Responsabile il titolare del negozio se la cliente scivola e cade rovinosamente a causa del pavimento lavato

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

Pertanto, la clausola di una polizza, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose. Il caso. Una donna, con atto di citazione, affermava che, nel 2009, nell’uscire da un negozio di abbigliamento sito in Pompei, scivolava e cadeva rovinosamente al suolo sul pavimento completamente bagnato lavato con acqua e sapone , riportando lesioni personali. Non era stato posto alcun segnale per evidenziare il pericolo di scivolosità del pavimento. Pertanto. riteneva ci fosse responsabilità contrattuale del titolare del negozio, ex artt. 1176 e 1218 c.c., responsabilità extracontrattuale dello stesso, ex art. 2051 c.c., quale custode, ai sensi dell’art. 2050 c.c. e in ogni caso ex artt. 2043 e 2049 c.c. Deduceva, infine, che le lesioni riportate dall’incidente occorso avevano inciso negativamente sulla sua qualità di vita. L’attrice, pertanto, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il titolare del negozio affinché fosse dichiarato responsabile dell’incidente avvenuto - in via principale, a titolo contrattuale, e in via subordinata, a titolo extracontrattuale – e fosse condannato a risarcire i danni riportati a seguito dell’evento lesivo. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale non contestava il fatto accaduto e dichiarava di essere assicurato per la responsabilità civile, di aver prontamente denunciato l’accaduto alla società assicuratrice. Chiedeva, in via principale, in caso di accoglimento della domanda attorea, che la compagnia di assicurazione fosse condannata a pagare direttamente all’attrice le somme dovute e, in via subordinata, che fosse manlevato. Veniva autorizzata la chiamata in causa dell’Assicurazione, la quale si costituiva in giudizio e contestava sia la fondatezza della domanda attorea, sia quella di garanzia, non ricorrendo nel fatto avvenuto l’ipotesi di accidentalità e involontarietà, come previsto nelle condizioni della polizza. La decisione del Tribunale. Il Tribunale ritiene fondata la domanda attorea. Assodato il fatto storico della caduta sul pavimento bagnato all’interno del negozio - mai contestato dal convenuto e provato, peraltro, dai testimoni escussi, che avevano reso testimonianze concordanti e analoghe -, il giudice di prime cure riconduce la domanda spiegata dall’attrice nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del custode e richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo. Perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova di fatto nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. La responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, imprevedibile e inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che in modo imprudente abbia utilizzato impropriamente la cosa, così da costituire la causa esclusiva del danno. Nel caso di specie, tuttavia, la prova liberatoria non è stata offerta, né tantomeno è emerso un comportamento colposo del danneggiato, idoneo a integrare il concorso di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante. Accertato, dunque, il diritto della danneggiata al risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta, il giudicante ritiene che il danno alla salute o biologico, consistente nell’alterazione peggiorativa dell’integrità psico-fisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Il danno alla salute va valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva tuttavia l’applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Compito del giudice è quello di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona, complessivamente identificata. Per il giudice, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, si può ricorrere ai criteri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate nel 2018 ed elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale. Conclusione. Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con la sentenza in oggetto, accoglie la domanda attorea e quella di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia di Assicurazione, la quale viene condannata al pagamento in via diretta in favore dell’attrice di tutte le somme e al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto.

Tribunale di Torre Annunziata, sez. II Civile, sentenza 8 – 21 novembre 2019, numero 2545 Giudice Barbato Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che in data 22.01.2009, nel mentre si accingeva ad uscire dal negozio di abbigliamento denominato Intimità Kids, ubicato in omissis , era scivolata e caduta al suolo sul pavimento completamente bagnato che il pavimento alle sue spalle era stato lavato con acqua e sapone e non asciugato che non vi era alcun segnale di pericolo che la scivolosità del pavimento non era percepibile che vi era responsabilità contrattuale del titolare del negozio, omissis ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. che vi era anche responsabilità extracontrattuale del titolare del negozio ai sensi dell'articolo 2051 c.c., quale custode, a ai sensi dell'articolo 2050 c.c. ed in ogni caso ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. che le lesioni riportate all'esito del sinistro avevano inciso negativamente sulla sua qualità di vita. Ciò posto omissis citava in giudizio omissis per sentirlo dichiarare responsabile del descritto sinistro, in via principale a titolo contrattuale ed in via subordinata a titolo extracontrattuale e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, senza contestare il fatto costitutivo della domanda attorea, allegava di essere assicurato per la responsabilità civile con la società Generali Italia s.p.a. alla quale aveva prontamente denunciato l'accaduto, e pertanto chiedeva, in via principale, e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi l'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1917 II comma c.c. a pagare direttamente all'attrice tutte le somme dovute, o in via subordinata a manlevarlo, ai sensi dell'articolo 1917 I comma e.e, con vittoria delle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la Generali Italia s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava sia la fondatezza della domanda attorea che di quella di garanzia, non ricorrendo nel fatto generatore di danno l'ipotesi di accidentalità ed involontarietà di cui all'articolo 11 delle condizioni di polizza. Concessi i termini di cui all'articolo 183 VI comma c.p.c, espletata la prova orale articolata da parte attrice, nonché ctu medico legale, la causa all'udienza del 02.07,2019 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Merito. La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati. In primo luogo deve rilevarsi che il fatto storico posto dall'attrice a sostegno della domanda, integrato da una caduta su pavimento scivoloso all'interno del negozio in titolarità di omissis , non è stato in alcun modo contestato dal convenuto e quindi può dirsi pacifico tra le predette parti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 c.p.c. In ogni caso il fatto costitutivo della domanda può dirsi provato anche alla luce delle emergenze istruttorie in atti, documentali referto di P.S. e documentazione sanitaria allegati alla produzione attorea, e ctu ed orali prova testimoniale . La teste omissis escussa all'udienza del 18.01.2018, premesso che era in compagnia della omissis il giorno dell'incidente all'interno del negozio Intimità Kids sito in Pompei, ha dichiarato eravamo in prossimità della cassa e, dopo che la omissis aveva pagato, si è girata diretta verso l'uscita ed è subito scivolata per terra fratturandosi una gamba. Ci siamo rese conto che il pavimento era bagnato ed era anche scivoloso perché c'era una ragazza che era intenta a lavarlo. Ricordo che si trattava di un pavimento di colore chiaro fatto di maioliche ed il negozio era dotato di normale illuminazione. Nel mentre eravamo voltate verso la cassa per pagare non avevamo avuto la possibilità di vedere che erano iniziate le operazioni di pulizia e la mia amica è caduta dopo essersi girata verso l'uscita ed aver effettuato un solo passo. E ' stata subito soccorsa sia dal titolare del negozio di nome omissis che era presente, sia da me che dal marito la omissis è stata poi soccorsa dal 118. Preciso che il pavimento era bagnato nella sua interezza tanto che anche noi avevamo difficoltà a camminare e che si vedeva la schiuma del sapone sia sul pavimento stesso sia sul secchio contenente l'acqua per lavarlo al momento dell'evento non c'era alcun segnale ad indicare che il pavimento era bagnato . Il teste omissis escusso all' udienza del 30.01.2018, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle rese dal primo teste cfr verbale di udienza del 30.01.2018 . Il giudicante non ha alcun motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi in giudizio che hanno reso dichiarazioni pienamente concordanti e di reciproco riscontro tra loro oltre che confortate dalla documentazione in atti. La circostanza che il teste omissis non abbia visto la presenza della ragazza intenta a lavare all'interno del negozio, come invece riferito dalla teste omissis può agevolmente spiegarsi in base al rilievo che mentre l' omissis era fuori al negozio, la teste omissis era all'interno dello stesso, con conseguente maggiore visibilità della scena. Dalla documentazione sanitaria in atti risulta, infatti, il ricovero di omissis in data 22.01.2009 alle ore 20.45 presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia, con diagnosi di frattura trocanterica collo femore , e con indicazione come causa della lesione di caduta in un negozio a causa del pavimento bagnato cfr allegato 20 alla produzione diparte attrice . In definitiva alla luce delle risultanze istruttorie innanzi evidenziate può dunque dirsi accertato che riportava lesioni personali dopo essere caduta all'interno del negozio Intimità Kids sito in Pompei, a causa della scivolosità del pavimento oggetto di lavori di pulizia. La domanda spiegata dall'attrice va ricondotta nell'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode. Si ricorda in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, numero 16029 Cass. civ. 19 febbraio 2008, numero 4279 Cass. civ. 6 luglio 2006, numero 15384 . Orbene nel caso di specie mentre la parte lesa ha allegato e provato la sussistenza della pavimentazione bagnata, cui è seguita la rovinosa caduta, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava l'ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all'onere di provare circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode per contro in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire lo evento dannoso o da ridurne le conseguenze, non avendo chiesto né dedotte prove su tale punto cfr Cass. 20055/2013 . Né, tantomeno, può affermarsi che nel caso in esame emerga anche un comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'articolo 1227 Co.1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante nulla essendo emerso in tal senso dalle prove raccolte in atti, tenuto conto anche del tipo di insidia che ha causato il sinistro, di per sé non facilmente avvistabile e della circostanza che il pavimento era stato lavato alle spalle della Forte che appena si girava e si incamminava verso l'uscita del negozio scivolava e cadeva al suolo. Accertato, dunque, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, ed appurato che pur usando la normale diligenza l'attrice non avrebbe potuto evitare il danno la responsabilità dell'evento lesivo rimane a carico della società convenuta, che non ha offerto la prova liberatoria impostagli dalla detta norma cfr Cassazione civile, sez. II, 09/12/2009, numero 25772 Cassazione civile, sez. Ili, 20/10/2005, numero 20317 . Venendo all'esame del quantum debeatur, ed alla valutazione del danno biologico , riportato dall'attrice, occorre fare riferimento alle risultante della c.t.u. in atti. Il dott. Guido Esposito sulla base della documentazione sanitaria in atti e delle indagini peritali svolte, ritenuta la compatibilità causale delle le lesioni patite da omissis frattura composta sottotrocanterica del femore sinistro su esiti di un recente intervento chirurgico di courettage e boraggio con cemento acrilico di un condrosarcoma mixoide grado I - con l'incidente per cui è causa, ha concluso che il sinistro ha comportato per l'attore giorni 40 di ITT giorni 60 di ITP al 50%, ulteriori giorni 60 di ITP mediamente al 25%, nonché un danno biologico permanente pari all'08,5 % cfr amplius elaborato peritale depositato in data 15.10.2018 . Il ctu ha chiarito che alla lesione fratturativa subita dalla sig.ra omissis da ritenersi di tipo patologico, avendo il trauma agito su un locus minoris resistentiae dell'osso e che, molto verosimilmente in un soggetto normale, della sua stessa età e costituzione muscolo scheletrica, non avrebbe determinato una frattura ossea, al termine del trattamento chirurgi co-ortopedico di osteosintesi con innesti ossei e placca-lama e viti, ancora in situ, resosi indispensabile sono residuate sequele soggettive ed oggettive clinico-funzionali e strumentali di significativo rilievo nella complessiva valutazione medico-legale e che non assume rilievo ai fini dell'esclusione del nesso causale quanto riportato in anamnesi in occasione del ricovero della omissis in data 23.01.2009 presso l'IOR di Bologna tenuto conto della presenza di lesioni ex novo poi stabilizzatesi e del dato testimoniale. Il ctu convocato a chiarimenti alla luce dei rilievi critici delle parti in ordine alla individuazione del danno differenziale, trattandosi di lesione incidente su soggetto già leso, ha chiarito che l'invalidità pregressa da cui era affetta la omissis per la patologia oncologica può stimarsi nella misura del 7% ed analoga valutazione va fatta anche in ordine all'invalidità connessa alla lesione oggetto di lite, sicché il riconoscimento del punto percentuale in più dell'1,5% è giustificato dall'incidenza della lesione su di una situazione patologica pregressa e dal danno estetico dovuto all'aumento delle cicatrici chirurgiche cfr verbale di udienza del 28.02.2019 . Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica. Invero la compagnia di assicurazioni, terza chiamata in causa, nel contestare la veridicità del fatto storico allegato dall'attrice, assume che la frattura femorale occorsa alla omissis si verificò per cedimento strutturale della lesione osteosarcomatosa precedentemente svuotata e riempita con cemento poiché vi fu l'inosservanza delle prescrizioni mediche che imponevano alla signora Fo. il divieto di carico , eccependo che sostanzialmente la caduta occorsa all'attrice fu determinata dalla grave patologia da cui affetta e che le avrebbe impedito di caricare l'arto. In merito si osserva che si è già innanzi rilevato che il fatto costitutivo della domanda attorea deve ritenersi provato, sia perché non contestato dal convenuto, sia alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi e del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia tanto chiarito si rileva che il consulente ha ben evidenziato che la caduta patita ha determinato una frattura ossea proprio in virtù della patologia oncologica da cui era stata affetta la omissis avendo il trauma agito su un locus minoris resistentiae dell'osso che molto probabilmente in un soggetto normale non avrebbe determinato quegli esiti. Del resto non vi è assolutamente prova di quanto allegato dalla compagnia di assicurazioni in ordine alla mancata osservanza da parte della ' delle prescrizioni sul divieto di carico, né tantomeno vi è allegazione e prova che al momento del sinistro la stessa stesse trasportando pesi che non poteva sorreggere. Si osserva altresì che quanto riportato in anamnesi nel diario clinico relativo al ricovero della presso l'ospedale Rizzoli di Bologna, non appare neanche incompatibile con quanto allegato in citazione dall'attrice nel detto diario clinico, con riferimento alla data del 23.01.2009 si legge infatti due giorni fa riferisce di aver caricato sull'arto operato con sensazione di cedimento, successiva caduta e comparsa di dolore e limitazione funzionale cfr cartella clinica allegato 22 produzione attorea mentre nel rapporto denunzia di PS numero 20092728 ore 22.24, redatto al momento del ricovero della omissis presso l'Ospedale Rizzoli si legge due giorni fa caduta accidentale con dolore ed impotenza funzionale anca sinistra, viene con RX che mostrano quadro di frattura del femore prossimale a livello della lesione cfr cartella clinica allegato 22 produzione attorea . Ebbene nel dato riportato nulla è dettagliato in ordine al contesto spazio-temporale ed alle modalità delle riferita successiva caduta , o anche caduta accidentale sicché alla luce di quanto riportato nel referto ospedaliero dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia del 22.01.2009 e delle dichiarazioni dei testi cui si aggiunge quella stragiudiziale dello stesso convenuto, cfr denunzia di sinistro del 6.3.2009 allegato 17 produzione attorea non vi è motivo per negare che la Forte in data 22.01.2009 cadeva in quanto scivolava su pavimento bagnato. Del resto anche nella consulenza redatta dal perito della Generali Italia s.p.a., prima dell'inizio della lite, non vi è alcuna esclusione del nesso causale alla luce della documentazione sanitaria esaminata, ivi compresa la cartella clinica relativa al ricovero della Forte presso l'Ospedale Rizzoli, ma il perito afferma che trattasi di una frattura di femore su arto già leso da neoplasia tipo condrosarcoma. Orbene trattandosi di una riferita caduta è sempre opportuna che la dinamica venga verificata anche in virtù della preesistenza cfr perizia allegata alla produzione della compagnia di assicurazioni . Si è già detto che le risultanze istruttorie acquisite complessivamente valutate consentono di ritenere provata la dinamica allegata dall'attrice. Accertato il diritto di omissis al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza numero 184/86 della Corte Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute o danno biologico , in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto cfr Cass. Civ. 31.05.2003, numero 8827 Cass. Civ. 31.05.2003, numero 8828 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza numero 19057 del 12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte . Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite sentenza numero 26972/2008 , ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale , risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata. Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima , deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 numero 15373 . Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronunzia ha statuito che poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative come l'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti , vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” chiarendo che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'articolo 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto diuna previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali cfr Sentenza numero 12408 del 07/06/2011 . Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2018, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di Euro 98,00 aumentabile nell'ottica della personalizzazione fino ad Euro 144. Circa il quantum , può dunque riconoscersi a omissis per i danni in oggetto, tenuto conto dell'incidenza delle lesioni su di una situazione patologia pregressa e dell'iter clinico riabilitativo a ciò connesso, la somma di Euro 120,00 al giorno a titolo di ITT, e pertanto Euro 4.800,00 per inabilità temporanea parziale al 100% Euro 120,00 per giorni 40 ad essa va aggiunta la somma di Euro 3.600,00 per inabilità temporanea al 50% Euro 60,00 per giorni 60 e quella di Euro 1.800,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% Euro 30,00 per giorni 60 . Inoltre, il danno biologico - pari a 8,5 punti percentuali - alla stregua della predetta tabella tenuto conto dell'età di anni 33 di omissis nata il 07.10.1975 alla data del sinistro avvenuto il 22.01.2009 va stimato in un importo di Euro 18.847,00 media tra Euro 18.140,00 pari ad un danno biologico dell'8% ed Euro 19.554,00 pari ad un danno biologico del 9% . Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di Euro 29.047,00 Euro 10.200,00 per invalidità temporanea + Euro 18.847,00 per danno non patrimoniale permanente . I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla vittima del sinistro, e nel caso in esame, non stati offerti particolari elementi per una personalizzazione del danno non patrimoniale in oggetto, tenuto conto della circostanza che già il CUT ha valutato il danno in considerazione dell'incidenza dello stesso su pregressa situazione patologica. Né vi è incidenza dei postumi sulla capacità di lavori specifica della omissis . Non sono documentate in atti spese mediche. In definitiva all'attrice va riconosciuto, a titolo risarcitorio, il complessivo importo di Euro 29.047,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario lucro cessante subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. Cass., 10-3-2000, numero 2796 . Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione Cass. 27 marzo 1997 numero 2745 . Nella specie dunque la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attore quella risultante dalla devalutazione di Euro 29.047,00 al momento dell'incidente 22.01.2009 . Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 22.01.2009 all'attualità. Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Va accolta anche la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della Generali Italia s.p.a., risultando per tabulas la prova della sussistenza del rapporto assicurativo giusta copia polizza numero 0 omissis con decorrenza 30.08.2000 al 30.08.2010, e dalla quietanza di pagamento del 12.08.2008, versata in atti dal convenuto quietanza di pagamento e polizza responsabilità civile allegati alla produzione della convenuta e non oggetto di alcuna contestazione da parte della terza chiamata in causa, nonché visura camerale Generali Italia s.p.a. , nonché copia dell'appendice di polizza numero 0001/2001 emessa in data 08.10.2001, con la quale veniva rettificato il nome del contraente da Intimità Kids di omissis e Intimità Kids di omissis cfr allegato 4 memoria depositata da parte convenuta in data 29.05.2017 . Dunque emerge per tabulas che omissis quale titolare della ditta individuale Intimità Kids è subentrato nel contratto assicurativo stipulato con l'allora Intimità Kids di la cui polizza era ed è la numero omissis cfr certificato di attribuzione di partita Iva del 14.02.2001 dichiarazione di inizio attività del 14.02.2001 certificazione di subentro in attività commerciale del Comune di Pompei del 19.03.2011 appendice numero 0001/01 alla polizza numero omissis per la voltura contraente da Intimità Kids di omissis a Intimità Kids di omissis del 08.10.2001 numero 7 quietanza di premio del pagamento relativo alla polizza ricevuta della Generali Italia del 20.06.2016 relativa al premio versato per la polizza R.C. Valore Commercio numero omissis avente decorrenza dal 30.08.2000, contraente Intimità Kids di omissis tutti documenti allegati alla produzione di parte convenuta, ed in particolare alla memoria istruttoria depositata in data 29.05.2017 . L'evento dannoso oggetto di lite risulta poi tempestivamente comunicato alla compagnia di assicurazioni, come da denuncia di sinistro versata in atti. Nel caso in esame la garanzia non può ritenersi esclusa in base all'articolo 1.1. delle Condizioni di Polizza che prevedono che l'obbligazione di garanzia prestata dalla Società Generali opera in conseguenza di un fatto accidentale ed involontario . All'uopo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa cfr Cassazione civile sez. II, 31/01/2019, numero 2971 . Pertanto la clausola di polizza, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose. Nessuna allegazione e prova sussiste nel caso in esame in ordine ad una condotta dolosa dell'assicurato finalizzata a provocare l'evento. Dunque provata la legittimazione delle parti e la sussistenza della copertura assicurativa, avendone l'assicurato fatta espressa richiesta ai sensi dell'articolo 1917 comma II c.p.c.,, la Generali Italia s.p.a. va condannata al pagamento in via diretta in favore dell'attrice di tutte le somme per danno spese, e ctu che il omissis è tenuto a pagare in virtù della presente sentenza, e comunque a manlevarlo nei rapporti interni cfr Cass. 8622/2016, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l'assicuratore-assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle-mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3 . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 scaglione di riferimento da Euro 26.000, ad Euro 52.000,00 , con attribuzione al difensore antistatario. Si riconoscono le spese sostenute nella fase stragiudiziale per un ammontare complessivo di Euro 221,18, come da nota spese, mentre nulla si riconosce per la detta fase a titolo di onorari non essendo stata svolta attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla fase giudiziale secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 cfr Sez. Unumero civ., 10 luglio 2017, numero 16990. In merito va rilevato che, come ribadito di recente dal Supremo Collegio, Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali . Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico del convenuto. In virtù del medesimo principio di soccombenza, la Generali Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della terza chiamata in causa ex articolo 96,1. e 3. c.p.c. Dagli atti non emerge che i convenuti abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave se solo si consideri che si è resa necessaria attività istruttoria al fine di convalidare il nesso causale, alla luce della pregressa patologia da cui era affetta la omissis . P.Q.M. Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede - accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la responsabilità di omissis nel verificarsi dell'evento lesivo dedotto in lite ex articolo 2051 c.c., a condanna omissis al pagamento in favore di omissis della complessiva somma di Euro 29.047,00 oltre la rivalutazione e gli interessi, come in parte motiva. Sulla somma così ottenuta vanno applicati gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo. b condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.200,00 per competenze professionali ed Euro 843,66 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori di parte attrice per dichiaratone anticipo c pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico del convenuto d condanna la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in via diretta in favore dell'attrice, ai sensi del II comma dell'articolo 1917 c.c., di tutte le somme di cui ai capi a , b e c e condanna la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di omissis delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 5.000,00 per competenze ed Euro 239,00 per spese, oltre accessori come per legge.