Danno al terzo trasportato: l’assicuratore è obbligato in solido al risarcimento

In materia di responsabilità civile collegata alla circolazione di veicoli, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 23621/19 depositata il 24 settembre. Il caso. Il conducente e il proprietario del veicolo ricorrono in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato dichiarato il loro difetto di interesse ad impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della terza trasportata. In particolare, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 141 cod. ass. per non aver il Giudice considerato il loro diritto ed interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha escluso il corrispondente obbligo della compagnia assicuratrice a risarcire il danno subito dal terzo trasportato. Solidarietà imperfetta”. Ritenendo il motivo fondato, la Cassazione afferma che l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore del vicolo trasportante. L’assicuratore, infatti, in virtù di una solidarietà imperfetta imposta dalla legge, è tenuto in via solidale al pagamento del risarcimento del danno insieme ai soggetti ritenuti responsabili. Sulla scorta di tale principio, in sede processuale, il Giudice deve compiere ogni sforzo per consentire l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto ad essere risarcita. Pertanto, posto che al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore ad indennizzare il terzo, così come non può essere sottoposto a limitazione neppure l’interesse processuale dei responsabili civili ad ottenere la condanna in via solidale e dell’assicurazione, è indubbio, afferma la Corte, che i litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via solidale abbiano un interesse concreto a che l’azione diretta venga accolta anche nei confronti dell’assicuratore. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la sentenza al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 febbraio – 24 settembre 2019, n. 23621 Presidente Armano – Relatore Fiecconi I fatti di causa 1. Con ricorso notificato 15/11/2016 i ricorrenti in epigrafe specificati , rispettivamente conducente e proprietario di un veicolo che in tesi avrebbe provocato lesioni alla trasportata attrice mentre si accingeva a uscire dall’abitacolo della vettura, impugnano per cassazione la sentenza d’appello del Tribunale di Benevento n. 1240/2016, pubblicata il 3/5/2016, con la quale è stato dichiarato il loro difetto di interesse a impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della terza trasportata, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. Nel primo grado il Giudice aveva escluso l’obbligo della compagnia assicuratrice, convenuta in giudizio, di risarcire il danno alla terza trasportata,in solido con gli altri convenuti, sulla base della inopponibilità all’assicurazione convenuta, quale litisconsorte facoltativo, delle dichiarazioni stragiudiziali confessorie del conducente e del proprietario emergenti dal verbale di constatazione amichevole, essendo stata dall’assicurazione contestata la dinamica dell’incidente per come descritta dall’attrice e ammessa dagli altri litisconsorti convenuti in giudizio. 2. Il Tribunale, nel constatare la carenza di interesse dei convenuti a svolgere appello, riteneva che i convenuti avevano impugnato la sentenza non tanto per vedere esclusa la loro responsabilità nell’occorso, ma per sostituirsi alla terza chiamata nel dedurre la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice, nei confronti della quale neanche la terza trasportata aveva svolto appello incidentale. Inoltre, entrando nel merito della questione, confermava la pronuncia di primo grado, condividendo la tesi del giudice di Pace circa la mancata prova della riconducibilità del sinistro a un incidente stradale, sulla base di circostanze in atti acquisite, tra le quali vi erano le dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa ai medici del pronto soccorso. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno resistito con controricorso e all’udienza pubblica nessuno è comparso. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti conducente e proprietario del veicolo che in tesi avrebbe danneggiato la terza trasportata deducono la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 141 cod. ass. sull’assunto che non sia stato considerato il loro diritto e interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un corrispondente obbligo della compagnia assicuratrice a risarcire il danno subito dal terzo trasportato. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. In materia di responsabilità civile collegata alla circolazione di veicoli, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, prevista dal codice dell’assicurazione, trova ragione nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni - rinvenibile nel principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus cui si ispira tutta la normativa di settore - trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore del veicolo trasportante, tenuto in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell’occorso al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una solidarietà imperfetta stabilita ex lege a carico dell’assicuratore a tutela del diritto del danneggiato cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014 . 1.3. Il suddetto principio impone, in sede sostanziale, l’interpretazione delle norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, il diritto della quale ad essere risarcita non può essere nei fatti svuotato, e comporta, in sede processuale, che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per consentire l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto ad essere risarcita. 1.4. Lo stesso principio ha risvolti importanti nei rapporti tra gli obbligati solidali. Difatti al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere a sua volta negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore di indennizzare il terzo, indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore o della richiesta di manleva dell’assicurato. E così anche l’interesse processuale dei responsabili civili ad ottenere la condanna in via solidale dell’assicurazione a risarcire il danno non può essere soggetto ad alcuna limitazione, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato anche nei confronti dell’assicuratore con l’azione diretta ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 e ss., trasfusa negli artt. 140 e 141 cod. ass. v. Cass. Sez. 3, 3621/2014 . 1.5. È dunque indubbio che i litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via tra loro solidale abbiano un interesse concreto a che l’azione diretta venga accolta anche nei confronti dell’assicuratore, per non essere i soli tenuti a rispondere dei danni ove si dimostri provato che l’incidente sia riferibile alla circolazione del veicolo assicurato. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la sentenza ove, pronunciandosi anche nel merito, ha omesso l’esame di circostanze rilevanti e comunque si è limitata a valutare la congruità della sentenza di primo grado, pur non avendo acquisito il fascicolo di primo grado, in ciò trascurando l’esame delle prove per testi raccolte e dei referti medici e della CTU, dai quali si poteva desumere che l’incidente era avvenuto mentre la terza trasportata si stava accingendo a scendere dalla vettura, allorché il conducente era ripartito senza accorgersi che non aveva terminato la sua fase di discesa dall’abitacolo. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Qualora il giudice, dopo la statuizione di inammissibilità o declinatoria di giurisdizione o di competenza , con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare detta ulteriore statuizione. Conseguentemente, mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolge alla sola statuizione pregiudiziale, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta ad abundantiam nella sentenza gravata cfr. tra tutte, Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 . 3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono l’erroneità della pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., soprattutto con riferimento al rilievo preliminare di difetto di interesse. 3.1. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso. 4. Conclusivamente il ricorso viene accolto con riferimento al primo motivo, mentre viene dichiarato inammissibile con riguardo al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.