La natura della responsabilità dell’ente erogatore del servizio di vaglia postale

Con l’ordinanza in commento n. 3562/21, depositata l’11 febbraio la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla corretta qualificazione della natura della responsabilità facente capo all’ente prestatore del servizio di vaglia postale e sui relativi obblighi.

La controversia è sorta a seguito della scoperta da parte del beneficiario del servizio in parola di seguito D. che l’ente erogatore di seguito P. S.p.A. aveva più volte provveduto alla monetizzazione dei vaglia online con il versamento delle somme riscosse in favore di un soggetto non legittimato. Tuttavia, quest’ultimo era munito di una delega all’incasso, dei dati per compilare gli estremi della richiesta di vaglia e della password per autorizzare l’operazione. Sintesi dei giudizi di merito. Il Tribunale di Firenze ha escluso la responsabilità di P. S.p.A., ritenendo che tutte le circostanze del caso escludessero in alcun modo la possibilità di dubitare in ordine alla legittimazione all’incasso del soggetto che si presentava presso la loro filiale. Diversamente, la Corte d’appello fiorentina ha escluso che P. S.p.A. avesse dimostrato di aver sufficientemente adempiuto agli obblighi di diligenza professionale, assumendo che quest’ultima fosse gravata dell’onere probatorio alla luce di una implicita qualificazione della responsabilità di P. S.p.A. come responsabilità contrattuale. La tesi della delegazione di pagamento. La società soccombente ha presentato ricorso per cassazione, lamentando che la prestazione del servizio di vaglia cambiario debba sussumersi nella fattispecie della delegazione di pagamento, di cui all’art. 1269, c.c., e, per gli effetti, determini la costituzione di una posizione creditoria soltanto nei confronti del delegante ovvero il debitore di P. e non anche in favore del beneficiario. Di conseguenza, il rapporto tra delegato – nel caso di specie, P. S.p.A. – e il beneficiario andrebbe ricondotto nell’ambito della responsabilità aquiliana, ex art. 2043, con i rispettivi effetti sul piano della ripartizione dell’onere probatorio più favorevoli per il ricorrente. La responsabilità da contatto sociale. La Suprema Corte ha provveduto alla qualificazione della responsabilità di P. S.p.A. non tanto in relazione alla sussunzione del rapporto controverso nell’ambito di una particolare figura contrattuale, bensì per effetto di un’interpretazione estensiva della responsabilità da cd. contatto sociale qualificato anche nei confronti dell’ente erogatore del servizio di vaglia postale sul quale ricadrebbero gli speciali obblighi di protezione che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato con riguardo alla responsabilità della banca per aver consentito l’incasso di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo ex plurimis, SS.UU., sent. del 26.06.2007, n. 14712 SS.UU., sent. del 21.05.2018, n. 12477 . Tale tipologia di responsabilità si fonda sulla particolare posizione rivestita da una delle parti di un contratto, tale da produrre ulteriori obbligazioni, ex art. 1173, c.c., in conformità agli standard di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175, 1375, c.c Scansione degli obblighi corrispondenti. In ragione dell’iter argomentativo suesposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da P. S.p.A., condividendo la valutazione della Corte territoriale di merito sul suo mancato assolvimento dei corrispondenti obblighi di diligenza professionale. Orbene, considerato che l’ente erogatore del servizio aveva effettuato i pagamenti in favore di un soggetto a conoscenza della password e di tutti gli estremi per compilare correttamente il vaglia postale, nonché munito di procura all’incasso, cos’altro poteva legittimamente pretendersi da P. S.p.A.? Sembra ragionevole ritenere che essa avrebbe dovuto, contestualmente al pagamento in favore del falso procuratore, notificare l’operazione al beneficiario del servizio, quantomeno per presa conoscenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 16 settembre 2020 – 11 febbraio 2021, n. 3562 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Fatti di causa Lo Studio D.L. , che svolge attività di recupero crediti essenzialmente ed in esclusiva per la Deutsche Bank, utilizzando quale sistema di pagamento il servizio postale di vaglia telematico cd. on line , convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Poste Italiane S.p.a. per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 72.725,79, pari ai pagamenti effettuati da debitori dell’istituto bancario e mai versati alla Deutsche Bank, nonché al risarcimento dei danni all’immagine. L’attore rappresentò che detta banca aveva segnalato di non aver ricevuto i pagamenti relativi a due pratiche di finanziamento e che, effettuato un controllo, era emerso che a i debitori avevano regolarmente pagato quanto di spettanza attraverso il consueto sistema di vaglia emessi in favore dello Studio D.L. b quest’ultimo, quale beneficiario, li aveva regolarmente riscossi presso l’ufficio postale di OMISSIS c il pagamento era stato indebitamente effettuato da questo ufficio postale nelle mani di P.M. , soggetto privo di mandato e/o di delega alla riscossione d da ulteriori ricerche erano emerse molte altre situazioni analoghe, per un ammontare pari a quello sopra indicato e al fine di mantenere il rapporto commerciale con la Deutsche Bank, l’attore aveva provveduto a versare alla menzionata banca detto importo f era evidente la responsabilità della convenuta per i danni subiti dall’attore non solo all’immagine ma anche economici, per aver dovuto immediatamente provvedere a rimborsare alla Deutsche Bank tutte le somme non percepite ma che i debitori morosi avevano pagato. Poste Italiane S.p.a. si costituì deducendo che gli importi dei vaglia erano stati corrisposti ad un mandatario dello Studio D.L. , identificato dagli operatori a mezzo di un valido documento di riconoscimento, abilitato alla riscossione da apposita procura all’incasso e a conoscenza di tutti gli estremi necessari al riempimento della richiesta di pagamento numero del vaglia, importo, parole chiave o password scelte in assoluta segretezza dall’emittente al momento della compilazione del modulo di richiesta del servizio . Sostenne la convenuta che tali circostanze costituivano prova della riscossione degli importi da parte del diretto beneficiario Studio D.L. , o perché aveva trasmesso tali dati al suo incaricato, o perché gli emittenti avevano direttamente informato l’incaricato alla riscossione indicato dallo studio medesimo e che, in ogni caso, non sussisteva alcun rapporto giuridico che potesse legittimare la sua condanna, dovendosi far riferimento alla fattispecie di cui all’art. 1269 c.c., nella quale non ricorre alcuna relazione negoziale tra delegato e delegatario. Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite, rilevando che a Poste Italiane S.p.a. aveva provato il rapporto di collaborazione coordinata e continuata del P. con lo Studio D.L. , con conseguente sua legittimazione ad agire in nome e per conto del medesimo b tale qualità era stata anche affermata nel procedimento penale all’esito del quale il P. , imputato del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 7 ed 11 e art. 646 c.p., aveva patteggiato la pena c la documentazione in atti dimostrava in modo inequivoco la regolarità e correttezza dell’operato delle Poste Italiane nella monetizzazione dei vaglia on line d i documenti versati in atti attestavano l’esistenza di una delega all’incasso presso l’ufficio postale ove il P. aveva monetizzato i vaglia, delega confermata sia dalla dichiarazione dello stesso P. sia dalla revoca del mandato conferitogli, intervenuta il 16 ottobre 2002, a seguito dei fatti di causa. Avverso la sentenza del Tribunale lo Studio D.L. propose appello del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, Poste Italiane S.p.a. chiese il rigetto. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1621/2018, pubblicata il 5 luglio 2018, in parziale accoglimento del gravame proposto da Studio D.L. s.a.s., condannò Poste Italiane S.p.a. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 69.367,32, con interessi legali dalla data della domanda compensò fra le parti in misura di un terzo le spese processuali del doppio grado del giudizio di merito e condannò l’appellata al pagamento della parte residua. Avverso la sentenza della Corte di merito Poste Italiane S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso Studio D.L. S.a.s. di D.L.R. & amp C Ragioni della decisione 1. Il primo motivo è così rubricato Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 , sull’eccezione relativa alla carenza della situazione giuridica fatta valere. In ogni caso Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 , dell’art. 1269 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 12 delle condizioni generali di servizio di Poste . Lamenta la ricorrente che la Corte di merito avrebbe, sia pure implicitamente, qualificato la sua responsabilità come contrattuale, assegnando al soggetto delegato al pagamento un’obbligazione da assolvere nei confronti del beneficiario, con conseguente diritto in capo a quest’ultimo di ottenere la prestazione del delegato . Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello avrebbero assunto tale decisione omettendo di svolgere ogni esame circa un fatto decisivo per il giudizio assenza di un rapporto contrattuale tra Poste e lo Studio D.L. . Rappresenta Poste Italiane S.p.a. di aver sempre eccepito che all’atto della richiesta del servizio di vaglia on line, ciascuno dei mittenti/deleganti avrebbe instaurato con l’attuale ricorrente un rapporto negoziale di delega di pagamento ex art. 1269 c.c., in forza del quale il delegato Poste avrebbe il compito di corrispondere al beneficiario attuale controricorrente una somma di denaro per conto del delegante debitore moroso , sicché il beneficiario non acquisterebbe alcun diritto di credito nei confronti del delegato, ma al più un’aspettativa di mero fatto al corretto svolgimento del servizio il creditore di Poste, per il corretto adempimento della prestazione sottesa alla delega di pagamento, sarebbe quindi il singolo mittente, delegante e non certo il beneficiario il quale, sino al ricevimento della somma portata dal singolo vaglia on line, conserverebbe la propria pretesa creditoria nei confronti del solo delegante. Lamenta la ricorrente che, pur riconoscendo che Poste ha molto insistito su tale rapporto contrattuale richiamando la disciplina di cui agli artt. 1269 c.c. e segg., la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi statuizione al riguardo, così incorrendo in un vizio di omessa pronuncia, laddove, se la medesima Corte qi avesse fatto corretta applicazione della delegatio solvendi - e come tale dovrebbe qualificarsi il rapporto in parola - avrebbe dovuto rigettare la domanda avversa, fondata sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una responsabilità contrattuale di Poste nei confronti dello Studio D.L. . 2. Con il secondo motivo si lamenta Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. . Con tale mezzo la ricorrente sostiene che ove si volesse ritenere che la Corte di appello abbia qualificato la responsabilità di Poste come extracontrattuale, la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata per violazione e falsa applicazione della norma appena richiamata, in quanto addosserebbe a detta parte l’onere della prova del proprio adempimento, così applicando il principio di ripartizione dell’onere della prova tipico della responsabilità contrattuale e addossando alla ricorrente l’onere probatorio che sarebbe spettato invece alla controparte. 3. Con il terzo motivo, rubricato Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 , per avere la Corte di appello di Firenze omesso di pronunciarsi sull’incidenza della responsabilità del sig. P. . In ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. , la società ricorrente lamenta che, pur avendo essa rilevato, nel corso del giudizio di merito, che la domanda avversaria fosse volta a far ricadere su di sé la responsabilità che dovrebbe far capo, invece, al P. o allo stesso Studio D.L. , per una disfunzione della propria procedura interna, la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su tale eccezione, la cui valutazione avrebbe comportato una decisione opposta a quella assunta con la sentenza impugnata, atteso che il comportamento doloso del P. si sarebbe frapposto tra la dedotta responsabilità di Poste e il danno patito dallo Studio D.L. interrompendo ogni nesso di causalità. 4. Con il quarto motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1392 c.c. e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe affetta dai vizi indicati in rubrica nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto necessaria la prova scritta della procura all’incasso rilasciata dall’attuale controricorrente al P. e nella parte in cui, nel ritenere non provata l’esistenza di tale procura, ha statuito che nè elementi presuntivi validi possono trarsi . dalla conoscenza in capo al P. delle coordinate e password dei clienti emittenti il vaglia, in quanto essendo incaricato della gestione di quei rapporti disponeva di tutti gli estremi relativi . Nella specie, il procedimento seguito dalla Corte territoriale nella formazione del proprio convincimento sarebbe erroneo oltre che del tutto illogico e contraddittorio, avendo la stessa negato valore indiziario alla conoscenza da parte del P. delle password in particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la rappresentazione che il P. forniva di sé al momento dell’incasso supportata alla conoscenza di informazioni segrete , circostanza che, se non fosse stata accompagnata dall’intento fraudolento del P. , non avrebbe fatto dubitare, neppure ex post, dell’esistenza di una procura all’incasso in favore del predetto, a maggior ragione considerando che per tale procura non è richiesta la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem. 5. I quattro motivi proposti che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti. 5.1. Osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, chiamate a comporre il contrasto di giurisprudenza circa la natura - contrattuale, extracontrattuale o ex lege - della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente durata - decennale o quinquennale del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato, hanno qualificato come contrattuale la responsabilità del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute, non già facendo leva sull’argomento utilizzato solitamente dalla tesi contrattualistica - secondo cui la banca girataria dell’incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell’espletamento del servizio bancario per quanto riguarda l’identificazione del presentatore e il conseguente pagamento -, bensì ricorrendo alla c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qual volta l’ordinamento imponga di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti al corretto espletamento da parte sua di preesistenti e specifici doveri di protezione che volontariamente assunti. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato il principio, così massimato La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 , l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto , operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c. . 5.2. Nel 2018 le medesime Sezioni Unite, con la sentenza 21/05/2018, n. 12477, hanno espressamente ribadito il principio già affermato nel 2007 e sopra riportato v. p. 10-11 della sentenza del 2018 e hanno precisato che, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., non sia più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore . Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo,non per essere con questo entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno e che, non a caso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva nelle fattispecie tipiche delineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel più ampio genus dell’illecito extracontrattuale. Hanno, altresì, ricordato che, secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c. con la conseguenza che, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Le Sezioni Unite, con la sentenza in parola hanno, quindi, affermato che Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 c.d. legge assegni , la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 . 5.3. I principi sopra riportati, ben sono applicabili, mutatis mutandi, al caso in esame, pure alla luce degli artt. 8 e 12 delle Condizioni generali del servizio di vaglia, riportati rispettivamente nel controricorso e nel ricorso, e da tali principi, in sostanza, con la sentenza impugnata in questa sede, non si è discostata la Corte territoriale, la quale, anzi, ha correttamente, sia pure implicitamente, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente v. ricorso p. 12 , ricondotto il profilo di responsabilità di Poste Italiane S.p.a. nell’alveo della responsabilità contrattuale da cd. contatto sociale. Quanto appena evidenziato assorbe le doglianze volte a denunziare a l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia in merito alla dedotta carenza della situazione giuridica fatta valere dall’attore per un rapporto contrattuale a questi non imputabile eccezione . riconducibile all’assenza nel merito di un rapporto contrattuale tra Poste e lo Studio D.L. b il vizio di omessa pronuncia, per aver la Corte di merito omesso di pronunciare sull’eccezione secondo all’atto della richiesta del servizio di vaglia online, ciascuno dei mittenti/deleganti . abbia instaurato con Poste un rapporto giuridico negoziale di delega di pagamento ex art. 1269 c.c. , nonché c la mancata ed in ogni caso errata applicazione dell’art. 1269 c.c 5.4. Da quanto precede consegue pure che correttamente la Corte territoriale abbia ritenuto che l’onere probatorio, nella specie, dovesse ricadere su Poste italiane S.p.a 5.4. Con riferimento poi alle doglianze proposte con il terzo motivo, si osserva che l’esame delle stesse, essendo state espressamente riferite all’ipotesi in cui si sia voluta qualificare come extracontrattuale la responsabilità di Poste , resta assorbito, stante la già evidenziata qualificazione della responsabilità della ricorrente come contrattuale derivante da contatto qualificato. 5.4.1. Ad ogni buon conto, va pure evidenziato che le medesime doglianze sarebbero comunque da disattendere, atteso che risultano prive di specificità, non avendo la ricorrente precisato in quali esatti termini abbia sollevato per la prima volta l’eccezione relativa alla pretesa incidenza sulla causazione del fatto del comportamento doloso del P. , con conseguente interruzione del nesso di causalità, e se abbia poi reiterato la stessa, essendosi al riguardo Poste Italiane S.p.a. limitata a richiamare p. 18 della comparsa di costituzione in appello senza riportarne il testuale contenuto, per la parte che rileva in questa sede, ed evidenziandosi, comunque, che la Corte territoriale ha ben tenuto presente la condotta del P. v. motivazione della sentenza impugnata e tuttavia, sulla base di un accertamento in fatto, ha ritenuto sussistente la responsabilità soltanto della società attuale ricorrente. 5.5. Quanto, infine, alle doglianze di cui all’ultimo motivo, le stesse non possono essere accolte, rimarcandosi che la Corte territoriale non ha affermato la necessità della prova in forma scritta della procura all’incasso in violazione dell’art. 1392 c.c., come sostenuto dalla ricorrente, ma ha evidenziato che la delega all’incasso in capo al P. , che sarebbe stata depositata presso l’ufficio Postale di OMISSIS , come sempre affermato da Poste Italiane S.p.a., non è stata da quest’ultima mai prodotta, neppure in copia, precisando che, in base a quanto affermato da entrambe le parti, la forma scritta per il mandato all’incasso era stata scelta proprio dalle predette parti v. sentenza impugnata p. 10 e 11 . Inoltre, la Corte di merito ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto non fornita la prova, neppure in base a presunzioni, dell’esistenza di un mandato all’incasso in capo al P. per le operazioni contestate. A tale ultimo riguardo, le censure sollevate risultano inammissibili. Ed invero questa Corte ha condivisibilmente anche di recente affermato che in sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell’art. 2729 c.c. nonché dell’art. 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541, v. anche ex multis, in tal senso, Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785 del, § 4.1, lettera bb , della motivazione nonché Cass., 4/08/2017, n. 19485 . Nella specie la pretesa violazione di legge non risulta prospettata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare dall’arresto delle SS.UU. appena richiamato e le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l’accertamento in fatto del giudice di appello, sulla base delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in questa sede. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo d’ contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.