Risarcimento danni e ripetizione dell’indebito da parte della compagnia assicurativa

Laddove il giudice di seconde cure abbia negato l’operatività della polizza assicurativa invocata dal danneggiante, la compagnia assicurativa che abbia già versato al danneggiato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento può agire per la ripetizione dell’indebito nei confronti dell’assicurato stesso e non del danneggiato.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3999/20, depositata il 18 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione di prime cure e rigettava la domanda di manleva proposta da una S.r.l. nei confronti della propria compagnia assicurativa per essere garantita dal pagamento della somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni inflitti all’originario attore, condannandolo a restituire alla compagnia di assicurazione quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione. Ripetizione dell’indebito. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che all’assicuratore della responsabilità civile che, pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all’art. 1917, comma 2, c.c., pagato direttamente al danneggiato la somma che riconosciuta a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. laddove il giudice dell’appetto abbia riformato la decisione. Tuttavia, aggiunge la Corte, il caso di specie presenta una particolarità insita nel fatto che la Corte d’Appello ha pienamente confermato la condanna risarcitoria a favore del danneggiato/ricorrente. L’omessa conferma dell’operatività della polizza e il diritto della compagnia assicurativa alla ripetizione di quanto indebitamente pagato avrebbe dovuto essere coniugato – in presenza della causa solvendi - sia alle conseguenze restitutorie dipendenti dall’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. sia con l’esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato. L’azione di ripetizione avrebbe dunque dovuto essere indirizzata nei confronti dell’assicurato e non del danneggiato in virtù del principio secondo cui l’assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non nei confronti del danneggiato verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto e in sostituzione di lui . In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020, n. 3999 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto in fatto che 1. R.C. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla Omniappalti srl nei confronti della Fondiaria Sai ora Unipolsai Spa per essere garantita dal pagamento della somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni da lui subiti e lo aveva condannato a restituire alla compagnia di assicurazione quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva accolto, oltre all’appello incidentale spiegato dall’odierno ricorrente aumentando il complessivo importo dovuto a ristoro del pregiudizio accertato , l’impugnazione principale della Unipolsai Spa, escludendo l’operatività della polizza stipulata con la società proprietaria del fondo. 2. Le parti intimate non si sono difese. Considerato in diritto che 1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 1180 c.c., art. 1917 c.c., comma 2 – art. 2033 c.c 1.1. Assume che la Corte territoriale era incorsa in error iuris in quanto lo aveva condannato a restituire ad UnipolSai Spa le somme corrisposte sulla base di una pronuncia risarcitoria a se favorevole che aveva trovato ulteriore e più ampia conferma in appello e, che, conseguentemente, doveva far escludere la stessa ammissibilità dell’azione di ripetizione spiegata nei suoi confronti. Richiama la giurisprudenza di legittimità Cass. 11121/2013 Cass. 22316/2015 che aveva individuato nell’accipiens il soggetto passivo dell’azione di ripetizione nei soli casi in cui fosse venuta meno la condanna risarcitoria, situazione ben diversa da quella oggetto della sentenza impugnata lamenta, al riguardo, l’omessa applicazione dell’art. 1180 c.c., in quanto l’assicuratore doveva considerarsi alla stregua di chi adempie un’obbligazione altrui, con la conseguenza che l’indebito doveva farsi ricadere sull’assicurato e non sul danneggiato, tenuto conto che non era stato mai allegato che il pagamento fosse stato effettuato su richiesta ed a seguito di comunicazione della compagnia che aveva spontaneamente pagato le somme oggetto di condanna. 1.2. Il motivo è fondato. È ben vero che questa Corte, con le pronunce richiamate dai giudici d’appello, ha effettivamente affermato il principio secondo cui all’assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all’art. 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima causa solvendi , senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente. cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013 . 1.3. Tuttavia, il caso in esame presenta il differente presupposto consistente nella piena conferma della condanna risarcitoria in favore del danneggiato al quale la compagnia di assicurazione ha spontaneamente pagato la somma - determinata nella sentenza di primo grado in ragione del diritto di manleva dedotto dall’assicurato, disconosciuto all’esito del giudizio di gravame l’omessa conferma dell’operatività della polizza ed il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell’assicurato deve, infatti, essere coniugato - in presenza della causa solvendi che era stata, invece, esclusa nella diversa ipotesi sopra riportata sia con le conseguenze restitutorie dipendenti dall’adempimento del terzo la cui controparte è rappresentata dal debitore ex art. 1180 c.c., sia con l’esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato. 1.4. La congiunta applicazione dei due principi consente di ritenere che l’azione di ripetizione dovesse, dunque, essere indirizzata nei confronti dell’assicurato tenuto al risarcimento del danno, in nome e per conto del quale la compagnia ha indebitamente adempiuto. 1.5. E, del resto, tale ipotesi risulta contemplata anche nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata questa Corte, infatti, nel medesimo arresto ha avuto modo di chiarire che diversamente l’assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta , ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui. cfr. Cass. 22316/2015, pag. 3 in motivazione . 1.6. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel pronunciare la condanna del R. alla restituzione delle somme pagate, senza alcuno specifico accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1917 c.c., consistenti, in ragione della conferma della condanna risarcitoria in suo favore, nel preventivo avviso e nella richiesta alla società assicurata e della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1180 c.c 2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la questione in esso prospettata alla luce del principio di diritto sopra evidenziato. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.