Se l’assicuratore, ma non l’assicurato, eccepisce in tempo la prescrizione

L’assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.

Tale in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 31071/19, depositata il 28 novembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. Il giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento proposta dal proprietario di alcuni beni immobili per i danni subiti alle sue proprietà da una frana causata, si espone, dalla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento di una strada e di realizzazione di un parcheggio. Detti lavori erano stati commissionati dal comune. L’uomo conveniva in giudizio il comune e la provincia. La provincia, nel costituirsi, eccepiva l’avvenuta prescrizione e comunque negava la propria responsabilità il comune, invece, costituendosi, negò la propria responsabilità e in subordine chiamò in causa l’assicuratore, a cui chiedeva di essere tenuto indenne dall’eventuale condanna. L’assicuratore, da parte sua, si costituiva eccependo la prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento dei danni al comune e del diritto a chiedere l’indennizzo ad esso assicuratore ex art. 2952 c.c. che disciplina la prescrizione in materia di assicurazione” . Questi in sintesi i fatti, che il tribunale valutò escludendo la responsabilità della provincia e affermando quella del comune, che venne condannato a risarcire i danni, ma senza potersi avvalere della garanzia dell’assicurazione per il tribunale, infatti, l’eccezione di prescrizione sollevata da questa non era idonea a paralizzare la domanda verso il comune, mentre rilevava nei rapporti interni con lo stesso. La Corte d’Appello rigettò l’appello proposto dal comune sul punto, motivando che l’eccezione di prescrizione del comune era stata tardiva e l’ente non poteva giovarsi dell’eccezione sollevata dalla provincia la quale essendo stata ritenuta non responsabile, non era condebitrice solidale né di quella sollevata dall’assicurazione che rilevava solo nei rapporti interni con l’assicurato, e non nei confronti dei terzi danneggiati . Il ricorso in cassazione. In Cassazione il ricorso, trattato in pubblica udienza per il suo rilievo nomofilattico, è proposto con due motivi. Il primo motivo contesta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 183 c.p.c. e rileva che il tribunale dichiarò d’ufficio la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal comune, e senza sottoporre la questione alle parti medesime ma, osserva la Corte, il tribunale non avrebbe potuto non esprimersi, una volta sollevata l’eccezione da parte del comune, a nulla rilevando il silenzio delle altre parti sul punto, dal momento che la riserva per la parte non è prevista dalla legge con riguardo all’eccezione di tardività dell’eccezione di prescrizione, ma riguardo alla sola eccezione di prescrizione. Peraltro, osserva la Corte come, secondo giurisprudenza pacifica di legittimità, le nome che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali e dunque la loro violazione è sempre rilevabile dal giudice d’ufficio, dunque anche in caso di acquiescenza della parte legittimata a dolersene si cita per tutte l’ord. n. 16800/19 . La contestazione è altresì ritenuta infondata laddove rileva che il tribunale avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per consentire loro di discutere sulla questione della detta tardività, e ciò per due motivi in primis , tale eccezione già faceva parte del dibattito processuale , in secundis , la giurisprudenza ha varie volte statuito che quella della decadenza da una eccezione è una questione di tipo meramente processuale e dunque ad essa non si applica la previsione dell’art. 101 c.p.c. che al secondo comma prescrive il rispetto del principio del contraddittorio nel caso che il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio si citano in proposito Cass. n. 16049/18, n. 24312/17 e n. 15019/16 . Applicazione della norma per cui la prescrizione è eccepibile o dal debitore o dai terzi che vi abbiano interesse. Col secondo motivo il comune contesta la violazione degli artt. 1310, 2055, 2937 e 2939 c.c., e degli artt. 167 e 416 c.p.c., dolendosi della circostanza per cui sia in primo che in secondo grado è stato escluso che l’ente, pur incorso nella decadenza dell’eccezione, potesse giovarsi dell’eccezione sollevata per tempo dalla provincia e dalla compagnia assicuratrice. A sostegno della propria tesi, l’ente rileva che comune e provincia erano stai convenuti nel giudizio come coobligati in solido e che la loro posizione di coobligati solidali doveva essere considerata al momento della proposizione dell’eccezione e non al momento della decisione quanto all’assicuratore, questo aveva espressamente dichiarato di avere interesse a sollevare l’eccezione di prescrizione e nessuna parte aveva contestato tale sussistenza l’eccezione sollevata da un debitore coobbligato giova a tutti gli altri, ove questi possa essere pregiudicato dall’accoglimento della domanda verso gli altri si cita Cass. n. 6934/07 infine, afferma che se un coobligato solleva un’eccezione, gli altri non possono giovarsene solo se espressamente e contestualmente rinunciano ad avvalersene. Il motivo è respinto con riferimento ai rapporti con la provincia, mentre è accolto con riferimento ai rapporti con l’assicurazione. Per quanto attiene alla provincia, è presto detto essendo stata esclusa in radice la sua responsabilità - e dunque dovendosi considerare del tutto estranea a qualsiasi rapporto obbligatorio, non essendo né debitrice dell’attore, né creditrice del comune -, la sua eccezione è da ritenersi tamquam non esset , senza rilevanza alcuna, insomma e senza che possa porsi la questione di efficacia intersoggettiva dei suoi effetti . Prescrive infatti l’art. 2939 c.c. che la prescrizione infatti può essere eccepita o al debitore o dai terzi che vi abbiano interesse. Né la qualità del soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione può individuarsi nel momento in cui l’eccezione è proposta, ma solo al momento della decisione l’opposta conclusione non sarebbe possibile non solo per l’inesistenza di fondamenti normativi, ma anzi per l’applicazione del principio che vuole che, anche i fini dell’applicazione dell’art. 2939 cit., la qualità di debitore è individuata dalla sentenza, giammai dalla domanda attorea inoltre differentemente concludendo, otterremmo effetti insostenibili e cioè, tra gli altri, l’estinzione di un diritto di cui né il debitore né i creditori abbiamo invocato la prescrizione. Viceversa, il motivo è fondato con riferimento ai rapporti con l’assicurazione. La Corte osserva che in passato sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è divisa un orientamento più risalente escludeva che l’eccezione sollevata dal terzo potesse paralizzare l’azione verso il debitore che avesse rinunciato espressamente ad avvalersene, con la conseguenza che il debitore non poteva fare valere la propria pretesa verso il terzo sono citati i precedenti di Cass. n. 567/76 e, per l’estensione del principio alla rinuncia tacita, Cass. n. 5262/01, e SS. UU. n. 4779/81 . Un orientamento più recente invece rileva che l’art. 2939 c.c. non segna un confine netto tra il caso in cui l’eccezione di prescrizione è sollevata dal creditore del debitore e quella in cui è sollevata da terzi, dunque non si può concludere che il debitore che non la sollevi sia giovato solo nella prima ipotesi la categoria dei terzi interessati di cui all’art. 2939 c.c. non è omogenea spetta all’interprete valutare nel caso concreto se l’eccezione sollevata dal terzo giovi anche al debitore per stabilire se l’eccezione del terzo giovi anche al debitore principale bisogna guardare all’interesse del terzo, e, nel caso della solidarietà passiva che, osserva la Corte, non è il nostro caso , si è detto, vedere se dalla sopravvivenza del rapporto in capo al condebitore derivi un pregiudizio per il debitore solidale che ha sollevato l’eccezione e qui anche la Corte, come il ricorrente, fa riferimento alla sentenza n. 6934 del 2007, ma poi richiama anche altri provvedimenti di legittimità che hanno abbandonato il precedente orientamento, e cioè, l’ord. n. 17420/19 e la sentenza n. 15869/19 quest’ultima, in particolare, in motivazione rileva che l’art. 2939 c.c. tutela la categoria dei terzi interessati” che rilevano l’eccezione nel senso di evitare che nella loro sfera giuridica possa prodursi un effetto riflesso e pregiudizievole” dato dalla sopravvivenza del rapporto principale e che unico ostacolo in tal senso è quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale. Nel caso concreto, la Corte ritiene trovi applicazione detto più recente orientamento, sebbene l’assicurazione non sia coobbligata in solido con il comune. Infatti, spiega, l’assicuratore subisce un effetto riflesso e pregiudizievole dal permanere del debito dell’assicurato, debito che è presupposto giuridico dell’obbligo indennitario gravante sull’assicuratore . All’assicuratore della responsabilità civile, infatti, non è opponibile il giudicato formatosi nei confronti dell’assicurato solo se rimasto estraneo al giudizio si richiama Cass. n. 18325/19 . Ma, come è stato già rilevato dalle Sezioni Unite, se, e così è avvenuto nel caso de quo, l’assicuratore è chiamato in causa e non solo e non tanto contesta la validità e l’efficacia del contratto di assicurazione, ma anche la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’assicurato, si instaura un rapporto di c.d. litisconsorzio necessario processuale tra attore, convenuto e chiamato, nei cui confronti la sentenza di condanna è opponibile sono citati SS.UU. n. 24707/15 e SS.UU. n. 7770/16 . In sostanza, nel nostro caso, il Comune, se condannato, farebbe valere nei confronti dell’assicurazione il contratto ed in tal caso l’assicurazione subirebbe quel pregiudizio che legittima l’interesse dell’assicuratore a sollevare la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti interni, ma anche verso il creditore. La Corte dunque enuncia il principio come riportato in massima e rinvia il giudizio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al giudice dell’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 settembre – 28 novembre 2019, n. 31071 Presidente Sestini – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2000 C.M. convenne dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Reggello e la Provincia di Firenze, esponendo che - era proprietario di vari immobili, siti nell’abitato di , facente parte del territorio del Comune di Reggello - questi immobili erano stati danneggiati da un movimento franoso - il movimento franoso era stato causato dalla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento della sede stradale e di realizzazione di un parcheggio, commissionati dal Comune. Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti conseguenza dei fatti sopra descritti. 2. La Provincia si costituì, eccepì la prescrizione del diritto vantato dall’attore, e negò comunque la propria responsabilità. Il Comune si costituì, negò la propria responsabilità, ed in subordine chiese di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Nuova Maa assicurazioni che in seguito muterà ragione sociale in Milano Assicurazioni , che provvide a chiamare in causa. La Nuova Maa si costituì ed eccepì sia la prescrizione del diritto vantato dall’attore, sia la prescrizione del diritto all’indennizzo da questi reclamato, ex art. 2952 c.c 3. Con sentenza 3 ottobre 2006 n. 3417 il Tribunale di Firenze accolse la domanda nei soli confronti del Comune di Reggello negò la sussistenza d’una responsabilità della Provincia, e rigettò la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti del proprio assicuratore. Tale ultima decisione venne motivata dal Tribunale osservando che l’eccezione di prescrizione del diritto attoreo, sollevata solo dalla Nuova MAA, era inidonea a paralizzare la domanda attorea nei confronti del Comune, ma rilevava nel rapporto obbligatorio tra quest’ultimo ed il suo assicuratore della responsabilità civile. 4. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 22 giugno 2016 n. 1044, rigettò il gravame proposto su quest’ultimo punto dal Comune di Reggello. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ritenne che a il Comune aveva tardivamente sollevato la propria eccezione di prescrizione b il Comune non poteva giovarsi nè dell’analoga eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia perché, non essendo stata ritenuta responsabile, non poteva neanche ritenersi condebitrice solidale nè dell’analoga eccezione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile, perché rilevante unicamente nel rapporto interno tra assicuratore ed assicurato e non nel rapporto tra assicurato e terzo danneggiato c infine, ritenne la Corte d’appello che non vi fosse specifico motivo d’appello sulla questione dell’intervenuta o meno prescrizione del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2952 c.c 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Reggello con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria il solo C.M. . 6. Con ordinanza interlocutoria 17.10.2018 n. 26046 la causa, già fissata per essere discussa in Camera di consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c., è stata rinviata alla pubblica udienza sul presupposto del suo rilievo nomofilattico. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che la sentenza di primo grado, e consequenzialmente quella d’appello, sarebbero nulle per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 183 c.p.c Sostiene che il Tribunale rilevò d’ufficio che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune fosse tardiva, senza che nessuna delle parti si fosse doluta di tale tardività, e per di più lo fece senza sottoporre la relativa questione alle parti. 1.2. Il motivo è infondato. Una volta sollevata dal Comune convenuto l’eccezione di prescrizione, era potere-dovere del Tribunale verificarne l’ammissibilità in punto di rito e dunque stabilire se fosse stata correttamente e tempestivamente sollevata. Nulla rileva che nessuna delle parti si fosse doluta della tardività della suddetta eccezione, in quanto quel che la legge riserva all’iniziativa della parte è l’eccezione di prescrizione, non la controeccezione di tardività dell’eccezione di prescrizione. Aggiungasi, infine, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419-01 . 1.3. Infondata, altresì, è la doglianza in esame, nella parte in cui sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fissare un termine alle parti per discutere della questione della tardività dell’eccezione di prescrizione, e ciò per due ragioni. La prima ragione è che l’eccezione di prescrizione già faceva parte del dibattito processuale, sicché la questione della tempestività della sua proposizione era in essa necessariamente ricompresa. La seconda ragione è che, in ogni caso, la questione della decadenza da un’eccezione è questione di puro diritto processuale e l’art. 101 c.p.c., non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda o dell’eccezione Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018, Rv. 649531-01 Sez. 2, Sentenza n. 24312 del 16/10/2017, Rv. 645795-01 Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276-01 . 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1310, 2055, 2937 e 2939 c.c. nonché degli artt. 167 e 416 c.p.c Sostiene che erroneamente il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno escluso che l’amministrazione comunale, pur decaduta dall’eccezione di prescrizione, potesse giovarsi dell’analoga eccezione sollevata sia dalla provincia che dalla società assicuratrice. Sorregge tale affermazione coi seguenti rilievi a Comune e Provincia vennero convenuti come coobbligati in solido, sicché la loro posizione processuale di coobbligati solidali andava valutata al momento di proposizione dell’eccezione, e non al momento della decisione b l’assicuratore aveva espressamente dichiarato di avere interesse a sollevare l’eccezione di prescrizione, e nessuna delle altre parti aveva contestato la sussistenza di tale interesse c l’eccezione sollevata da un coobbligato giova a tutti gli altri, in tutti i casi in cui l’eccipiente possa ricevere pregiudizio dall’accoglimento della domanda attorea nei confronti dei condebitori richiama a tal fine la decisione di questa Corte, n. 6934 del 2007 d sollevata da uno dei coobbligati l’eccezione di prescrizione, gli altri non potranno giovarsene solo nel caso di espressa e contestuale rinuncia ad avvalersene. 2.2. Nella parte in cui sostiene che l’eccezione sollevata dalla Provincia avrebbe dovuto giovare anche al Comune, il motivo è manifestamente infondato. La domanda nei confronti della Provincia, infatti, è stata rigettata per totale insussistenza dell’elemento della colpa. La Provincia dunque, non era debitrice dell’attore, nè era creditrice del Comune a qualsivoglia titolo. La Provincia era un terzo estraneo sia al rapporto obbligatorio sorto tra danneggiato e danneggiante, sia a qualsiasi rapporto di rivalsa, regresso o garanzia rispetto al danneggiante. In quanto sollevata da un terzo estraneo, l’eccezione di prescrizione formulata dalla Provincia è da ritenersi tamquam non esset. Rispetto ad essa non si pone dunque alcun problema di efficacia intersoggettiva degli effetti, ma semplicemente di irrilevanza dell’eccezione. La prescrizione, infatti, può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse art. 2939 c.c. e non rientrando la Provincia nè nell’una, nè nell’altra categoria, essa non era titolata a sollevare quell’eccezione. Non condivisibile, poi, è la tesi dell’amministrazione ricorrente, secondo cui la qualità di soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione andrebbe valutata al momento della domanda, e non al momento della decisione. Questa tesi, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, cozza col fondamentale principio per cui la qualità di debitore , anche per i fini di cui all’art. 2939 c.c., è attribuita dalla sentenza e non certo dalla domanda attorea. Essa, inoltre, condurrebbe ad effetti paradossali che ne svelano l’insostenibilità tra gli altri, l’estinzione d’un diritto del quale nè l’effettivo debitore, nè i creditori di questi, abbiano mai invocato la prescrizione. 2.3. Nella parte in cui sostiene che l’eccezione sollevata dalla Nuova MAA avrebbe dovuto giovare anche al Comune, il motivo è fondato. Il problema posto dal ricorso è se l’eccezione di prescrizione sollevata dal garante del debitore, che non sia obbligato direttamente nei confronti del creditore, sia idonea a paralizzare la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del debitore principale. Tale questione in passato aveva visto dividersi la giurisprudenza di questa Corte. Un primo orientamento, più risalente, escludeva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l’eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo eccipiente Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976, Rv. 379211-01 il principio in seguito venne esteso anche alle ipotesi di rinunzia tacita all’eccezione di prescrizione Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773-01 Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478-01 . Secondo un orientamento più recente, invece a l’art. 2939 c.c., non stabilisce alcuna invalicabile linea di confine tra l’ipotesi in cui l’eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l’eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla b i terzi interessati di cui è menzione nell’art. 2939 c.c., costituiscono una categoria composita e non omogenea c è dunque compito dell’interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal terzo interessato giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente d per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo all’interesse di questi terzi, e l’eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale non è il nostro caso giova anche agli altri, se dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli all’eccipiente Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752-01 . Questi principi sono stati in seguito condivisi da altre decisioni, che hanno espressamente dichiarato di abbandonare il vecchio orientamento in particolare da Sez. 3, Ordinanza n. 17420 del 28.6.2019, e da Sez. 3, Sentenza n. 15869 del 13.6.2019. Nella motivazione di quest’ultima decisione, in particolare, si afferma che l’interesse tutelato dall’art. 2939 c.c., là dove consente ai terzi interessati di sollevare l’eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione e che l’unico limite al principio di ultrattività” dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo sia quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale. 2.4. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità a tale orientamento e che nel caso di specie ricorrano i requisiti da esso richiesti per l’ultrattività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, a nulla rilevando che questi non sia un coobbligato solidale del debitore principale. L’assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto riflesso e pregiudizievole nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell’assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell’obbligo indennitario gravante sull’assicuratore. All’assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell’assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, Rv. 654774-01 . Ma se l’assicuratore, come è avvenuto nel caso di specie, venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l’efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d’una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l’attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell’assicurato diviene opponibile anche all’assicuratore, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109-01 e Sez. U., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01 . Ne consegue che nel caso di specie l’assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sé e l’assicurato, ma anche nei rapporti tra l’assicurato e il terzo creditore. 2.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare il gravame del Comune di Reggello applicando il seguente principio di diritto l’assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente. 3. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di Cassazione - rigetta il primo motivo di ricorso - accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.