Strada dissestata e usata da mezzi agricoli: colpevole il conducente che danneggia l’auto a causa di una buca

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune. Decisiva l’osservazione secondo cui le condizioni della strada, di solito usata da mezzi agricoli, avrebbero richiesto una maggiore prudenza alla guida.

Strada comunale dissestata e utilizzata di solito dai mezzi agricoli. Ciò significa che l’automobilista è colpevole se, percorrendo quel tratto con la propria vettura, centra in pieno una grossa buca , riportando danni seri al veicolo. Respinta, di conseguenza, la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente locale Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 2525/21, depositata 3 febbraio . A citare in giudizio il Comune – di un piccolo paese veneto – è il marito della conducente. La disavventura automobilista si è verificata, difatti, quando la donna era alla guida della vettura di proprietà del marito. Per l’uomo sono evidenti le colpe dell’ente locale, poiché la moglie ha percorso una strada comunale il cui fondo era dissestato da una profonda buca e ha riportato gravi danni all’autovettura che non è più potuta ripartire dopo essere incorsa nell’avvallamento . Di parere diverso sono però il Giudice di Pace e i Giudici del Tribunale così, in entrambi i gradi di giudizio, la richiesta risarcitoria presentata dall’uomo viene ritenuta priva di fondamento . Decisiva, secondo i Giudici di merito, la constatazione che la strada comunale è adibita, notoriamente, all’uso di mezzi agricoli e l’incidente è avvenuto dopo circa duecento metri di percorrenza da patte dell’autovettura . In sostanza, secondo i Giudici, l’incidente è addebitabile al comportamento disattento tenuto dalla donna alla guida dell’autovettura, poiché la strada risultava essere dissestata e, quindi, sarebbe stata opportuna una particolare prudenza nel percorrerla con un veicolo. Questa valutazione è condivisa in pieno dai Giudici della Cassazione, i quali respingono definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata dal marito della donna nei confronti del Comune. Nessun dubbio, in sostanza, sulle colpe della donna. Applicato in pieno, in questa vicenda, il principio secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per il soggetto danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile ordinanza 3 dicembre 2020 – 3 febbraio 2021 n. 2525 Presidente Scoditti – Relatore Valle Fatto e Diritto Re. Pi. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, il Comune di Pederobba, esponendo che la moglie, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, aveva percorso una strada comunale il cui fondo era dissestato da una profonda buca, con conseguenti gravi danni all'autovettura, che non era più potuta ripartire dopo essere incorsa nell'avvallamento. Il Giudice di pace di Treviso rigettò la domanda. Tribunale di Treviso, in funzione di giudice d'appello, con sentenza n. 2573 del 17/12/2018, ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Re. Pi., quale proprietario dell'auto, con atto affidato a due motivi di ricorso, e precisamente per violazione e o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ, il primo mezzo e degli artt. 2051 e 1227, comma 1, cod. civ., il secondo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Pederobba. La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. La sola parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. L'opinamento di entrambi i giudici di merito è stato nel senso che la strada comunale di Pederobba era adibita, notoriamente, ad uso di mezzi agricoli e l'incidente era avvenuto dopo circa duecento metri di percorrenza da parte dell'autovettura condotta da Ti. Pi., con la conseguenza che il grado di prudenza della conduttrice dell'autovettura non era adeguata, atteso che la strada risultava essere dissestata e, quindi, sarebbe stata opportuna una particolare prudenza nel percorrerla I due motivi all'esame non censurano adeguatamente la motivazione della sentenza d'appello impugnata, che è, peraltro, coerente con l'orientamento in materia di questa Corte oramai risalente e del quale non constano significative evoluzioni, si veda Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01 L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo e suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Nella specie, la S. C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle . . I motivi di ricorso, sebbene formulati con riferimento al parametro della violazione e o falsa applicazione, di norme di diritto, tendono ad una rivalutazione dell'apprezzamento giudiziale che, viceversa, è coerente con la l'interpretazione di legittimità dell'art. 2051 e dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'ente pubblico, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.