Per ottenere il risarcimento diretto dall’assicurazione occorre allegare l’intera documentazione medica

Ai fini di ottenere l’effetto favorevole di risarcimento dei danni in forma diretta dalla propria compagnia assicuratrice è imposto il rispetto di determinate formalità anche con riguardo al contenuto delle informazioni da rendere ad essa.

Così con l’ordinanza della Suprema Corte n. 25922/19, depositata il 15 ottobre. Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado con cui era stato rigettato l’appello avverso la decisione che non aveva accolto la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali per non aver la parte ottemperato all’istanza dell’assicuratore di fornire e integrare la documentazione medica richiesta ed ottenere così il risarcimento dei danni subiti alla propria persona a seguito di un incidente stradale. Necessaria allegazione dell’integrale documentazione medica. I giudici di merito ritenevano insufficiente la documentazione medica inviata, contenente solo uno stralcio della valutazione effettuata dal medico della parte lesa ed inoltre il ricorrente non ha provveduto ad integrarla entro i 90 giorni previsti ai fini della proposizione dell’azione. Hanno affermato dunque l’improcedibilità della domanda. Per i Giudici di legittimità il Tribunale ha correttamente espresso la propria motivazione. Infatti la richiesta suddetta di rendere informazioni all’assicuratore deve seguire un determinato iter anche sotto il profilo contenutistico e non solo sotto quello della forma. Questo perché per ottenere l’effetto favorevole di risarcimento in forma diretta dalla propria compagnia assicuratrice è imposto il rispetto di determinate formalità anche con riguardo al contenuto delle informazioni da rendere ad essa e non può risultare tale processo lacunoso e/o incompleto. Lo scopo è quello di incentivare la collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale e la regolazione dei rapporti tra le assicurazioni coinvolte, al fine di comprimere il più possibile il rischio di avviare un inutile contenzioso in materia di sinistri stradali. Per tali ragioni, poiché nel caso in esame il sopradetto onere di allegazione non è stato integralmente adempiuto, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 maggio – 15 ottobre 2019, n. 25922 Presidente Travaglino – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2017 M.V. e M.F. impugnano la sentenza del tribunale di Lecce, in funzione di giudice di appello, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.5.2017 con la quale è stato rigettato l’appello di M.F. avverso la sentenza che non ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali per non avere la parte ottemperato alla richiesta dell’assicuratore di fornire e integrare la documentazione medica richiesta, ex art. 148, comma 2 e 145 CdA, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria persona in un incidente provocato da un veicolo rimasto ignoto. Il ricorso è affidato a cinque motivi. La parte intimata ha notificato controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si deduce l’omesso esame di una circostanza decisiva, vale a dire la mancata prova circa l’invio o la ricezione della lettera successivamente - richiesta dall’assicuratore, in tesi contenente l’invito a produrre documentazione medica, nonché violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex art. 148 C.d.A., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata prova dell’invio o della ricezione della raccomandata contenente la prima richiesta. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5 che è stata inviata l’attestazione medica richiesta comprovante l’avvenuta guarigione con postumi, non considerata dai giudici di merito. Con il terzo motivo, connesso al primo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod.ass.ni, sull’assunto che non sia prescritta una forma specifica per l’attestazione da inviare alla compagnia assicuratrice, da ritenere sufficiente una volta che sia stata inviata. Con il quarto motivo si deduce erronea o falsa applicazione dell’art. 148 CdA con il quinto motivo si deduce erronea applicazione art. 91 CdA ex art. 360 c.p.c., n. 5. 1.1. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi. 1.2. I giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la documentazione medica inviata, contenente solo uno stralcio della valutazione effettuata dal medico della parte rimasta lesa, che oltretutto il ricorrente non ha provveduto a integrare entro 90 gg previsti ai fini della proposizione dell’azione. Pertanto hanno affermato la improcedibilità della domanda. 1.3. Le censure di cui ai motivi 1 e 3 e 5 sono inammissibili per quanto riguarda la denuncia di un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di un’impugnazione avverso una pronuncia d’appello pienamente confermativa della sentenza di primo grado pronunciata dopo la novella del 2012, senza alcuna specificazione e differenziazione dei motivi indicati nelle due pronunce cfr. Cass. 5528/214 . 1.4. Sotto il profilo della violazione della norma di cui all’art. 148 CdA il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 perché non considera la motivazione resa sul punto, riposta sull’esame della documentazione prodotta, ritenuta non idonea ad attivare l’intervento dell’assicuratore ex art. 145 CdA, in quanto priva delle attestazioni mediche di guarigione dell’assicurato e della sussistenza di postumi permanenti. La valutazione, in fatto, è oltretutto insindacabile in tale sede di giudizio di legittimità. 1.5. Il Tribunale, in definitiva, non ha peccato di eccessivo formalismo nell’interpretare la normativa de qua. 1.6. Appare del tutto giustificato che la richiesta debba seguire un determinato iter anche sotto il profilo del contenuto, e non solo della forma, delle informazioni da rendere all’assicuratore Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 24548 del 05/10/2018 . L’adempimento di determinate formalità, anche sotto il profilo del contenuto delle informazioni, ha una sua propria funzione poiché, risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire l’effetto favorevole di risarcimento in forma diretta dalla propria compagnia assicuratrice, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di determinate formalità anche con riguardo al contenuto delle informazioni da rendere ai fini liquidatori, che non può risultare lacunoso o incompleto. 1.7. L’interesse protetto dalla norma è di incentivare gli oneri di collaborazione tra le parti in via preventiva e stragiudiziale, e così anche la regolazione dei rapporti tra le assicurazioni coinvolte, ai fini della compressione del rischio di avviare un inutile contenzioso in materia di incidenti stradali. In più, la condizione di procedibilità dell’azione, lungi dall’operare quale sanzione processuale, rappresenta un impedimento temporaneo all’esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall’esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti, ed è quindi compatibile con il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017 . Tale procedura difatti non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato cfr. sentenza n. 180/2009 Corte Cost. . 1.8. Per altro verso, poi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte cfr. Cass. Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26792 , le disposizioni in esame corrispondono alla finalità di sottoporre le richieste risarcitorie del danno alla persona a un filtro preventivo di serietà , la cui determinazione, oltre che da parte del giudice, è rimessa alla valutazione dell’assicuratore in via preliminare e stragiudiziale cfr. anche Sez. 3 -, Sentenza n. 10816 del 18/04/2019 in motivazione, per quanto riguarda le lesioni alla persona micro-permanenti che, in base all’art. 139 CdA, come novellato nel 2012, richiedono un accertamento clinico strumentale obiettivo della stessa . 1.9. La condanna alle spese, infine, è giustificata dalla piena soccombenza, non essendovi spazio per diverse considerazioni. 2. Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.