E' il giudice ordinario a decidere sulla domanda di manleva proposta dall’Ospedale nei confronti del chirurgo

L’azione di responsabilità contabile proposta da un’azienda sanitaria nei confronti dei propri dipendenti per il danno da essi causato a soggetti terzi non sostituisce le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati. Di conseguenza, quando l’azienda sanitaria proponga domanda di manleva nei confronti del medico, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile.

Così le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 21992/20, depositata il 12 ottobre. A seguito del decesso di un uomo per complicanze intercorse dopo un intervento chirurgico, gli eredi convenivano in giudizio il chirurgo e l’Azienda Ospedaliera presso la quale era ricoverato il de cuius per l’accertamento della loro responsabilità per l’evento e la conseguente condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni patiti iure successionis e iure proprio . Il Tribunale accoglieva la domanda condannando i convenuti al risarcimento. Il chirurgo veniva inoltre condannato a rifondere in via di regresso l’Ospedale di quanto corrisposto ai danneggiati. La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal chirurgo sul punto, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. L’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 52 r.d. n. 1214/1934 e 103 Cost Il Supremo Consesso delinea in primo luogo l’ambito della controversia che nel caso di specie è relativo all’ azione di rivalsa di una pubblica amministrazione ovvero l’Azienda Ospedaliera nei confronti di un soggetto ad essa legato da rapporto di servizio il sanitario che presta la sua opera come dipendente per il danno subito a seguito di condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato per fatto del dipendente stesso, configurando dunque un danno erariale indiretto . Fermo restando tale presupposto, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un’azienda sanitaria non sostituisce le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati. Di conseguenza, quando l’azienda sanitaria proponga domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile. Viene infatti ricordato come le due giurisdizioni siano autonome e non coincidenti in virtù della diversità degli interessi tutelati. Se l’azione di responsabilità per danno erariale tutela l’interesse pubblico generale al buon andamento della PA, quella di responsabilità civile proposta dalla singola amministrazione tende infatti al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa. In conclusione, la Corte d’Appello non avrebbe potuto affermare il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile, ma avrebbe dovuto accertare la fondatezza o meno dell’autonoma domanda di manleva proposta dall’Azienda Ospedaliera nei confronti del proprio sanitario. Per questi motivi, le Sezioni Unite accolgono il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione di rivalsa proposta dall’Azienda USL. La pronuncia impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 settembre – 12 ottobre 2020, n. 21992 Presidente Tirelli – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Con atto di citazione del marzo 2002, C.A. , E.A. , E.M. , E.R. e E.F. - a seguito della morte del congiunto E.B. , verificatasi nell’ omissis presso l’ospedale omissis di omissis in conseguenza di complicanze intercorse successivamente ad intervento chirurgico ivi eseguito convennero, dinanzi al Tribunale di omissis , D.E. , chirurgo che aveva eseguito il predetto intervento, e l’Azienda USL di Frosinone Azienda Sanitaria Locale-Presidio Ospedaliero omissis di omissis , affinché fosse dichiarata la loro responsabilità per il decesso di E.B. e, quindi, fossero condannati, in via solidale, al risarcimento di tutti danni, iure successionis e iure proprio, patiti da essi attori. 1.1. - Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio. D.E. chiese, e ottenne, di chiamare in causa, a titolo di garanzia, la propria compagnia di assicurazione, Fondiaria SAI S.p.A., concludendo, poi, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per una declaratoria di responsabilità diretta ed esclusiva, nei confronti dei danneggiati, della convenuta ASL. Quest’ultima invocò la reiezione delle pretese svolte dagli attori e, in subordine, nell’ipotesi di accertata responsabilità del chirurgo, chiese di essere manlevata dal medesimo D. con sua condanna al pagamento di tutto quanto riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento del danno . Si costituì in giudizio anche la terza chiamata in causa, Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A., eccependo preliminarmente l’inoperatività della polizza, per poi concludere, nel merito, per il rigetto delle domande attoree o, in subordine, per una affermazione di esclusiva responsabilità per danni della Azienda USL di Frosinone. 1.2. - Il Tribunale adito, con sentenza del marzo 2012, accertò la responsabilità dell’O. e della Azienda USL e li condannò, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 1.182.300,04 diversamente ripartita tra ciascuno degli attori , oltre accessori condannò, poi, il D. a rifondere in via di regresso l’azienda U.S.L. di Frosinone di quanto dalla stessa sarà corrisposto agli attori in dipendenza della presente sentenza infine, condannò la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne il D. nei limiti del massimale di Euro 51.645,69. 2. - Avverso tale decisione proponeva impugnazione D.E. con due motivi, denunciando, con il primo mezzo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dagli attori. 2.1. - La Corte di appello di Roma - nel contraddittorio con la Azienda USL di Frosinone -, con sentenza resa pubblica il 27 febbraio 2017, accoglieva il gravame e dichiarava, in relazione alla domanda di manleva e regresso proposta dalla predetta Azienda USL, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. La Corte territoriale, richiamando il precedente di queste Sezioni Unite n. 15288 del 2001, osservava che la giurisdizione contabile non riguardava solo fatti inerenti al maneggio di denaro , estendendosi, invece, ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazione degli obblighi inerenti a detti rapporti . Donde, la spettanza alla giurisdizione della Corte dei Conti la controversia avente ad oggetto l’azione di rivalsa esercitata da un ente ospedaliero ovvero un’unità sanitaria locale dopo l’attuazione della L. n. 833 del 1978 , condannato al risarcimento del danno subito da un assistito per fatto colposo del proprio dipendente nella specie, lesioni personali provocate da un medico nel corso di un intervento , nei confronti del dipendente medesimo . 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorre l’Azienda U.S.L. di Frosinone, affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo in punto di giurisdizione. Resiste con controricorso D.E. , che ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Vanno, anzitutto, esaminate le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente sia sotto il profilo della mancata redazione di una rubrica, che indichi puntualmente e specificamente le ragioni per cui il motivo stesso, tra quelli tassativamente indicati dalla legge, è formulato , sia sotto l’ulteriore profilo della carente illustrazione delle specifiche argomentazioni invocate a sostegno delle censure mosse alla sentenza impugnata. 1.1. - È agevole disattendere entrambe le eccezioni - da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse - alla luce del principio secondo cui la specificità del motivi del ricorso per cassazione, da ricondursi inequivocabilmente ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., non postula l’adozione di formule sacramentali o l’indicazione numerica esatta o meno di una delle predette ipotesi, allorquando la corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato possa desumersi dalle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura Cass., S.U., n. 17931/2013 Cass. n. 12690/2018 . Nella specie, proprio la adeguata illustrazione delle ragioni a sostegno della censura di difetto di giurisdizione del giudice ordinario di cui si darà conto nella sintesi del motivo consente - a prescindere, ovviamente, dalla bontà delle stesse argomentazioni veicolate dal motivo - di ritenere infondata sia l’una, che l’altra eccezione di parte controricorrente. 2. - Con l’unico mezzo è denunciata violazione ed errata applicazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 52 e art. 103 Cost La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rivalsa/regresso proposta da essa Azienda USL accolta dal primo giudice in ragione della esclusiva responsabilità civile accertata in capo al chirurgo , applicando un principio superato dalla più recente giurisprudenza tra le altre, si citano Cass., S.U., n. 9556/2002 e Cass. n. 13066/2004 , in forza della quale si evince l’assoggettamento, sia dell’ente pubblico esercente il servizio sanitario, sia del sanitario da esso dipendente, al regime della responsabilità civile professionale, con conseguente esclusione dell’operatività, nei confronti di quest’ultimo, del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 22 e 23 concernenti le ipotesi di danni arrecati dai dipendenti pubblici nell’esercizio di attività pubblicistiche tale natura non rivestendo l’attività svolta dal S.S.N. , le sole a poter rientrare nelle particolari materie che l’art. 103 Cost. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre - soggiunge la parte ricorrente - dovrebbe valere nella specie la logica del c.d. doppio binario , potendo la P.A., al fine di recuperare gli esborsi compiuti in favore di terzi per i danni cagionati dai propri dipendenti, avvalersi degli ordinari strumenti del diritto e del processo civile, sia avvalersi del giudizio contabile , così da non potersi ravvisare una interferenza tra giurisdizione civile e quella contabile. 3. - Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 3.1. - Non già quanto al primo profilo di censura, che non coglie i termini della fattispecie oggetto di cognizione, poiché - anche a voler prescindere dal richiamo, non concludente, al perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo - evoca il regime di responsabilità civile professionale in ambito sanitario che, però, esplica i propri effetti giuridici diretti nei confronti dei terzi danneggiati a seguito della lesione del diritto alla salute, mentre, nel caso in esame, viene in rilievo l’azione di rivalsa di una pubblica amministrazione Azienda ospedaliera nei confronti di soggetto ad essa legato da rapporto di servizio il sanitario che in essa presta la propria opera come dipendente per il danno dalla prima subito a seguito di condanna risarcitoria in favore del terzo danneggiato per fatto del dipendente stesso ossia, per l’errore medico che ha provocato il danno alla salute , che viene a configurarsi come danno erariale indiretto. 3.2. - È fondato, però, il secondo profilo di censura, dovendo darsi seguito all’orientamento di questa Corte che - superando l’indirizzo seguito dal giudice di appello con la sentenza impugnata in questa sede - ha enunciato il principio per cui l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un’azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni Cass., S.U., 18 dicembre 2014, n. 26659 cfr. anche Cass., 23 agosto 2018, n. 21021 . Principio, questo, che trova armonica rispondenza in quello tra le altre, Cass., S.U., 19 febbraio 2019, n. 4883 secondo cui la reciproca indipendenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice. Di qui, pertanto, il rilievo per cui le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici Corte Cost., sentenze n. 355/2010, n. 46/2008 e n. 641/1987 . Nè può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, la L. n. 24 del 2017, art. 9, comma 5, evocato anche nella memoria del controricorrente - quale che sia la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio - giacché si tratta di norma intervenuta successivamente alla proposizione della domanda avutasi con citazione del marzo 2002 , cui l’art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo. Ne consegue, pertanto, che la Corte di appello non avrebbe potuto affermare il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile, ma avrebbe dovuto accertare la fondatezza o meno della autonoma domanda di manleva proposta dall’Azienda Ospedaliera nei confronti del proprio sanitario, del quale, peraltro, neppure risulta intervenuta condanna in sede contabile. 4. - Va, dunque, accolto il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione di rivalsa promossa dall’Azienda USL di Frosinone, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.