Dito del bimbo fratturato chiudendo la portiera dell’auto parcheggiata: risarcimento possibile

Riprende vigore la richiesta avanzata da una coppia di genitori nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa. Evidente l’errore compiuto in Tribunale, laddove si è esclusa la circolazione del veicolo solo perché la vettura era in sosta e la chiusura dello sportello da parte del conducente era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dal veicolo.

Episodio fantozziano per un papà parcheggia l’auto – non di sua proprietà –, si ferma a chiacchierare con un conoscente e poi chiude in tutta fretta lo sportello per non far uscire dal veicolo il figlio, che, però, si ritrova con la mano schiacciata dolorosamente dalla portiera, riportando addirittura la frattura di un dito. In ballo ora la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo e dalla moglie nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa . E per i Giudici il ristoro economico è plausibile – anche se dovrà nuovamente pronunciarsi il Tribunale –, poiché ci si trova di fronte a un danno connesso alla circolazione di un veicolo Cassazione, ordinanza n. 10024/20, sez. VI Civile - 3, depositata il 28 maggio . Ricostruito l’episodio, e accertata la lesione riportata dal minorenne – la frattura del terzo dito della mano sinistra –, i giudici di merito ritengono priva di fondamento la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo e dalla moglie nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa . Niente risarcimento per i danni subiti dal figlio della coppia – e determinati dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente, cioè il padre –, poiché non si può parlare, secondo i Giudici, di veicolo in movimento, né si può ipotizzare un collegamento causale tra l’assurdo incidente e la circolazione dell’auto. Su quest’ultimo punto il Tribunale osserva che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento sono state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta, e non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché egli era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio scendesse dal veicolo e si allontanasse . In sostanza, secondo i giudici del Tribunale il gesto compiuto dall’uomo nulla aveva a che fare con la circolazione stradale ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età . Di diverso parere sono però i Giudici della Cassazione, che ritengono plausibili le osservazioni proposte dai due genitori. Il legale che rappresenta la coppia sostiene che deve ricondursi al concetto di circolazione stradale anche la sosta del veicolo su strada pubblica e osserva in maniera critica che il Tribunale non ha considerato che il bambino aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno della vettura, che si era appena fermata su strada pubblica . Per i Magistrati del ‘Palazzaccio’ è sufficiente ribadire che il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo , e ciò in relazione si all’ingombro da desso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade . E ritornando alla vicenda in esame è ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo . Evidente, quindi, l’errore compiuto dai Giudici del Tribunale, i quali hanno escluso l’ipotesi del risarcimento per il danno arrecato dalla circolazione di un veicolo, basandosi sul fatto che l’incidente si era verificato quando la vettura era in sosta e che la chiusura dello sportello da parte del conducente era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dal veicolo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 dicembre 2019 – 28 maggio 2020, n. 10024 Presidente Frasca – Relatore Cigna Rilevato che Gi. Co. ed An. Bo., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Fr. Pi., convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portici Ge. Be., proprietaria dell'autovettura Fiat Idea, e la International Insurance Company of Hannover Limited, compagnia assicuratrice della stessa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio che, quale trasportato sulla detta autovettura il 26-3-2011 in Ercolano, aveva subito lesioni frattura terzo dito mano sinistra determinate dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente lo stesso genitore Gi. Co. . Il Giudice di Pace rigettò la domanda, ritenendo applicabile l'art. 2054 solo alle ipotesi di veicolo in movimento . Con sentenza 534/2018 del 17-1-2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da Gi. Co. ed An. Bo. e, in accoglimento del gravame incidentale della International Insurance Company of Hannover Limited, ha condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle di CTU relative al primo grado nonché a quelle del grado di appello in particolare il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell'auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento, erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest'ultimo era già in sosta, e non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei/sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età. Avverso detta sentenza Gi. Co. ed An. Bo., in proprio e nella loro qualità, propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. International Insurance Company of Hannover Limited e Gelsomina Belmonte non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti. Considerato che Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 141 D.Lgs. 209/2005 nonché -ex art. 360 n. 5 c.p.c.- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostiene che deve ricondursi al concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. anche la sosta del veicolo su strada pubblica e si duole che il Tribunale non abbia considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all'interno dell'auto, che si era appena fermata su strada pubblica. Il motivo è fondato. Come già affermato da questa S.C. il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade Cass. S.U. 8620/2015 che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l'ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nella specie in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo Cass. 1284/04 18618/2005 . Il Tribunale, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. sol perché il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall'intento di non fare uscire il minore dall'autovettura, non si è attenuta ai detti principi e va, quindi cassata. Il ricorso va, pertanto, accolto, e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.