La Cassazione nuovamente sconfessa la teoria del giudicato riflesso

Ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile l’adesione alla teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente.

Così la Sesta Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 31969/19, depositata il 6 dicembre 2019. Il fatto. Un’auto che aveva omesso la precedenza ad un incrocio, aveva colpito un motociclo, che a sua volta aveva anche se sarebbe meglio utilizzare il condizionale, avrebbe colpito una ulteriore auto. L’azione risarcitoria promossa dalla proprietaria della seconda auto nei confronti della prima aveva dato esito negativo sia in primo che in secondo grado. Il Giudice di Pace aveva motivato il rigetto con l’inattendibilità dell’unico teste escusso, che, tra le altre, aveva dichiarato che l’auto era stata danneggiata ad entrambi gli sportelli, laddove pacificamente il modello di auto prevede un solo sportello per lato. Il Tribunale ha confermato la sentenza di rigetto, escludendo altresì che alcun vincolo di giudicato esterno potesse essere applicato in virtù della sentenza resa in altro giudizio, relativo sì al medesimo sinistro ma a cui era rimasta estranea la proprietaria del veicolo che agiva come attrice nel presene giudizio. La danneggiata ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Ribadito il revirement di Cassazione, sentenza n. 18325/19. La Cassazione, respingendo il ricorso, ha anche colto l’occasione per ribadire il proprio nuovo orientamento sulla nozione di efficacia riflessa del giudicato anche detta giudicato riflesso” , che ha trovato esposizione nella precedente sentenza emessa quest’anno, ovvero la n. 18325 del 9 luglio 2019 . In tale decisione, erano stati anzitutto riassunti i due diversi indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio. Mentre un orientamento all’epoca minoritario e più risalente negava tale possibilità, quello più recente e maggioritario fino, appunto, alla predetta sentenza n. 18325/19 lo affermava. Tale orientamento si fondava sulla teoria del giudicato riflesso, elaborata dalla dottrina degli anni Sessanta e fatta propria dalla giurisprudenza. Secondo tale teoria, il giudicato ha una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa e una riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo ma che siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione su cui sia stato statuito nel processo . Nella sentenza in commento la Sesta Sezione ha ribadito come vi siano ragioni di ordini costituzionale che rendano non più sostenibile la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzio titolare del rapporto dipendente. Già la stessa dottrina che un tempo aveva avvallato tale teorica, d’altra parte, lo aveva poi abbandonato diversamente dalla Giurisprudenza , facendo prevalere dapprima la tutela del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione e poi, e a maggior ragione, il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 11 della Costituzione. Infatti, ha rimarcato la Sesta Sezione, facendo applicazione dell’efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio del convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l’altrui decisione resta quindi inter alios acta ”. Pertanto, ha chiarito la Cassazione, fuori dei casi codicisticamente previsti ovvero l’art. 1306 e l’art. 1595, comma 3, del codice civile, e l’art. 404 del codice di procedura civile non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato l’unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, documentale, considerando, cioè. Il giudicato come mero fatto storico.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 settembre – 6 dicembre 2019, n. 31969 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato che 1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto da R.G. confermando il rigetto della domanda risarcitoria, proposta contro UnipolSai S.p.a. e V.N. , per i danni subiti dalla sua autovettura a seguito del sinistro occorso in data 18/7/2012, allorquando il conducente dell’autovettura di proprietà della V. impattava ad un incrocio contro un motoveicolo che aveva la precedenza, scaraventandolo contro l’auto dell’istante. Il Giudice di pace aveva motivato il rigetto in ragione della inattendibilità dell’unico teste escusso e, dunque, della mancata prova del fatto posto a fondamento della domanda ciò in quanto detto teste aveva affermato circostanze neppure dedotte dall’attrice in citazione ossia che la strada da cui proveniva l’auto della V. era privata e presentava all’incrocio il segnale di stop ed aveva inoltre dichiarato che l’auto di parte attrice aveva riportato danni ad entrambi gli sportelli, laddove è notorio che, trattandosi di una Fiat 500, lo sportello per ciascun lato è uno soltanto. Il Tribunale ha respinto i motivi di gravame con cui si deduceva l’erroneità di tale valutazione, rilevando che il giudizio sulla attendibilità del teste è riservato al prudente apprezzamento del giudice del merito e, nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene una più che esaustiva motivazione in ordine ai detti aspetti, non messi seriamente in discussione nè dal punto di vista giuridico nè da quello fattuale dallo spiegato gravame . Ha poi osservato che il fatto che le circostanze suddette non fossero state neppure menzionate nell’atto di citazione era di per sé estremamente rilevante dal momento che, trattandosi di azione personale eterodeterminata, nella quale è il fatto costitutivo a individuare la domanda, la loro mancata allegazione impediva, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., l’accoglimento della domanda, in quanto fondata su circostanze emerse per l’appunto solo dalla prova testimoniale. Ha escluso inoltre, in risposta a richiamo operato da parte appellante in comparsa conclusionale , che alcun vincolo di giudicato esterno potesse nella specie produrre la sentenza resa in separato giudizio relativo allo stesso sinistro, al quale però l’odierna ricorrente era rimasta estranea. Il giudice d’appello ha invece accolto il gravame interposto dalla compagnia assicuratrice avverso la disposta compensazione delle spese, conseguentemente condannando l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio. 2. Avverso tale decisione R.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non svolgono difese nella presente sede. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 318 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che l’assunto secondo cui la difformità tra la dinamica dell’incidente descritta in citazione e quella provata avrebbe comunque impedito l’accoglimento della domanda viola entrambe le norme predette - l’art. 318 c.p.c. poiché la richiesta precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda non esclude che la domanda medesima, in corso di causa e alla luce delle risultanze istruttorie, possa essere corredata da circostanze di fatto secondarie che ne avvalorino la fondatezza, senza apportarne alcuna modifica - l’art. 112 c.p.c. poiché, nella specie, le ulteriori circostanze del sinistro, emerse dall’attività istruttoria e meramente esplicative di quelle allegate in citazione, non hanno determinato una modifica della domanda nè possono considerarsi quali elementi di identificazione oggettiva dell’azione proposta. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che il giudicato esterno relativo al medesimo sinistro formatosi su sentenza dello stesso tribunale che aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà di V.N. potesse spiegare efficacia riflessa in suo favore. Sostiene che, pur non avendo essa assunto la qualità di parte processuale in quel giudizio, non poteva disconoscersi che detto provvedimento giudiziale fosse idoneo a spiegare i propri effetti favorevoli nei confronti di terzi che, come essa ricorrente, fossero titolari di un interesse rispetto ai fatti ivi accertati. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere il tribunale, in accoglimento del gravame incidentale, condannato essa ricorrente al pagamento in favore della convenuta compagnia assicuratrice delle spese del primo grado di giudizio, riformando sul punto la decisione di primo grado, che tali spese aveva compensato. Sostiene che, trattandosi di decisione rimessa al potere discrezionale del giudice ed avendo sul punto il Giudice di pace reso adeguata motivazione, la sua mancata condivisione da parte del giudice d’appello non poteva giustificarne la riforma. 4. Il ricorso si espone ad un primo rilievo di inammissibilità in relazione al requisito di contenuto - forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Risulta invero gravemente carente l’esposizione sommaria dei fatti, ivi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653 . La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602 . Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie tali requisiti sono disattesi. La ricorrente si limita invero ad una sommaria descrizione del sinistro ma omette qualsiasi indicazione circa le difese della compagnia convenuta, le ragioni della decisione di primo grado, i motivi d’appello e le difese eventualmente svolte in quella sede dall’appellata, le ragioni della sentenza d’appello. 5. Anche i singoli motivi si espongono peraltro di per sé a rilievi di inammissibilità. 5.1. Nella esposizione del primo risulta invero anzitutto inosservato l’ulteriore requisito di specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda, posto anch’esso a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6. La censura invero ruota intorno al contenuto dell’atto introduttivo, che si assume in ricorso tale da non potersi predicare la ipotizzata radicale difformità, in punto di descrizione del fatto, da quella risultante dalla prova raccolta. Nel rispetto dell’onere suddetto, sarebbe stato pertanto necessario riportare, quanto meno per esaustiva sintesi, il contenuto dell’atto di citazione, nonché puntualmente indicare in quale sede processuale tale atto risulti consultabile. Oneri entrambi disattesi. È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame v. Cass. 16/03/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità v. Cass. 09/04/2013, n. 8569 06/11/2012, n. 19157 16/03/2012, n. 4220 23/03/2010, n. 6937 ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701 . 5.2. Il primo motivo si appalesa comunque inammissibile anche per la sua evidente aspecificità. 5.2.1. La ricorrente appunta invero le sue argomentazioni censorie solo su una della rationes decidendi esposte in sentenza, quella facente leva sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla rilevanza condizionante delle allegazioni fattuali nelle azioni dirette a far valere diritti c.d. eterodeterminati temi sui quali, per vero, mette conto precisare, il giudice a quo fornisce una ricostruzione del sistema estremamente restrittiva e non corretta, non potendosi certamente avallare l’affermazione secondo cui l’indicazione non offerta in domanda ma emersa dalla prova della disciplina della circolazione vigente nell’incrocio che ha costituito teatro dell’incidente rappresenti elemento idoneo a immutare radicalmente l’identità stessa del fatto costituivo della pretesa quale esposto in domanda che, pur descrivendo la stessa dinamica, aveva omesso qualsiasi indicazione al riguardo , trattandosi con evidenza di circostanza che vale solo a precisare contorni fattuali già delineati e che assume rilevanza solo sul piano della loro qualificazione giuridica. 5.2.2. Rimane però non attinta da alcuna critica l’altra e principale ratio decidendi, ossia quella che, in piena adesione alle motivazioni del primo giudice, ritiene non solo tale descrizione del luogo del sinistro ma anche e soprattutto le dichiarazioni circa le parti danneggiate dell’auto di parte attrice due sportelli laddove la vettura ne ha uno solo per fiancata , motivo di intrinseca non attendibilità del teste. Di modo che l’accoglimento dell’unica censura svolta con il motivo in esame non priverebbe comunque la sentenza dell’altra autonoma ratio idonea di per sé a giustificare la decisione di rigetto. 6. È inammissibile anche il secondo motivo, sotto diversi profili. 6.1. Risulta anzitutto anche per esso inosservato l’onere di specifica indicazione del documento richiamato quello cioè dal quale risulterebbe il giudicato esterno asseritamente intervenuto nelle more del giudizio di appello ed evocato in proprio favore in sede di precisazione delle conclusioni . La sentenza resa nel separato giudizio è richiamata del tutto genericamente, non essendone in alcun modo indicato il contenuto, nè tanto meno la sua localizzazione nel fascicolo processuale, in palese violazione anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. 6.2. L’inammissibilità del motivo è peraltro predicabile anche ai sensi dell’art. 360 - bis c.p.c., avendo il Tribunale deciso, sul punto, in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. La evocata nozione di efficacia riflessa del giudicato che fa riferimento ad un’efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato ha trovato invero, in passato, limitato riconoscimento con riferimento a casi nettamente diversi e non assimilabili a quello in esame. Essa presuppone, infatti, secondo detta giurisprudenza, un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente , il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa Cass. Sez. U n. 12/03/2008, n. 6523 e la necessità che sussista un rapporto di dipendenza fra situazioni giuridiche è stata ribadita da altri arresti di legittimità, là dove si è affermato che la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa Cass. n. 2137 del 2014 e là dove si è precisato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto Cass. n. 22908/2013 v anche Cass. 05/07/2019, n. 18062 . Nel caso di specie, l’esistenza di un siffatto nesso di pregiudizialità - dipendenza non è neanche dedotta trattandosi di danneggiato diverso sebbene per una catena causale riconducibile al medesimo sinistro , non poteva che imporsi la necessità di valutare ex novo la vicenda, nel rispetto dei principio del contraddittorio e del diritto di difesa, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare e graduare le responsabilità dei soggetti coinvolti, senza possibilità e senza ragione di estendere al nuovo giudizio gli esiti di un accertamento concernente unicamente la responsabilità per il danno riportato da soggetti diversi. Nè ricorre - nel caso - l’ipotesi dell’efficacia riflessa, nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio, del giudicato intervenuto fra danneggiato e conducente e/o proprietario del veicolo investitore, predicata da non pochi arresti di questa Corte cfr. Cass. n. 10017 del 2005, Cass. n. 1359 del 2012 e Cass. n. 4241 del 2013 , i quali hanno ravvisato nella posizione dell’assicuratore una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza Cass. n. 1359 del 2012 cfr. anche Cass. n. 4241 del 2013 che, peraltro, ha circoscritto l’esistenza del collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico all’ipotesi di avvenuta condanna del danneggiante assicurato e non di semplice affermazione della sua responsabilità . Mette conto al riguardo peraltro segnalare che, anche in tali limitati casi, la compatibilità costituzionale della nozione di giudicato riflesso è stata da ultimo sottoposta a profonda revisione critica e negata da Cass. 09/07/2019, n. 18325, alle cui ampie e qui pienamente condivise considerazioni può farsi rimando. Si è in tale arresto, infatti, tra l’altro evidenziato come siano ragioni di ordine costituzionale a rendere, n.d.r. ormai non più sostenibile, dopo che la giurisprudenza vi ha aderito per qualche decennio, la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. A questo proposito si deve prendere atto del fatto che la dottrina, a cui la giurisprudenza aveva inizialmente attinto per la recezione dell’istituto del giudicato riflesso, ha da lungo tempo, ed in particolare dagli anni settanta del secolo scorso, progressivamente abbandonato l’istituto in questione, facendo prevalere la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell’art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., ed in particolare nel principio del contraddittorio. Questa articolazione di principi costituzionali è incompatibile con un istituto, quale quello dell’efficacia riflessa, cui la giurisprudenza continua sovente ancora a fare riferimento . Facendo applicazione dell’efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l’altrui decisione resta quindi res inter alios acta . Si è dunque in tale arresto precisato che, esclusa la legittimità della nozione di matrice dogmatica di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato restano disciplinati dalle norme positive art. 1306 c.c. ed art. 1595 c.c., comma 3 art. 404 c.p.c. , e che all’infuori dei confini indicati non resta che l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico disciplina giurisdizionale del rapporto ma quale fatto storico risultante da un documento . 7. È infine inammissibile anche il terzo motivo, poiché manifestamente generico. Assume la ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe potuto sindacare la condivisibilità nel merito della compensazione delle spese del giudizi di primo grado, in quanto frutto di motivato esercizio del potere discrezionale riservato al relativo giudice. Non spiega però in virtù di quale norma o ragione sistematica tale potere di riforma sarebbe precluso al giudice d’appello, a fronte della proposizione - dato pacifico - di specifico motivo di gravame che della giustezza di tale decisione si doleva. L’eccentricità del motivo è per vero chiaramente disvelata dal riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sul regolamento delle spese operato nella sentenza di merito, evidentemente del tutto impropriamente richiamati per contestare il sindacato di merito operato invece dal giudice d’appello sulla decisione di primo grado. Il motivo in tali termini impinge in inammissibilità risultando palesemente disatteso il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione, a pena appunto di inammissibilità, de i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano , il quale comporta - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 . Mette conto in tal senso anche rammentare il consolidato principio di diritto affermato da Cass. 04/03/2005, n. 4741, seguito da numerose conformi e avallato da Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, secondo cui Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo art. 156 c.p.c., comma 2 . Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente , comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità come invece per l’atto di appello , debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo . 8. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.