Pedone investito: il solo esame obiettivo non basta per negare il risarcimento per i postumi permanenti

In tema di risarcimento del danno al pedone investito, il ristoro per i postumi permanenti non può essere negato sulla sola base delle risultanze dell’esame obiettivo.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 13292/20, depositata il 1° luglio. Una parta conveniva dinanzi al Giudice di Pace un’ automobilista e la sua assicurazione chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti. L’attrice, infatti, mentre attraversava le strisce pedonali era stata investita dall’automobilista che stava effettuando una manovra di retromarcia e aveva riportato delle lesioni personali. Il Giudice di Pace dichiarava l’automobilista esclusiva responsabile del sinistro e condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 7.591,35. La compagnia assicurativa proponeva ricorso innanzi la Tribunale, il quale riduceva la condanna ad € 2.306,06, limitando il risarcimento ai postumi di natura temporanea ed escludendo il risarcimento dei postumi permanenti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la richiedente il risarcimento del danno, lamentando che il Tribunale abbia accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente alla inabilità temporanea, sulla sola base dell’esame obiettivo , senza riconoscere anche il danno biologico permanente derivante dalla riportata frattura branca ischio pubica di destra, posto che lo stesso CTU aveva ritenuto che residuavano postumi permanenti. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha precisato che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una norma in senso lato , a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale , nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo criterio visivo e all’esame clinico . Pertanto, precisa la Suprema Corte, il solo esame obiettivo non può comportare l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti , in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU. Al riguardo, evidenziano i Giudici, la stessa tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. 3 luglio 2003 comporta un danno biologico permanente da 3 a 5% per esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale . Erroneamente, pertanto, il Tribunale, sulla sola base delle risultanze dell’esame obiettivo, ha escluso il risarcimento per i postumi permanenti, senza considerare la documentata frattura branca ischio pubica di dx e la stessa su menzionata tabella. Alla luce di questo il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassa con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 6 febbraio – 1 luglio 2020, n. 13292 Presidente De Stefano – Relatore Cigna Fatti di causa Con citazione 24-10-2011 M.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata F.R. e l’INA ASSITALIA SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 3-10-2010 in OMISSIS , allorquando, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era stata investita dall’autovettura Renault Twingo, di proprietà della F. ed assicurata per la rca con la detta Compagnia, a seguito di negligente manovra di retromarcia, riportando lesioni personali consistenti in trauma scheletrico coscia dx. Trauma articolare coxofemorale dx, bacino con S.L.O. Si costituì la Generali Business Solution S.c.p.A., in qualità di mandataria e rappresentante dell’INA ASSITALIA SpA, contestando l’ an ed il quantum debeatur F.R. rimase contumace. Con sentenza 1781/2012 l’adito Giudice di Pace dichiarò la F. esclusiva responsabile del sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento di Euro 7.591,35, oltre interessi e spese. Con sentenza 2593/2018 del 28-11-2018 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia, ridusse la condanna alla somma di Euro 2.306,06, comprensiva di interessi e rivalutazione in particolare il Tribunale limitò il risarcimento ai postumi di natura temporanea e ad Euro 10,00 per spese , ed escluse invece il risarcimento per i postumi permanenti per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui D.M. 3 luglio 2003, non evincendosi dalla CTU nè un esito doloroso nè una limitazione funzionale nello specifico evidenziò, infatti, che il CTU, da un lato, aveva effettuato l’esame obiettivo e nulla aveva rilevato in ordine ad esiti permanenti per come precisati dalle dette tabelle dall’esame risultava infatti non dolente la palpopressione del bacino, completo l’accosciamento, nella norma dell’età i movimenti dall’altro, aveva ritenuto, in base alle risultanze dell’esame obiettivo che residuavano postumi permanenti, rappresentati da esiti di frattura branca ischio pubica di dx , che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%. Avverso detta sentenza M.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. F.R. e Generali Business Solution S.c.p.A non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3-violazione e/o errata applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c., degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., del D.L. n. 1 del 2012, del art. 139 Cod. Ass. e del D. 3 LUGLIO 2003 con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., si duole che il Tribunale, sulla sola base dell’esame obiettivo con le risultanze di cui sopra assenza di dolore ed accosciamento completo effettuato sei anni dopo l’incidente, abbia accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente all’inabilità temporanea, senza riconoscere anche il danno biologico di natura permanente, derivante dalla documentata frattura branca ischio pubica di dx . Con il secondo motivo la ricorrente, in subordine, denunzia - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato esame, da parte del Giudice d’Appello, delle risultanze della CTU in ordine alle valutazioni strumentali. Con il terzo motivo la ricorrente, in subordine, denunzia - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione degli artt. 112, 113, 99, 91 e 92 c.p.c., dolendosi che il Tribunale l’abbia condannata alle refusione parziale delle spese di lite relative al grado d’appello. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due, proposti in via subordinata. Come già precisato da questa S.C., in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una norma in senso lato , a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo criterio visivo e all’esame clinico Cass. 26249/2019 Il solo esame obiettivo, pertanto, non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata frattura branca ischio pubica di dx . Al riguardo va, inoltre, evidenziato che la stessa tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. 3 luglio 2003 comporta un danno biologico permanente da 3 a 5% per esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale . Erroneamente, pertanto, il Tribunale, sulla sola base delle risultanze dell’esame obiettivo, ha escluso il risarcimento per i postumi permanenti, senza considerare la documentata frattura branca ischio pubica di dx e la stessa su menzionata tabella. In conclusione, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due per l’effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri due cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato.