Scopre la bocciatura alla lettura dei “quadri” e si suicida: nessun risarcimento ai genitori dalla scuola

Respinta definitivamente la richiesta della madre e del padre di uno studente di scuola superiore. Impossibile, secondo i Giudici, addebitare anche solo in parte all’istituto scolastico la tragedia, nonostante sia stato appurato l’omesso avviso ai genitori della bocciatura del figlio.

L’amara scoperta della propria bocciatura arriva a scuola, assieme alla fidanzata e ai compagni, alla lettura dei quadri” finali. Lo studente non regge però l’impatto della brutta notizia, e poche ore dopo decide drammaticamente di togliersi la vita, ingerendo un liquido velenoso. A finire sotto accusa sono i docenti. Sotto i riflettori, però, non la mancata promozione, bensì l’omessa comunicazione anticipata allo studente e i suoi genitori. Questo dato, seppur acclarato, non è però sufficiente per ritenere la scuola colpevole anche solo in parte per la tragedia respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento avanzata dalla madre e dal padre del ragazzo. Cassazione, sentenza n. 27985/19, sez. III Civile, depositata il 31 ottobre . Tragedia. A ritenere priva di fondamento la pretesa risarcitoria avanzata dai genitori dello studente di scuola superiore, suicidatosi dopo aver appreso di essere stato bocciato, sono già i Giudici del Tribunale, seguiti poi dai Giudici della Corte d’Appello. In particolare, viene dato per certo che la famiglia del ragazzo non era stata preventivamente avvertita dell’esito finale negativo degli scrutini , contrariamente a quanto previsto dalla normativa ministeriale risalente al 2001, ma ciò non permette di addossare la colpa della tragedia alla scuola. Per i Giudici, difatti, i buoni rapporti tra il giovane e i suoi genitori e l’assenza di fattori di abituale disagio o stress nella personalità dello studente consentono di affermare che era estremamente bassa la possibilità che un insuccesso scolastico conducesse al suicidio solo perché non preannunciato alla famiglia . Avviso. La lettura proposta in appello è condivisa anche dalla Cassazione, che difatti respinge definitivamente la richiesta di risarcimento presentata dai genitori dello studente. I Magistrati del Palazzaccio” tengono però a fare ulteriori precisazioni, spiegando che non risponde a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita non rientra nel ‘rischio tipico’, che la norma secondaria ministeriale è volta a tutelare, il tragico evento verificatosi a seguito del mancato avviso della bocciatura ai genitori non rientra nello scopo della norma ministeriale violata l’impedire l’evento-suicidio del minore, essendo l’obbligo di avviso ai genitori volto piuttosto a consentire una più adeguata e serena preparazione del minore alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori . Inutile anche l’osservazione fatta dal legale della famiglia secondo cui l’omesso avviso della mancata promozione aveva determinato nei genitori e nello studente la certezza logica della promozione . Su questo fronte, difatti, i Giudici considerano tale dato ipotetico e non decisivo, poiché si tratta solo di una presupposizione , che cioè nella famiglia fosse sorto il fondato convincimento che lo studente sarebbe stato promosso, seppure con alcuni debiti formativi . Per i Magistrati, invece, dalla ricostruzione della tragedia è emerso che lo studente ha dovuto fronteggiare la mancata possibilità di ricevere un subitaneo supporto da parte della madre e dell’insegnante privato e in quei momenti c’è stato l’accidentale quanto fatale rinvenimento di un solvente chimico che egli ha ingerito e che ne ha provocato la morte.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 – 31 ottobre 2019, numero 27985 Presidente Travaglino – Relatore Valle Fatti di causa La Corte di Appello di Palermo, per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza del 08/02/2017, numero 00229, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la domanda risarcitoria di Vi. Anumero Be. Po. e Ma. Be., genitori di Da. Be., loro unico figlio ed alunno del secondo anno del liceo scientifico P. Ruggieri di Marsala, repentinamente suicidatosi il 16 giugno 2005, dopo avere appreso della mancata promozione all'anno successivo del corso di studi senza che la sua famiglia appunto Ma. Be. e Anumero Vi. Be. Po. fosse stata preventivamente avvertita dell'esito finale negativo degli scrutini, così come previsto dalla normativa ministeriale articolo 16 ordinanza del 25 maggio 2001, numero 90 . Avverso la pronuncia della Corte territoriale propongono ricorso Vi. Anumero Be. Po. e Ma. Be. articolandolo su cinque motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Liceo scientifico P. Ruggieri di Marsala. Resiste pure con controricorso AMISSIMA Assicurazioni S.p.a., terza chiamata in causa nei giudizi di merito. I ricorrenti e la parte pubblica hanno depositato memorie. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ., per grave illogicità e contraddittorietà della motivazione il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. penumero e dell'articolo 16 ord. ministeriale numero 90 del 25 giugno 2001 il terzo motivo è incentrato sull'omesso esame del fatto che l'omesso avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del Be. e nel ragazzo stesso la certezza logica della promozione il quarto mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ. per utilizzazione nella motivazione delle dichiarazioni di soggetto rese in procedimento penale in fase di indagini preliminari al P.M., senza contraddittorio, non reiterate in giudizio, a preferenza delle dichiarazioni rese nel giudizio civile infine il quinto mezzo afferma esservi omesso esame dei motivi di appello relativi all'asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante aliunde ossia dalle informazioni date nel corso dell'anno scolastico. Il primo motivo è infondato la sentenza in esame ha correttamente esaminato, in via prioritaria, il profilo relativo alla sussistenza o meno di nesso causale tra la condotta omissiva addebitata alla P.A., consistente nell'omesso avviso della bocciatura dello studente da inviarsi ai genitori dello stesso, riservando la eventuale, quanto non necessaria, nella specie disamina dei profili di colpa al prosieguo in termini, Cass. numero 21619 del 16/10/2007 . La motivazione, pertanto, resiste alla critica prospettata ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 cod. proc. civ. sulla base della stessa giurisprudenza regolatrice richiamata dalla difesa dei ricorrenti Sez. U numero 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 numero 23940 , secondo la quale La riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. . Il secondo mezzo è quello strettamente riguardante la violazione di legge. Si lamenta, specificamente, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, individuate negli artt. 40 e 41 cod. pen e nell'articolo 16 dell'ordinanza ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001. Le norme penali sopra richiamate disciplinano, come è noto, la fattispecie della causalità materiale tra condotta ed evento lesivo e ne è superflua in questa sede la riproduzione. L'articolo 16 dell'ordinanza ministeriale numero 90 del 2001 dispone Pubblicazione degli scrutini A norma dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale numero 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato non ammesso alla classe successiva , non qualificato , non licenziato . Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. È incontroverso, e comunque costituisce giudicato di merito si veda la pag. 5 dello svolgimento del processo della sentenza in esame, laddove si legge Reputava il giudicante che, pur essendosi accertata l'infrazione della norma secondaria che imponeva all'istituto d'istruzione di comunicare preventivamente alla famiglia dello studente l'esito del pubblicando scrutinio finale , che nella specie nessun avviso preventivo, in forma scritta, venne dato della mancata ammissione all'anno scolastico successivo al secondo ai genitori di Da. Be È altresì incontroverso che Da. Be. abbia saputo dell'esito negativo della valutazione del collegio dei docenti soltanto quando si recò a vedere, il 16 giugno 2005, presso la sede della propria scuola secondaria superiore, la pubblicazione dei risultati ossia i cd. quadri , in compagnia della sua ragazza e ivi apprese della propria bocciatura, alla presenza di altri compagni di classe e d'istituto. Costituisce parimenti circostanza acquisita che il giovane Be. abbia dapprima parlato a telefono con la madre e, quindi, non potendola raggiungere, in quanto questa era impegnata sul lavoro, si sia recato da solo, e di sua iniziativa, non potendo giovarsi di altro supporto immediato, presso l'abitazione dell'insegnante che gli aveva impartito lezioni private durante l'anno scolastico. Della imminente visita presso la sua abitazione l'insegnante privato era stato preavvisato dalla madre del Be. si tratta di circostanze fattuali, sulle quali non vi è contrasto tra le parti, riportate alla pag. 6 del controricorso della difesa erariale . Ivi giunto, non potendo essere ricevuto immediatamente dal proprio precettore, Da. Be., solo nel giardino dell'abitazione del proprio insegnante, ingerì il liquido, rilevatosi letale, contenuto in un recipiente rinvenuto sul posto. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, nella sentenza del giudice territoriale, il giudizio controfattuale, in relazione ad una vicenda caratterizzata da una drammatica sequenza di tragiche fatalità - ossia la ricostruzione ipotetica di quel che sarebbe accaduto, verosimilmente, se l'atto omesso fosse stato compiuto, e quindi se ai genitori del minorenne fosse stato preavvisato l'esito totalmente negativo dello scrutinio - sia stato correttamente effettuato. Sul punto giova osservare che la previsione della fonte secondaria articolo 16 della citata ordinanza ministeriale , relativa al preavviso dell'esito negativo della valutazione scolastica, è prescritta per i soli anni anteriori a quello in cui è tenuto l'esame di maturità, e, quindi, per i soli alunni ancora minorenni, e pertanto, si tratta di una norma volta a consentire che la notizia del mancato esito positivo dello scrutinio sia opportunamente filtrata dai genitori. La giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 23197 del 27/09/2018 afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non , conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi cd. probabilità quantitativa o pascaliana , la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi disponibili nel caso concreto cd. probabilità logica o baconiana . È, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte da ultimo Cass. numero 13096 del 24/05/2017 che In materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. prossima di rilievo nella verificazione dell'evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 , cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ. . Ciò posto si osserva quanto segue. La Corte di Appello di Palermo, prima di passare all'esame dell'eventuale connotazione di colpa del comportamento del personale docente, preposto all'invio dell'avviso di mancato superamento dello scrutinio di fine anno profilo, questo, che non verrà poi esaminato in concreto, in quanto ritenuto assorbito dalla ritenuta mancanza del nesso di causalità , non ha inteso effettuare il giudizio sulla sussistenza del nesso causale in soli termini di probabilità statistica, procedendo ad un esame delle circostanze del caso, e segnatamente dei buoni rapporti tra il giovane ed i suoi genitori e l'insussistenza accertata di fattori di abituale disagio o stress nella personalità dello studente Be., giungendo alla conclusione che fosse estremamente bassa la possibilità che un insuccesso scolastico conduca al suicidio sol perché non preannunciata alla famiglia . In proposito, va ulteriormente specificato, ad integrazione della pur corretta motivazione adottata dalla Corte territoriale, che nessuna delle regole causali di struttura i.e. la regolarità causale, l'aumento del rischio tipico e, nella specie, lo scopo della norma violata consentono di addivenire alla conclusione auspicata dai ricorrenti, volta che, sul piano della causalità generale disciplinata da regole scientifiche e/o statistiche 1 Non risponde a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita. 2 Non rientra nel rischio tipico , che la norma secondaria è volta a tutelare, il tragico evento verificatosi a seguito del mancato avviso della bocciatura ai genitori del minore 3 Non rientra nello scopo della norma violata l'impedire l'evento-suicidio del minore, essendo l'obbligo di avviso ai genitori sancito dall'ordinanza ministeriale volto piuttosto a consentire una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori. Parimenti, sul piano della causalità specifica i.e. della regola probatoria probabilità relativa - più probabile che non deve escludersi che la sequenza di fatti omesso avviso dell'esito scolastico - suicidio del minore possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica operante nel giudizio civile. Il terzo motivo è incentrato su omesso esame del fatto che il mancato avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia del Be. e nel ragazzo la certezza logica della promozione. Il mezzo, così come formulato, non riguarda un fatto decisivo sul quale le parti abbiano interloquito nel corso delle fasi di merito, bensì una presupposizione non in senso tecnico ossia che nella famiglia Be.-Po. fosse sorto il fondato convincimento che lo studente sarebbe stato promosso, sebbene con alcuni debiti formativi. La doglianza, giusta quanto sopra detto sulla nuova formulazione dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., è, pertanto, inammissibile. Il quarto motivo censura la sentenza per nullità, in quanto avrebbe utilizzato le dichiarazioni di persona l'Abbonato, ossia l'insegnante di recupero del giovane Da. Be. sentita a sommarie informazioni testimoniali nella fase delle indagini preliminari e pertanto inutilizzabili in via assoluta. L'impugnazione è destituita di fondamento, non tanto perché non sussista l'effettivo riferimento a dette dichiarazioni dell'Abbonato, persona suscettibile di assumere la qualità di imputato in altro procedimento penale - benché la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 62 cod. proc. penumero , sarebbe pur sempre circoscritta al solo ambito del processo penale, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità Cass. numero 9799 del 09/04/2019 Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. penumero è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile - ma in quanto, nell'economia complessiva della motivazione della Corte di Appello di Palermo, le dette dichiarazioni sono sostanzialmente irrilevanti, essendo relative a circostanze drammatiche quanto, peraltro, pacifiche, desumibili dallo svolgimento fattuale della vicenda, quali la mancata possibilità per il giovane di ricevere un subitaneo supporto da parte della madre e dell'insegnante privato, e l'accidentale quanto fatale rinvenimento di un solvente chimico. Il quinto mezzo afferma esservi omesso esame, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5 cod. proc. civ., dei motivi di appello relativi all'asserita esistenza della conoscenza della bocciatura derivante aliunde, ossia dalle informazioni date nel corso dell'anno scolastico. Esso è in parte infondato, in quanto non coglie la ragione del decidere della sentenza di appello, incentrata sull'insussistenza del nesso causale rispetto alla quale la conoscenza da altre fonti della prospettata bocciatura è ininfluente, ed in parte inammissibile, trattandosi di censura volta a ripercorrere complessivamente l'esame fattuale della vicenda, precluso in sede di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate in relazione all'eccezionalità delle questioni trattate anche in questa sede di legittimità Corte Cost. numero 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, numero 132 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, numero 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. numero 115 del 2002, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. rigetta il ricorso compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.