Blocco di neve ghiacciata cade dal tetto dell’edificio comunale: l’eccezionale evento atmosferico assolve il Comune

Respinta la richiesta risarcitoria avanzata dalla proprietaria dell’automobile. Esclusa la responsabilità del Comune. Decisivo, in quest’ottica, il riferimento alla eccezionalità dell’emergenza climatica che ha colpito e paralizzato la città.

Blocco di neve ghiacciata cade dal tetto di un edificio comunale e centra in pieno una vettura. Inutile la richiesta risarcitoria avanzata dalla proprietaria del veicolo nei confronti dell’ente locale. A cancellare ogni possibile colpa del Comune è, secondo i Giudici, l’emergenza climatica – ben tredici giorni di fila con precipitazioni nevose – che ha reso impossibile il controllo del territorio e la rimozione dei potenziali pericoli per persone e cose Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 3564/21 depositata l’11 febbraio . Scenario della vicenda è la città di Ancona. Lì una cittadina ritrova la propria vettura, in sosta nei pressi di un palazzo di proprietà comunale, danneggiata in modo evidente a causa di un blocco di neve ghiacciata che è caduto dal tetto dell’edificio e ha centrato in pieno il veicolo. Per la donna è evidente la responsabilità del Comune , anche se l’edificio incriminato è affidato a una cooperativa sociale. Consequenziale la sua richiesta risarcitoria, respinta però sia dal Giudice di pace che dai Giudici del Tribunale. Per i Giudici di merito è fondamentale per liberare il Comune da ogni addebito il riferimento alla eccezionalità delle precipitazioni nevose abbattutesi sulla città di Ancona una nevicata epocale , che erano state di notevolissima intensità e si erano protratte per ben tredici giorni, determinando la totale paralisi delle attività e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del Comune per ripulire il tetto dalla neve in costanza di precipitazioni nevose . In aggiunta, poi, i Giudici sottolineano anche che l’automobilista aveva parcheggiato la vettura proprio sotto il cornicione dello stabile, in un punto in cui vigeva il divieto di fermata segnalato da un cartello verticale . Infruttuosa la decisione della donna di portare la questione in Cassazione. I Giudici di terzo grado confermano, difatti, l’ assoluzione del Comune per i danni subiti dalla vettura della cittadina. Il legale della donna ha contestato la visione dei Giudici di merito, sostenendo che la precipitazione nevosa, ancorché eccezionale, non può integrare caso fortuito , anche perché l’ evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico tanto che il Prefetto aveva diramato numerosi avvisi di allerta e il fatto che le precipitazioni si protraessero da tredici giorni consentiva di escludere l’imprevedibilità della caduta della neve dal tetto . E poi, aggiunge il legale, sarebbe stato sufficiente che il Comune posizionasse delle transenne per inibire la sosta dei veicoli per salvare la vettura della donna. In ottica difensiva, infine, è ovviamente ritenuta irrilevante la circostanza che la vettura fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un segnalato divieto di fermata . A queste considerazioni, però, i magistrati della Cassazione ribattono richiamando il dato posto in evidenza sia in primo che in secondo grado la precipitazione nevosa epocale aveva paralizzato ogni attività e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l’adozione di interventi idonei a rimuovere eventuali situazioni di pericolo . Di conseguenza, si può parlare, visto l’episodio, di caso fortuito , rilevante per l’esclusione della responsabilità del Comune . Per i Giudici, comunque, la tesi difensiva, centrata sulla prevedibilità della caduta della massa nevosa e sulla sua prevenibilità, anche soltanto mediante l’apposizione di transenne o di nastri dissuasori per impedire la sosta dei veicoli sotto l’edificio comunale, è smentita proprio dalla eccezionalità dell’evento atmosferico, così impattante da avere paralizzato l’intera città, al punto da rendere impossibile qualunque tipo di intervento sui beni comunali .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 ottobre 2020 – 22 febbraio, n. 3564 Presidente Armano – Relatore Sestini Rilevato che Ka. Ci. convenne in giudizio il Comune di Ancona -assumendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dalla caduta di una massa di neve ghiacciata distaccatasi dal tetto di un edificio comunale il convenuto resistette alla domanda, contestando la propria legittimazione passiva e assumendo comunque la ricorrenza del caso fortuito, e chiamò in manleva la Ass. Coop. Cooperativa Sociale Onlus, alla quale erano stati affidati l'uso e la gestione dell'immobile quest'ultima si costituì, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando, comunque, sia la domanda attorea che quella di manleva il Giudice di Pace di Ancona rigettò la domanda della Ci. e la condannò al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dal Tribunale di Ancona, che ha evidenziato -come già il Giudice di Pace-l'eccezionalità delle precipitazioni nevose abbattutesi sulla città di Ancona una nevicata epocale , che erano state di notevolissima intensità e si erano protratte per ben 13 giorni, determinando la totale paralisi delle attività e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del custode per ripulire il tetto dalla neve in costanza di precipitazioni nevose rilevando, altresì, che la Ci. aveva parcheggiato la vettura proprio sotto il cornicione dello stabile, in un posto in cui vigeva il divieto di fermata segnalato da un cartello verticale ha proposto ricorso per cassazione la Ci., affidandosi ad un unico motivo entrambi gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi il Comune ha proposto anche un ricorso incidentale condizionato che, senza individuare e illustrare alcun motivo, è diretto soltanto a sentir accogliere la domanda di manleva rimasta assorbita in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale la ricorrente e il Comune hanno depositato memoria. Considerato che con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1227, 2043 e 2051 c.c. premesso che il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. provando il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo quale può essere il danneggiato tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno , la ricorrente contesta che la precipitazione nevosa, ancorché eccezionale, potesse integrare caso fortuito, rilevando che l'evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico tanto che il Prefetto aveva diramato numerosi avvisi di allerta e che il fatto che le precipitazioni si protraessero da 13 giorni consentiva di escludere l'imprevedibilità della caduta della neve dal tetto evidenzia che, in ogni caso, sarebbe stato sufficiente che il Comune posizionasse delle transenne per inibire la sosta dei veicoli e contesta la rilevanza della circostanza che la vettura fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un segnalato divieto di fermata il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha ampiamente motivato con puntuale indicazione degli elementi valutati e con corretto richiamo ai consolidati orientamenti di legittimità sul fatto che la precipitazione nevosa epocale aveva paralizzato ogni attività e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l'adozione di interventi idonei a rimuovere eventuali situazioni di pericolo, ritenendo pertanto integrati gli estremi del caso fortuito, rilevante -ai sensi dell'art. 2051 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità de custode la Ci., senza contestare effettivamente la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, si limita a contrastare l'apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale in punto di ricorrenza del caso fortuito, prospettando una lettura alternativa degli elementi emersi dall'istruttoria ed assumendo la prevedibilità della caduta della massa nevosa e la sua prevenibilità, anche soltanto mediante l'apposizione di transenne o di nastri dissuasori per impedire la sosta dei veicoli ciò facendo, tuttavia, la ricorrente mostra di non cogliere appieno la ratio della decisione, che ha evidenziato come l'eccezionalità dell'evento avesse paralizzato l'intera città, al punto da rendere impossibile qualunque tipo di intervento sui beni comunali inoltre sollecita la Corte a compiere un proprio accertamento di merito, di segno opposto rispetto a quello effettuato dalla sentenza impugnata, in violazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità civile per i danni causati da cose in custodia, sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici Cass. n. 6753/2004 cfr. anche Cass. n. 472/2003 il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite il ricorso incidentale resta assorbito le spese di lite seguono la soccombenza sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ancona e della Ass. Coop. Cooperativa Sociale Onlus, liquidandole -rispettivamente in Euro 1.000,00 ed in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 per ciascun controricorrente e agli accessori di legge dichiara assorbito il ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 21.10.2020