. La valutazione da parte di tale giudice va infatti estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all’adozione, pretesamente illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l’imprescindibile ragione giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato cfr. Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374 , e non già elementi da quest’ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione. Disapplicazione che costituisce, va ribadito, modalità di piena tutela delle posizioni di diritto soggettivo incise dal provvedimento amministrativo illegittimo garantita dal giudice ordinario cfr. Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 16540 Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521 Cass., Sez. Un., 5/6/2006, n. 13169 , volta al conseguimento del risultato finale perseguito dall’istante v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 2/10/2019, n. 24609 . Un tanto risulta confermato dalla considerazione nella specie del petitum sostanziale della domanda del soggetto sanzionato e odierna controricorrente, che va propriamente ravvisato nella caducazione del provvedimento avente ad oggetto la sanzione amministrativa, asseritamente deliberata e irrogata in base ad atti amministrativi e regolamentari dei quali viene lamentata l’illegittimità e il contrasto con normativa di rango superiore, e non già nella lesione direttamente derivante dai suddetti atti presupposti, i quali ultimi assumono concreta e non già meramente astratta e diretta rilevanza solo se e in quanto come nella specie abbiano dato luogo all’emissione di un provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, del quale pure è stata richiesta l’eliminazione. Emerge a tale stregua evidente come non possa riconoscersi allora pregio all’argomento secondo cui il giudice ordinario difetta del potere di annullare e disapplicare erga omnes gli atti regolamentari in argomento. Ne discende altresì, quale corollario, l’irrilevanza e non decisività nel caso della questione dall’odierna controricorrente paventata nei propri scritti difensivi relativa all’introduzione a tale stregua di un vero e proprio unicum nell’ordinamento costituito da una singolare categoria di atti amministrativi -che vivrebbe nell’esclusivo ambito della disciplina positiva della Banca d’Italia non autonomamente impugnabili e non annullabili, ma soltanto disapplicabili dal Giudice ordinario . Orbene, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, per la violazione delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario v. Cass., Sez. Un., 22/7/2004, n. 13709, e conformemente, Cass., Sez. Un., 24/1/2005, n. 1362 . D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 2, ha una portata meramente ricognitiva della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza della Corte d’Appello di Roma, posto che il citato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non ha determinato l’attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di sanzioni amministrative bancarie, emergendo dalla sua formulazione come essa non fosse ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto espressamente riferita alle controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito , sicché la giurisdizione e la competenza permangono in capo alla Corte d’Appello di Roma, senza alcuna soluzione di continuità con il regime anteriore alla riforma del c.d. rito societario v. Cass., Sez. Un., 15/7/2010, n. 16577, Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 22/3/2019, n. 8237 . Tale conclusione risulta invero confermata anche dal giudice di legittimità costituzionale delle leggi, che nel dichiarare costituzionalmente illegittimo -per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 4, comma 1, n. 17 , dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abrogava il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, commi da 4 a 8, ha attribuito alla Corte d’Appello di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia v. Corte Cost., 15/4/2014, n. 94. Analogamente, con riferimento alla Consob, cfr. altresì Corte Cost., 27/6/2012, n. 162 . Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, deve dunque ribadirsi che al giudice ordinario va riconosciuta la giurisdizione sia in ordine al provvedimento amministrativo sanzionatorio in materia bancaria che relativamente ai relativi atti amministrativi e regolamentari presupposti. Gli atti amministrativi e regolamentari costituenti presupposto e fondamento dell’irrogazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio da parte della Banca d’Italia non possono essere invero logicamente considerati astrattamente di per sé e in termini avulsi da quest’ultimo, il quale del relativo procedimento costituisce atto finale, ma vanno funzionalmente valutati unitamente al medesimo, di cui nello specifico caso concreto costituiscono il fondamento, connotando la relativa incidenza su posizioni di diritto soggettivo del soggetto sanzionato. Orbene, nell’affermare che nel caso di specie risulta esattamente che il ricorso di primo grado ha ad oggetto l’annullamento del Regolamento della Banca d’Italia mentre non ha assolutamente ad oggetto la sanzione applicata, che infatti è stata impugnata dinanzi al Giudice ordinario. Del resto, l’impugnativa della sanzione consolida l’interesse ad impugnare il Regolamento, essendo la ricorrente titolare di una posizione soggettiva d’interesse legittimo ad ottenerne l’annullamento, anche soltanto in parte qua e nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al solo atto presupposto, con rimessione della causa al primo giudice per l’esame del merito della controversia , nell’impugnata sentenza il giudice amministrativo d’appello ha invero disatteso il suindicato principio. Della medesima, in accoglimento nei suesposti termini dei primi due motivi di ricorso -assorbito il terzo condizionato con il quale la ricorrente si duole non essersi considerato che controparte ha sempre rivendicato nel corso dei giudizi a quibus l’asserita violazione di propri diritti fondamentali, e precisamente di inviolabili guarentigie riconducibili al proprio diritto soggettivo inviolabile e fondamentale alla difesa e ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi garantito dall’art. 24 Cost. asseritamente connotanti il procedimento sanzionatorio in argomento, e pertanto, anche nella prospettazione avversaria l’azione amministrativa contestata, ivi comprese le previsioni regolamentari a monte, è astrattamente suscettibile di incidere, semmai, su posizioni di diritto soggettivo -, s’impone pertanto la cassazione in relazione, senza rinvio, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021