Alternatività del risarcimento diretto (anche in fase preprocessuale) pena l’improponibilità della domanda

L’esperimento della richiesta di risarcimento diretto nei casi indicati dalla legge non è obbligatorio, ma alternativo e non cumulabile con il sistema ordinario. La scelta tra le due vie deve avvenire sin dalla fase stragiudiziale, riverberandosi tale attività nella configurazione della condizione di proponibilità della domanda giudiziale prevista dall’art. 145 c.d.a.

Tale in sintesi il contenuto della sentenza del Giudice di Pace di Palermo numero 2458, depositata il 30 novembre 2020, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. La questione risarcimento diretto e sistema ordinario sono alternativi sin dalla fase stragiudiziale? L’attrice è un’autocarrozzeria cessionaria del credito risarcitorio vantato da altro soggetto a seguito di un incidente stradale occorso tra l’auto di questi una Fiat Iveco e una Lancia Y essa conviene in giudizio tra gli altri la compagnia assicuratrice della Lancia Y, premesso di avere formulato la richiesta, in via stragiudiziale, nei confronti delle compagnie assicuratrici di entrambi i veicoli. La convenuta eccepisce l’improponibilità della domanda per violazione, avvenuta in fase stragiudiziale con l’invio della lettera di costituzione in mora ex art. 145 d.lgs. numero 209/2005, il Codice delle assicurazioni private o c.d.a. ad entrambe le compagnie, della norma che prevede alternatività tra i due sistemi, quello del risarcimento diretto di cui all’art. 149 c.d.a. e quello del sistema ordinario di cui all’art. 148 c.d.a. . La sentenza in esame si concentra sull’analisi di tale questione preliminare ritenendola fondata. Alternatività tra risarcimento diretto e sistema ordinario, le norme e la lettura della Corte Costituzionale. Prima di entrare nel vivo dell’analisi, il giudice offre un quadro delle norme in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore per cui vige l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile. Innanzitutto, l’art. 2054 c.c., dedicato alla disciplina della responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, prevede l’obbligo di risarcimento in capo al conducente, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno . Lo stesso articolo 2054 c.c. prevede anche la responsabilità del proprietario del veicolo, in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà . Per assicurare l’effettività della tutela verso il danneggiato, l’ordinamento ha imposto ai proprietari l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli c.d. R.C.A. e, inoltre, previsto per il danneggiato la possibilità di un’azione diretta verso la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile - in deroga alla regola generale per cui il danneggiato deve agire verso il danneggiante e non verso chi ne assicura la responsabilità, dato che il rapporto di assicurazione, di tipo contrattuale, non ha effetti verso i terzi. Con il d.lgs. numero 209/2005 la disciplina contenuta nella previgente l. numero 990/1969 è stata innovata con l’introduzione, nei casi indicati dall’art. 149 c.d.a., accanto alle norme dell’assicurazione obbligatoria e dell’azione verso l’assicuratore del responsabile, della procedura di risarcimento diretto, attivata verso l’assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato detto, con riferimento all’ipotesi più frequente, l’assicuratore del danneggiato . Tale seconda via, secondo il Giudice di Pace di Palermo, era stata introdotta come obbligatoria ed escludente quella ordinaria che continuava a valere nei casi diversi dall’art. 149 ed era regolata dall’art. 148 c.d.a. Lo si desume, Egli osserva, dal testo della legge, secondo cui i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” v. art. 149 c.d.a. , nonché dallo scopo perseguito dalla norma, che era quello di ridurre i costi della gestione dei sinistri e dei primi assicurativi, anche attraverso l’eliminazione del diritto al rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale, laddove l’assistenza dell’avvocato scelto dal danneggiato era sostituita dall’assistenza tecnica della stessa compagnia punto questo della riduzione dei costi, osserva il Giudice, anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 180 del 2009. Non obbligatorietà del risarcimento diretto secondo la lettura costituzionalmente orientata. Quella sentenza respinse la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost. – sollevata dal Giudice di Pace di Palermo – che sostanzialmente era incentrata sulla obbligatorietà del risarcimento diretto. Per quel che qui rileva, si badi, la Corte non ravvisava nel testo delle norme un obbligo, ma una facoltà, per il danneggiato né riteneva che il fine della riduzione dei costi - la cui presenza, seppure la relativa argomentazione non esauriva le finalità della norma, era ritenuta pur condivisibile - fosse perseguito dalle norme per il tramite dell’obbligatorietà del risarcimento diretto. Inoltre, una lettura costituzionalmente orientata della norma portava ad inquadrare tale seconda via come posta accanto e in alternativa a quella ordinaria, dunque in un’ottica di ampliamento delle possibilità di tutela previste per il danneggiato, considerato soggetto debole, e non come l’unica percorribile. La stessa Corte osservò che l’interpretazione da Essa accolta poneva vari problemi interpretativi, la cui soluzione, si disse, esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti”. Tra tali problemi interpretativi, osserva il Giudice di Palermo, vi è il dubbio circa l’alternatività e la cumulatività delle dette azioni. Alternatività e non cumulatività delle richieste risarcitorie diretta e ordinaria. Si tratta cioè di capire se il danneggiato può contestualmente rivolgersi ad entrambe le compagnie - quella del responsabile del danno, oltre che direttamente al responsabile e quella del danneggiato - e questo sin dalla fase stragiudiziale, il cui esperimento è posto dall’art. 145 come condizione di proponibilità della domanda. Per il Giudice la soluzione è nell’attenta lettura del precedente citato della Corte Costituzionale, la sentenza numero 180 del 2009, che il Giudice definisce la fonte sostanziale della interpretazione dell’art. 149 c.d.a. come prevedente uno strumento di tutela in aggiunta a quelli già previsti dal codice civile e dall’art. 148 c.d.a. . Tre gli aspetti ritenuti rilevanti dal Giudice. Primo, il Collegio ha rilevato la diversità di modalità di tutela prevista dai due strumenti, diversità che ben può condurre il danneggiato a reputare più conveniente quella del risarcimento diretto. Secondo, sembra” che per la Corte i due rimedi siano alternativi tra loro e non cumulabili in particolare, il Giudice richiama l’espressione possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile e soprattutto l’espressione ove si afferma il carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore . Terzo, solo il ritenuto carattere alternativo delle azioni può essere compatibile con la ratio dell’istituto del risarcimento diretto, che consiste nella esigenza di tutela del contraente assicurato, anche tramite la riduzione dei costi relativi alla gestione dei sinistri, e quindi dei premi GdP di Palermo numero 2458/2020 . Tale ultimo argomento depone per il Giudice in maniera definitiva verso la soluzione dell’alternatività delle due vie Egli osserva che ammettere la cumulatività dei due rimedi contrasterebbe con tale scopo i costi di gestione del sinistro raddoppierebbero, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale . Infine, osserva il Giudice, la stessa lettera della norma porta alla soluzione dell’alternatività, laddove prevede che i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e che il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione l’univocità del testo, per il Giudice è tale che, se non vogliamo ritenere la via del risarcimento diretto come obbligatoria Egli appartiene all’Ufficio che sollevò la suddetta questione di costituzionalità e i riferimenti letterali dell’obbligatorietà erano quelli appena citati , certamente non possiamo ammetterne la cumulabilità. Dunque, il danneggiato non può agire contestualmente verso la compagnia del danneggiante e verso la propria compagnia. Alternatività del risarcimento diretto risvolti nella fase stragiudiziale. Giunti a tale conclusione, ci si deve chiedere quali sono i risvolti quanto alla fase stragiudiziale. Tale alternatività, cioè, afferma il Giudice, si riverbera nella configurazione della condizione di proponibilità della domanda risarcitoria”. Insomma, il mancato rispetto dell’alternatività impedisce la configurazione della condizione di proponibilità della domanda. L’alternatività impone cioè una scelta sin da quella fase, non potendosi percorrere entrambe le vie e dunque mettere in mora contemporaneamente entrambe le compagnie. Tale assunto si fonda per giudice sulle seguenti considerazioni. Osserva il Giudice che l’art. 145 c.d.a. prevede due distinte e diverse procedure a seconda del tipo di richiesta risarcitoria, così disciplinando la condizione di procedibilità in maniera diversa quanto al termine passivo della richiesta, alle modalità di presentazione di essa e di liquidazione del danno e alla rimborsabilità delle spese dell’assistenza legale . L’art. 145 infatti al comma 1 prevede 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all' articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148 . Mentre al comma 2 prevede 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150 . Inoltre, prosegue il Giudice, la stessa alternatività era già pensata dalle norme che, secondo la Sua prospettazione, prima dell’intervento della Corte Costituzionale con la cit. sentenza numero 108/20090 prevedevano l’obbligatorietà del risarcimento diretto e, osserva sempre il Giudice, il passaggio dal risarcimento diretto all’ordinario era - aggiungiamo è - ammesso solo nel caso di assenza dei presupposti, ex d.P.R. numero 254/2006 dunque, mai poteva aversi una contemporanea messa in mora delle due compagnie. Eliminata, ad opera della sentenza numero 180/2009” G.d.P. numero 2458/2020 l’obbligatorietà, tale distinzione resta salvo a scardinare la coerenza del sistema normativo in esame . Ed invero, evidenzia il Giudice, le due compagnie, non rispondono del danno in via solidale, ma alternativa in particolare l’assicuratore del danneggiato risponde dei danni in luogo e per conto di quello del responsabile v. art. 149, comma 3 c.d.a. . D’altronde una diversa conclusione cozzerebbe, divenendo inaccettabile, con lo spirito di fondo delle norme in questione secondo una loro interpretazione sistematica e teleologica . Se contattate entrambe, entrambe le compagnie sarebbero tenute a formulare un’offerta, sarebbero sanzionate in caso di ritardo nell’offerta o di ingiustificato rifiuto della stessa, dovrebbero istruire la pratica di gestione del sinistro, con i relativi costi circa l’espletamento delle perizie per la liquidazione del danno. Alternatività del risarcimento diretto e fase processuale. L’alternatività, osserva il giudice, prosegue nella fase processuale se la messa in mora e la gestione del sinistro è stata eseguita da una delle due imprese, solo questa può essere convenuta nel giudizio, perché è questa che è stata posta nella condizione di evitarlo, mentre per l’altra manca la condizione di proponibilità. Il che significa che le due azioni non sono intercambiabili,” e che la scelta operata in fase stragiudiziale determina la concentrazione delle azioni risarcitorie alternative in quella” concretamente prescelta, secondo il brocardo electa una via, non datur recursus ad alteram . Con tale motivazione, in un giudizio preceduto da una fase stragiudiziale nella quale la richiesta è stata posta verso entrambe le compagnie, la domanda viene dichiarata improponibile.

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 24 – 30 novembre 2020, n. 2458 Giudice Mantegna In fatto e in diritto 1. GRB Autocarrozzeria s.r.l. deduce di essere cessionaria del credito risarcitorio ammontante, come da atto di citazione, ad Euro 3.250,00 per la riparazione del veicolo, perizia estimativa e noleggio di un veicolo sostitutivo vantato da G& amp B Ingrosso Mobili s.a.s., proprietaria del veicolo Fiat Iveco tg. omissis assicurata da SARA Ass.ni , in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 18.9.2019 nella via T. Morici di Villabate, dove il veicolo attoreo veniva urtato dalla Lancia Y tg. omissis di Pr. An. e Pr. Be., chiede che la convenuta, la quale é la compagnia che assicura il veicolo Lancia Y, venga condannata a risarcirle tali danni, premesso di avere chiesto in fase stragiudiziale, invano, il risarcimento, sia alla convenuta, sia a Sara Ass.ni. Aviva Italia, rappresentata da Sara Ass.ni, eccepisce preliminarmente, tra l'altro, la improponibilità della domanda, atteso che l'attrice ha chiesto ad entrambe le società di assicurazioni il risarcimento del danno nella fase stragiudiziale con contestuale lettera di messa in mora ex art. 145 c.d.a., in violazione del principio dell'alternatività tra il sistema del risarcimento diretto di cui all'art. 149 c.d.a. ed il sistema ordinario di cui all'art. 148 c.d.a. 2. Tale questione preliminare va valutata alla luce della normativa dettata in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di un veicolo a motore per il quale è previsto l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile. L'art. 2054 c.c. disciplina la fattispecie della responsabilità per i danni riconducibili alla circolazione di veicoli senza guida di rotaie. Stabilisce detto articolo che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Oltre alla responsabilità dell'autore materiale del danno é prevista la responsabilità solidale del proprietario del veicolo ove questi non fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Per assicurare al danneggiato l'effettività del proprio diritto al risarcimento del danno, l'ordinamento giuridico ha imposto al proprietario di veicoli a motore l'assicurazione della propria responsabilità automobilistica RCA ed ha inoltre, per rafforzare ulteriormente detta tutela, attribuito al danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ciò in deroga alla regola generale in base alla quale il danneggiato ha azione soltanto nei confronti del responsabile e non già nei confronti del soggetto che ne assicura la responsabilità, atteso che il rapporto di assicurazione é di tipo contrattuale e quindi, di norma, privo di effetti nei confronti dei terzi. Innovando la disciplina previgente in materia di assicurazione obbligatoria della RCA e dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, dettata dalla legge 990/69, il codice delle assicurazioni ha introdotto, per i casi stabiliti dall'art. 149 c.d.a. , la procedura di risarcimento diretto, nella quale la richiesta risarcitoria é esercitata, non già nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, bensì nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del proprietario del veicolo utilizzato dal danneggiato che si chiamerà, per sintesi e comodità, l'assicuratore del danneggiato, con riferimento alla ipotesi più frequente . Tale azione di risarcimento cd. diretto era stata introdotta come obbligatoria ed escludente quella, ordinaria, nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo, disciplinata, nei casi diversi da quelli di cui all'art. 149 c.d.a., dall'art. 148 c.d.a. Ciò é rivelato dal dato letterale della norma art. 149 c.d.a. in caso di i danneggiati DEVONO rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato , e dallo scopo che il legislatore intendeva, con detto istituito, raggiungere la riduzione dei costi di gestione dei sinistri e dei premi assicurativi, anche attraverso la eliminazione del diritto al rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale e la sostituzione dell'assistenza legale esterna con l'assistenza tecnica fornita dalla stessa assicurazione del danneggiato , come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale seni 180/2009 . Poiché però la normativa relativa al risarcimento diretto ex art. 149 c.d.s., ove intesa come obbligatoria, contrastava con gli artt. 3, 24, 76 e 111 così, la Corte Costituzionale, al fine di evitare la declaratoria di incostituzionalità della stessa, ne ha operato una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la norma in questione non va intesa come impositiva dell'azione di risarcimento diretto come unica ed esclusiva azione esperibile dal danneggiato, bensì come ampliativa delle modalità di tutela a disposizione di quest'ultimo, accanto ed in alternativa all'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno e dell'assicuratore di quest'ultimo. Come dallo stesso autorevole Collegio riconosciuto, tale interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi , considerato otre tutto l'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente . Tra tali problemi interpretativi, la cui soluzione esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti , carattere primario riveste la questione della alternatività o cumulatività delle suddette azioni. Occorre, cioè, stabilire se i due strumenti azione codicistica ex art. 2054 c.c. - cumulata o meno con l'azione contro l'assicuratore del responsabile del danno ex art. 148 c.d.a. - e l'azione di risarcimento diretto nei soli confronti dell'assicuratore del danneggiato ex art. 149 c.d.a. possano concorrere e cumularsi fra loro ovvero siano invece alternativi tra loro. In altri termini si tratta di capire se il danneggiato possa rivolgere la propria richiesta risarcitoria contestualmente, sia al responsabile del danno ex art. 2054 c.c., sia all'assicuratore di quest'ultimo ex art. 148 c.d.a., sia al proprio assicuratore ex art. 149 c.d.a., questione che riguarda, non solo il giudizio, ma anche, ed ancor prima, la fase stragiudiziale il cui espletamento l'art. 145 pone quale condizione di proponibilità della domanda. Ragioni fondate su un'attenta lettura della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale la quale costituisce la fonte sostanziale della interpretazione dell'art. 149 c.d.a. come prevedente uno strumento di tutela in aggiunta a quelli già previsti dal codice civile e dall'art. 148 c.d.a. inducono a ritenere che i due strumenti in questione siano alternativi tra loro. Va in primo luogo evidenziato che detto Collegio più volte ha sottolineato la diversità di modalità di tutela assicurata dai due strumenti, diversità che ben può condurre il danneggiato-assicurato a trovare più conveniente il sistema del risarcimento diretto, sia in termini di rapidità che in termini di qualità del servizio di gestione del sinistro, convenienza che potrebbe spingere il danneggiato a preferire il rimedio di cui all'art. 149 c.d.a. pur se esso, sotto altri profili soprattutto quelli della pienezza del diritto di difesa, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale e del diritto ad un giusto processo, oggetto della censura costituzionale alla luce degli artt. 24 e 111 appaia meno garantista . In secondo luogo, in più di un punto della motivazione sembra che la Corte stessa abbia inteso i due strumenti come alternativi tra loro, tali che il danneggiato debba optare tra l'uno e l'altro e non possa invece esperirli insieme, cumularli v. la parte in cui si esprime nei termini di una possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile e, soprattutto la parte in cui afferma a chiare lettere il carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore . In terzo luogo, e ciò appare troncante, solo il ritenuto carattere alternativo delle azioni in esame può essere ritenuto compatibile con la ratio legis della introduzione dell'istituto della procedura di risarcimento diretto, ratio legis che la Corte Costituzionale conferma essere incentrata nella esigenza di tutela del contraente assicurato, anche tramite la riduzione dei costi relativi alla gestione dei sinistri, e quindi dei premi. Invero, non vi è dubbio che la possibilità di cumulare l'azione di risarcimento diretto con le azioni di cui agli artt. 2054 c.c. e 148 c.d.a. contrasta con la realizzazione di detto scopo. Il cumulo, infatti, raddoppiando gli oneri economici per la gestione del sinistro che graverebbero sulle imprese di assicurazione e dunque sui premi assicurativi , non solo frusterebbe lo scopo della innovazione normativa in esame, ma addirittura, raddoppiando i costi della gestione del sinistro ossia moltiplicando per le due imprese di assicurazione interpellate contestualmente dal danneggiato detti costi , creerebbe le condizioni per la produzione di un risultato opposto rispetto a quello che la introduzione dell'istituito del risarcimento diretto é preordinato a raggiungere. La moltiplicazione dei costi di gestione riguarderebbe peraltro entrambe le fasi, preprocessuale e processuale, del procedimento. Da un lato, infatti, alle spese affrontate dall'assicuratore del danneggiato per fornire a quest'ultimo il servizio interno di assistenza tecnica, si sommerebbero le spese legali che l'assicuratore del responsabile dovrebbe rimborsare al danneggiato che gli si rivolge ex art. 148 c.d.a., e ciò oltre alla moltiplicazione dei costi per le perizie tecniche e mediche fatte espletare da ciascuna delle imprese ai propri fiduciari. Dall'altro lato, anche le spese processuali aumenterebbero in conseguenza della duplicità delle imprese convenute, le quali potrebbero entrambe costituirsi e farsi assistere da diversi difensori. Non può infine non evidenziarsi che il dato letterale del testo normativo in esame i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e, soprattutto, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione é di tale univocità da escludere quanto meno attribuendo alle locuzioni in esame il loro significato minimo che l'azione risarcitoria diretta possa essere esperita cumulativamente all'azione ordinaria esercitata nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno. Deve dunque concludersi che il danneggiato non può agire contestualmente contro il proprio assicuratore e contro l'assicuratore del responsabile del danno. 5. Ciò posto devono ora esaminarsi le conseguenze che il riconosciuto carattere alternativo fra le due azioni risarcitorie proiettano inevitabilmente sulla fase preprocessuale, riverberandosi tale alternatività nella configurazione della condizione di proponibilità della domanda risarcitoria. Deve infatti affermarsi che tale alternatività comporta che il danneggiato debba scegliere lo strumento di tutela di cui servirsi per ottenere il risarcimento del danno sin dalla fase stragiudiziale e non possa invece agire con entrambi gli strumenti, mettendo in mora contemporaneamente, sia la propria, che la impresa di assicurazione del danneggiante. Al riguardo si ricorda che l'art. 145 c.d.a. prevede chiaramente, nei due commi, due diverse procedure stragiudiziali in dipendenza del tipo di azione esercitata da parte del danneggiato cfr. comma 1 nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza,. avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 cfr. comma 2 nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata pel-conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150 , disciplinando la condizione di procedibilità della domanda in modo diverso sia con riferimento al termine passivo della richiesta di risarcimento che per le modalità di presentazione di essa e di liquidazione del danno, che, ancora, per la rimborsabilità delle spese relative all'assistenza legale . Del resto l'alternatività era assicurata nel sistema originario del codice delle assicurazioni dalla obbligatorietà della procedura di risarcimento diretto, caratteristica che comportava la netta ripartizione delle due azioni in campi diversi nei casi indicati dall'art. 149 c.d.a. avrebbe potuto esercitarsi solo l'azione di risarcimento diretto, onde negli stessi casi la condizione di procedibilità era regolamentata dal comma due dell'art. 145 c.d.a., mentre negli altri casi poteva applicarsi solo la procedura ordinaria e la relativa condizione di procedibilità era regolata dal comma i dell'art. 145 c.d.a Con la precisazione che poteva aversi una sorta di passaggio dalla procedura di risarcimento diretto a quella ordinaria nel caso in cui il danneggiato avesse messo in mora la propria assicurazione ex art. 149 c.d.a. ma si fosse riscontrata la mancanza di presupposti per la procedura di risarcimento diretto, ipotesi nella quale la legittimazione passiva in ordine alla richiesta risarcitoria si spostava dall'assicuratore del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, attraverso il meccanismo disciplinato dettagliatamente dal D.P.R. 18-7-2007 n. 254 13 . Mai comunque si poteva verificare una contemporanea messa in mora di entrambe le imprese di assicurazione. Eliminata, ad opera della sentenza n. 180/2009 C. Cost, l'obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto, non può non essere tenuta ferma la distinzione sopra indicata, salvo a scardinare la coerenza del sistema normativo in esame. Le due imprese di assicurazione, infatti, non rispondono del danno tra loro solidalmente, ma alternativamente ed in particolare l'assicuratore del danneggiato risponde dei danni in luogo e per conto dell'assicuratore del responsabile, come espressamente stabilito dall'art. 149, comma 3, c.d.a Ne deriva che non possono essere interpellate entrambe le compagnie di assicurazioni. Una diversa conclusione condurrebbe a ritenere, il che appare inaccettabile, alla luce di una interpretazione sistematica e teleologica della norma in esame, entrambe le imprese obbligate una ex art. 148 e l'altra ex art. 149 c.d.a. a formulare l'offerta risarcitoria ed entrambe sanzionabili in caso di ritardo nell'offerta o di ingiustificato rifiuto della stessa. Entrambe, inoltre, sarebbero tenute ad istruire la pratica di gestione del sinistro, con i relativi costi connessi all'espletamento delle necessarie perizie volte alla liquidazione del danno. 3. L'alternatività naturalmente prosegue nella fase processuale. Se la messa in mora e la gestione del sinistro è avvenuta ad opera di una delle due imprese di assicurazione è questa, e solo questa, che può essere convenuta in giudizio, perché è questa, e solo questa, che ha avuto la possibilità di evitare il giudizio liquidando stragiudizialmente il sinistro, mancando, per l'altra, la condizione di proponibilità prescritta dall'art. 145 c.d.a. Il che significa che le due azioni non sono intercambiabili, e che la scelta operata dal danneggiato in fase stragiudiziale determina la concentrazione delle azioni risarcitorie alternative, in quella oggetto della scelta effettuata, come espresso dal brocardo electa una via, non datur recursus ad alteram . 4. La mancanza di specifici precedenti nella giurisprudenza d legittimità, costituisce ragione per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Palermo, ogni altra domanda od eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara l'improponibilità della domanda risarcitoria proposta da GRB Autocarrozzeria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di G& amp B Ingrosso Mobili s.a.s. e Is. Fi Spese processuali integralmente compensate.