Lesioni permanenti a seguito di un incidente, niente risarcimento per la matrigna del danneggiato

Riconosciuto il diritto del terzo trasportato ad un adeguato ristoro economico per le gravi ripercussioni riportate dopo un incidente stradale. Riconosciuto il risarcimento anche per il padre ed il fratello. Respinta invece la richiesta presentata dalla seconda moglie del padre.

Automobile coinvolta in un brutto incidente stradale. A subire le conseguenze più gravi, però, non è il conducente, bensì il passeggero, che si ritrova con una invalidità permanente del 48% ed una lesione della capacità lavorativa specifica del 3%. Sacrosanto il suo diritto ad un adeguato risarcimento, una volta appurata la piena responsabilità dell’uomo alla guida. Ristoro economico anche per il padre e per il fratello. Esclusa, invece, ogni pretesa da parte della matrigna, cioè la seconda moglie del padre Cassazione, sentenza n. 22741/19, sez. III Civile, depositata oggi . Danno. Ricostruito l’episodio, cioè l’incidente stradale, e accertata la responsabilità del conducente della vettura coinvolta, viene riconosciuto il diritto del passeggero – che ha riportato lesioni gravi – ad ottenere un adeguato ristoro economico. Accolte allo stesso tempo anche le richieste risarcitorie presentate dal padre e dal fratello. Resta ancora aperto il fronte del quantum risarcitorio. Ciò perché, come sostenuto dalla parte lesa, in appello si è omesso di procedere a distinta liquidazione del danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica . In sostanza, secondo i Giudici della Cassazione, bisogna applicare il principio della doppia liquidazione, che differenzi sempre il danno cosiddetto passato da quello cosiddetto futuro . Ciò comporta che sino al momento della liquidazione il lucro cessante si è già verificato e deve essere accertato, seppure con criterio probabilistico ricostruendo cioè i redditi da considerare definitivamente perduti perché senza l’evento di danno sarebbero stati acquisiti mentre solo dopo la liquidazione andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all’età della stessa al momento in cui si compie l’opera di capitalizzazione . E nella liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, qualora si utilizzi quale parametro la tabella attuariale del 1922, dovranno apportarsi due correttivi , cioè quello inerente all’aspettativa di vita e quello afferente alla percentuale di riduzione per capitalizzazione anticipata . Legame. Chiuso definitivamente, invece, il fronte relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dalla matrigna della parte lesa. Già i Giudici di merito avevano ritenuto decisiva la carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo , a prescindere dal legame parentale , tra la donna e il figlio del marito. Identica posizione assume ora la Cassazione, respingendo definitivamente l’ipotesi di un ristoro economico indiretto per la figura della matrigna. In sostanza, i giudici ritengono condivisibile la decisione pronunciata in Appello, laddove si è vagliata la relazione parentale e si è esclusa, in fatto, la prova dell’assunzione in concreto del ruolo di madre da parte della donna. Non basta, secondo i giudici, la qualifica di madre per ritenere esistente un legame affettivo apprezzabile tra la vittima dell’incidente e la seconda moglie del padre .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 giugno – 12 settembre 2019, n. 22741 Presidente Travaglino – Relatore Porreca Considerato che Gi. Mi. conveniva Lu. Sa. e la RAS assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti a causa di un incidente stradale occorso mentre viaggiava, quale trasportato, a bordo di un'autovettura di proprietà del primo e assicurata con la seconda intervenivano in giudizio volontariamente Ra. e Salvatore Mi., padre e germano dell'attore, nonché An. Pi. Ma., nuova moglie del primo, chiedendo il risarcimento dei correlati danni patiti anch'essi in ragione delle gravissime lesioni cagionate al congiunto il tribunale, dichiarata l'esclusiva responsabilità di Sa. nella causazione del sinistro, accoglieva le domande avanzate, salvo che per quella di Pi. Ma., accertando, in particolare, un'invalidità permanente del 48% e una lesione della capacità lavorativa specifica del 35% la corte di appello, pronunciando sui distinti e poi riuniti gravami di Gi. Mi. e Ra. Mi., quest'ultimo nella qualità di unico erede di An. Pi. Ma. nelle more deceduta, li rigettava, ferma una rideterminazione delle somme residue al netto del versato, oggetto, le stesse, di rivalutazione monetaria osservava la corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, che correttamente il tribunale aveva liquidato il danno da capacità lavorativa specifica capitalizzando la perdita in applicazione della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie della Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali di cui al r.d. n. 1403 del 1922, sulla base del reddito lordo e dell'età del danneggiato al momento del sinistro, senza distinguere, pertanto, un danno patrimoniale passato sino al momento della decisione e un danno futuro, poiché questa doppia determinazione avrebbe dovuto operarsi solo qualora la vita effettiva della vittima avesse già superato, come non era accaduto nella fattispecie, il limite anagrafico risultante dai parametri del suddetto regio decreto evidenziava, inoltre, che il tribunale non aveva operato la riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, con ciò attualizzando il computo fondato sulla previsione del 1922 quanto al danno allegato dalla Pi. Ma., la corte di appello ribadiva carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo che potesse superare la carenza di un vincolo parentale conseguente alla circostanza che la deducente deceduta era la matrigna del macroleso avverso questa decisione ricorrono per cassazione Gi. Mi. e Ra. Mi., quest'ultimo nella qualità di unico erede di An. Pi. Ma., articolando tre motivi e depositando memoria resiste con controricorso la Allianz s.p.a., già RAS assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese Lu. Sa., già contumace nei gadi di merito Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, cod. civ., e del r.d. n. 1403 del 1922, poiché la corte di appello avrebbe errato omettendo di procedere a distinta liquidazione del danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa specifica, ovvero - determinando il danno sino alla decisione, quale perdita già subita, e il danno futuro, quale perdita destinata a maturare probabilisticamente nel corso degli anni a venire della vita della vittima, - avvalendosi, in tesi, solo per quest'ultimo la tariffa del 1922 che, però, - per un verso era inapplicabile perché implicitamente abrogata, e per altro verso, se utilizzata, da aggiornare, in quanto risalente, sia quanto all'aspettativa di vita, di 54,9 anni mentre, secondo le tavole di mortalità dell'ISTAT del 2014, era di 80,281 anni per i maschi sia, infine, quanto al tasso di capitalizzazione anticipata, da escludere del tutto per il danno passato e, per il danno futuro, non calcolabile con una percentuale di fruttuosità del denaro al 4,5%, laddove, al momento della decisione, nel 2017, essa era largamente inferiore visto il tasso legale degli interessi e quello conseguente a investimenti in titoli a reddito fisso con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiché la corte di appello avrebbe mancato di vagliare, in specie presuntivamente, il legame fattuale affettivo della Pi. Ma. con il Mi., nonché le personali sofferenze fisiopsichiche in uno allo sconvolgimento della vita conseguito all'incidente, per la costante necessità di assistenza del macroleso, e, al contempo, posto il ruolo di madre che aveva assunto dopo le seconde nozze con il padre della vittima avute nel 1987, molti anni prima dell'incidente occorso nel 2003 con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., 2, 3, 29, 30, Cost, poiché la corte di appello avrebbe errato ancorando il rigetto della domanda di Pi. Ma. alla mancanza di convivenza al momento dell'evento e fino allo stesso, posto che avrebbe dovuto ritenere sufficiente la comunanza di vita e affetti ovverosia lo stabile legame di vita, senza preclusioni evinte da un concetto formale di famiglia Rilevato che 1. preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del controricorso formulata in memoria da parte ricorrente, posto che dall'allegato 3 allo stesso, emerge la sussistenza dei poteri per il conferimento del mandato difensivo parte controricorrente ha fatto riferimento e prodotto l'estratto delle disposizioni statutarie sociali da cui emerge l'attribuzione dei poteri in parola, e la rispondenza di questi a tali previsioni non è stata idoneamente censurata più in generale si deve ribadire il principio di diritto consolidato Cass., 30/08/2018, n. 21403 secondo cui in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa Cass., Sez. U., 01/10/2007, n. 20596 in base a tale principio di diritto, si configura un onere di chi agisce qualificandosi come rappresentate legale della persona giuridica di fornire l'indicazione della fonte del potere di rappresentanza legale, al quale non si accompagna il relativo onere di dimostrazione detta indicazione determina l'onere di chi contesti l'esistenza del potere rappresentativo di dimostrare che l'allegazione non trova riscontro nella fonte indicata, in quanto soggetta a pubblicità legale 2. nel merito cassatorio, il primo motivo è fondato la corte territoriale, come anticipato in parte narrativa, ha ritenuto di avallare la decisione di prime cure, in punto di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, sulla base di due rationes decidendi a l'applicazione del r.d. n. 1402 del 1922 a tal fine è stata giustificata, nel caso, dal fatto che al momento della liquidazione - e anche al momento della decisione di secondo grado - la vita effettiva del danneggiato non aveva superato i limiti anagrafici considerati dallo stesso testo normativo in altri termini, come argomentato anche nel controricorso, la vittima, nata nel gennaio 1964, al momento della sentenza del tribunale, dicembre 2011, aveva 47 anni, e al momento della sentenza della corte di appello, ottobre 2017, aveva 53 anni, essendo pertanto lontano dal limite di età, di 80 anni, valutato dalla tabella, riportata nella tavola I del suddetto regio decreto, ai fini del coefficiente di capitalizzazione, nell'ipotesi di 16,420 rispetto all'età di 39 anni avuta dalla vittima al momento del sinistro b la necessaria attualizzazione della tabella in parola, era stata effettuata senza applicare una riduzione riferibile allo scarto tra vita lavorativa e vita effettiva usualmente tra il 10% e il 20% alla prima ratio è sottesa la logica per cui fin tanto che la vita probabile presa in considerazione è superiore a quella effettiva, il complessivo computo attuariale, che assume come riferimento temporale iniziale il tempo dell'incidente, escluderebbe la possibilità di sezionare un danno passato solo nel caso opposto, quindi, dovrebbe operarsi una doppia liquidazione, distinguendo inevitabilmente tra danno cd. passato e danno cd. futuro alla seconda ratio è sottesa la logica per cui posto che le tabelle richiamate sono state elaborate sulla base della probabile intesa come media vita fisica, e visto che quest'ultima è notoriamente maggiore di quella lavorativa che costituisce, invece, il termine di riferimento della voce di danno in liquidazione, dovrebbe essere individuata una percentuale di abbattimento il mancato calcolo di quest'ultima finirebbe per realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922, costruite, come si sta per analizzare più diffusamente, supponendo un tempo medio di sopravvivenza inferiore a quello registrato dall'attualità queste ragioni decisorie si rifanno ad alcuni indirizzi di questa Corte in parte evocati dalla sentenza qui impugnata in particolare viene menzionata, quale sentenza più risalente, Cass., 18/11/1997, n. 11439, secondo cui il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato, deve subire un correttivo allorché nelle more del giudizio quel limite - calcolato con riferimento alla età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso - venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita è dovuta. In tal caso [ ] dovranno operarsi due liquidazioni la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile la seconda, invece in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi in realtà questo arresto, in motivazione, richiama, in termini, Cass., 28/11/1988, n. 6403, che a sua volta risulta conforme a Cass., 30/10/1980, n. 5850 si tratta di un indirizzo che, in chiave latamente prospettica, ha costituito l'evoluzione di quello secondo cui nel caso di morte della persona danneggiata nel corso del giudizio risarcitorio, per causa sopravvenuta indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni futuri va fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato cfr. Cass. n. 437 del 1967, Cass., n. 1059 del 1959 l'orientamento qui in rilievo, poi, ha registrato ulteriori conferme Cass., 23/05/1996, n. 4756, e Cass., 11/06/1998, n. n. 5795, hanno cassato sentenze di merito che, ritenendo preclusa la possibilità di una doppia liquidazione, a seguito del raggiungimento da parte del danneggiato, nelle more del giudizio, dell'età ipotizzata come presumibile in base ai parametri di cui al r.d. n. 1403 del 1922, avevano finito col liquidare alla stregua di un danno futuro quello che era già divenuto danno attuale, negando qualsiasi risarcimento per il danno futuro riconducibile al periodo di maggiore sopravvivenza del danneggiato rispetto a quello pronosticato in base ai parametri adottati come si esprime la pronuncia del 1996 queste ultime parole rendono ancor più evidente che il criterio della doppia liquidazione nasce per evitare che una piana trasposizione applicativa delle previsioni contenute nel regio decreto del 1922, riferite alla diversa fattispecie della costituzione di rendita vitalizia, fosse foriera di irragionevoli distorsioni nel giudizio risarcitorio in cui di esse si andava a fruire per disporre di un metodo obiettivo di liquidazione del danno in questione in questo modo può meglio spiegarsi, in ottica evolutiva, il presupposto cui si andava ad ancorare la doppia liquidazione, ossia quello, ribadito dalla corte territoriale nella sentenza qui censurata, per cui essa si rendeva necessaria quando l'età effettiva, superando quella presa a parametro dal regio decreto, rendeva quest'ultimo irragionevolmente applicabile senza correttivo l'arresto del 1997 sopra ricordato, risulta richiamato, dieci anni dopo, da Cass., 11/07/2017, n. 17061, che lo accomuna anche a Cass., 24/07/2012, n. 12902 ma le decisioni del 2012 pag. 15 e del 2017 pag. 19 affermano la necessità di distinguere il danno passato , costituito dalla flessione reddituale effettivamente subita dal danneggiato che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro fino al momento della decisione, trattandosi di danno non futuro bensì attuale, e il pregiudizio cd. futuro, rappresentato dall'ipotetica contrazione economica che la vittima andrà verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch'essi probabilisticamente la doppia liquidazione, quindi, in questi arresti, non risulta più ancorata al presupposto dell'età effettiva che superi il limite anagrafico del regio decreto del 1922 il principio della doppia liquidazione, che differenzi sempre il danno cd. passato da quello cd. futuro, è stato affermato ancora, in particolare, da Cass., 30/04/2018, n. 10321 pagg. 9-11 , e Cass., 12/04/2018, n. 9048 pag. 15 questo principio, da considerare dunque consolidato, va ribadito, atteso che in ogni caso 1 sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti , mentre 2 solo dopo la liquidazione e sarà tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe più prodotto reddito lavorativo Cass., n. 10321 del 2018, cit., pag. 10 andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione per la determinazione del reddito di base è utilizzabile l'art. 137, codice delle assicurazioni private, infatti richiamato dalla corte territoriale pag. 4 senza che risulti sul punto neppure specifica censura sul punto, la decisione risulta quindi erronea e dev'essere cassata 3. la sentenza impugnata risulta viziata anche sotto altro profilo la giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente e univocamente chiarito Cass., 14/10/2015, n. 20615, Cass., 28/04/2017, n. 10499, Cass., 28/09/2018, n. 23468 che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché a sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5% b i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi negli studi si è esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni è, in base alla tabella del 1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 [anch'esse notoriamente da aggiornare in aumento] vi sarebbe un coefficiente di 54,64 per gli uomini - con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni - e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni c le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, per le quali ultime essa è maggiore d la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale, e il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali CNAS, ovvero l'ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto , e della sua sostituzione dapprima dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale 1933 , e quindi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS , e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale il profilo sub c nel cado qui in scrutinio è attenuato dal fatto che si ha riguardo solo a un maschio il profilo sub e potrebbe ritenersi superabile dalla considerazione che il regio decreto in discussione viene utilizzato come parametro e non come prescrizione normativa restano però le due non superabili criticità di fondo sarà necessario, cioè, aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita, e, al contempo, diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l'anticipata capitalizzazione la corte territoriale ha chiarito pagg. 6-7 di non aver apportato alcuna riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ma con ciò ha corretto solo la prima delle due distorsioni individuate nella liquidazione equitativa del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, qualora si utilizzi, quale parametro, la tabella attuariale di cui al r.d. n. 1403 del 1922, dovranno apportarsi motivatamente due correttivi, quello inerente all'aspettativa di vita e quello afferente alla percentuale di riduzione per capitalizzazione anticipata 4. il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili in alcuni precedenti, anche recenti, di questa Corte si fa riferimento alla possibilità di presumere la prova del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti dall'esistenza dello stretto legame di parentela riferibile alla famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - bensì sull'assenza di legame affettivo tra i familiari stessi e la cd. vittima primaria nonostante il rapporto di parentela Cass., 19/11/2018, n. 29784 nell'arresto appena menzionato, peraltro riferito a un infortunio mortale, sul lavoro, si evidenzia incidentalmente in motivazione pag. 8 che solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare es. nonni, nipoti, genero, nuora è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico si tratta di un indirizzo da ritenere risalente a Cass., 23/06/1993, n. 6938, e ribadito in Cass., 16/03/2012, n. 4263 da questa impostazione dissente esplicitamente Cass., 20/10/2016, n. 21230 in cui la pronuncia da ultimo richiamata è riferita per mero errore materiale all'anno 2014 invece che 2012 , che ha condivisibilmente constatato come la lesione della sfera affettiva familiare possa prescindere dalla convivenza, che, nel caso, assume rilievo piuttosto come elemento utile alla quantificazione del danno conf. Cass., 07/12/2017, n. 29332 ad intendere che la convivenza, per un verso, se sussistente, costituisce indice presuntivo del pregiudizio non patrimoniale da lesione, definitiva o meno, dell'originaria esplicazione del rapporto parentale v, da ultimo, Cass., 24/04/2019, n. 11212, Cass., 31/01/2019, n. 2788 , per altro verso, se mancante, non esclude la diversa prova, anche altrimenti presuntiva, del danno in parola, per poi riflettersi ragionatamente sull'entità della liquidazione come del resto accade anche nell'ipotesi di componenti della famiglia nucleare che abbiano cessato la coabitazione cfr. in una fattispecie relativa a madre e fratelli, Cass., 15/02/2018, n. 3767 deve pertanto ritenersi che si tratterà sempre di un'adeguata valutazione dell'incarto processuale e corretta sussunzione delle risultanze nelle fattispecie normative cfr. Cass., 05/07/2017, n. 16514, pagg. 5-7 , senza preclusioni di sorta quanto al concetto di famiglia naturale largamente recepito dall'art. 29 della Costituzione Cass., n. 29332 del 2017, cit. nella fattispecie in scrutinio, la corte territoriale ha vagliato la relazione parentale ma ha escluso, in fatto, la prova della sussistenza dei fatti affermati a cominciare dall'assunzione del ruolo di madre allegata da parte ricorrente, che, infatti, non si riporta a specifiche istanze di prova se non all'indicazione della qualifica di madre nella riportata cartella clinica, da sola, però, oggettivamente ambigua e come tale inidonea a sostanziare un omesso esame decisivo né, pertanto, il presupposto per un errore di sussunzione nella fattispecie legale al riguardo è opportuno rimarcare che alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, introdotta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da interpretarsi come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile - con ipotesi che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. dando luogo a nullità della sentenza - solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili , ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 Cass., 12/10/2017, n. 23940 la corte di appello non ha escluso l'astratta ipotizzabilità del pregiudizio per carenza di convivenza, ma ha complessivamente valutato pagg. 10-11 che le risultanze istruttorie non permettevano di concludere nel senso del legame affettivo apprezzabile, ai fini in parola, tra la vittima già ventitreenne al momento delle seconde nozze avute dal padre con la deducente nel 1987, sedici anni prima dell'incidente, il tutto a fronte di emergenze documentali contrarie alla possibilità di ipotizzare una convivenza a fronte di ciò residua solo un tentativo di rilettura istruttoria in questa sede inammissibile, proprio perché il danno non patrimoniale dei congiunti -tale potendo essere anche quello subito dalla nuova moglie del padre della vittima cd. primaria - dev'essere non solo allegato ma anche provato cfr., sulla portata generale del principio, da ultimo, Cass., 28/02/2019, n. 5807 la suddetta prova potrà essere offerta pure a mezzo di presunzioni e senza preclusioni derivanti dalla mera assenza di convivenza, fermo rimanendo, al contempo, che gli indici presuntivi, in uno alla loro corretta valutazione e sussunzione nel relativo regime legale, costituiscono pur sempre un momento differente dalla mera allegazione dello status in parola P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Napoli perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.