Sinistro stradale: il massimale assicurativo è rilevabile d’ufficio dal giudice

Il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce limitato, per volontà di legge, con la conseguenza che il relativo limite massimale, entro cui è tenuta la compagnia di assicurazione, valendo a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato .

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16148/19, depositata il 17 giugno. La vicenda. In qualità di eredi della madre, le appellanti proponevano ricorso avverso la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata, perché improcedibile, la domanda delle stesse effettuata nei confronti della società di assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte della madre stessa a seguito di un incidente stradale, essendo terza trasportata nell’auto di proprietà e condotta dal figlio, auto sprovvista in quel momento di regolare copertura assicurativa. La Corte territoriale accoglieva il gravame e condannava in solido il conducente della vettura e la compagnia di assicurazione. Avverso tale decisione, quest’ultima propone ricorso per cassazione, sostenendo che, pur essendo il massimale previsto dall’art. 21 l. n. 990/1969 ed essendo applicabile d’ufficio, essa aveva precisato che l’esposizione dell’impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente all’epoca del sinistro e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione, condannando la società ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale medesimo. La rilevabilità del limite massimale. Al riguardo, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità, occorre ribadire che, in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nell’ipotesi ex artt. 19 e 21 l. n. 990/1969, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce limitato, per volontà di legge a ciò consegue che il relativo limite massimale, entro cui è tenuta la compagnia di assicurazione, rappresentando un elemento di configurazione e delimitazione in termini legali del suddetto diritto, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato . Inoltre, la S.C. precisa che, i decreti modificativi dei limiti dei massimali di legge indicati nella tabella richiamata dal suddetto art. 21, presentano natura di atti normativi e si presumono conosciuti dal giudice, dunque non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. Sulla base di tale principio, il motivo di ricorso viene accolto dai Giudici di legittimità, i quali cassano la sentenza con rinvio della causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 dicembre 2018 – 17 giugno 2019, n. 16148 Presidente Frasca – Relatore Scrima Fatti di causa D.B.M. , Di.Be.Mi. , D.B.P. , D.B.A. , Di.Be.Ro. e D.B.R. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13781/2011, depositata il 20 dicembre 2011, con la quale era stata rigettata perché improcedibile , con compensazione delle spese, la domanda dalle medesime proposta, nella qualità di eredi della madre, D.A. , nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Campania, e d.B.C. , fratello delle attrici, volta alla condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale derivante dalla morte della D. , deceduta a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi in data omissis , allorché, mentre si trovava in qualità di trasportata nell’auto di proprietà e condotta dal figlio C. , detta auto, all’epoca sprovvista di regolare copertura assicurativa, a causa di una errata ed imprudente manovra del conducente, dopo aver tamponato un veicolo fermo in sosta, aveva invaso la corsia opposta di marcia e si era schiantata contro un muro. La società appellata resistette all’appello chiedendo il rigetto. L’appellato rimase contumace. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3212, pubblicata il 10 luglio 2017, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata sentenza, condannò D.B.C. e la Assicurazioni Generali S.p.a., in solido tra loro, a pagare a D.B.M. , Di.Be.Mi. , D.B.P. , D.B.A. , Di.Be.Ro. e D.B.R. la somma di Euro 229.432,92, cadauna, a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale da ognuna di esse patito in conseguenza del sinistro in parola, nonché le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari delle appellanti. Avverso la sentenza della Corte di merito Generali Italia S.p.a. nuova denominazione di INA Assitalia, conferitaria del ramo di azienda di Assicurazioni GENERALI S.p.a. , nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni del F.G.V.S., ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui hanno resistito D.B.M. , Di.Be.Mi. , D.B.P. , D.B.A. , Di.Be.Ro. e D.B.R. con controricorso illustrato da memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità dell’appello, per aver le appellanti genericamente riproposto le domande e le singole richieste avanzate in primo grado, senza specificare le motivazioni, e ciò in violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., evidenziando che tali domande non erano state esaminate in primo grado perché assorbite dalla decisione di improcedibilità. 1.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c., Cass. 31/05/2018, n. 13768 Cass., ord., 19/07/2017, n. 17749 . 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 21, e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che, pur essendo il massimale previsto dalla legge art. 21 citato , ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d’ufficio, comunque, sia in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa conclusionale, essa aveva precisato che l’esposizione dell’impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del sinistro, pari ad Lire 1.500.000.000 ex D.P.R. 19 aprile 1993, in G.U. 2 luglio 1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e condannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, peraltro anche in assenza di una specifica domanda . 3. Con il terzo motivo si lamenta Omessa decisione della domanda di rivalsa o di regresso. Violazione della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1, vigente all’epoca del sinistro oggi art. 292 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 . 4. Con riferimento ai motivi secondo e terzo, è infondata l’eccezione di inammissibilità degli stessi, sollevata dalle controricorrenti, atteso che, con riguardo all’art. 112 c.p.c., pur se le doglianze non risultano espressamente veicolate con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è comunque evidente che con le medesime v. p. 7 e 8, per quanto attiene al secondo motivo, e p. 11, per quanto attiene al terzo motivo si lamentano errores in procedendo con riferimento alla già richiamata norma del codice di rito v. Cass., sez. un., 24/07/2013, n. 17931 Cass., ord., 22/02/2018, n. 4289 Cass., ord., 19/06/2018, n. 16170 . 5. Va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione - come nel caso all’esame - permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati Cass., sez. un., 6/05/2015, n. 9100 . 6. Il secondo motivo è fondato per l’assorbente rilievo che effettivamente la Corte di merito non ha rilevato d’ufficio il limite del massimale di legge ancorché la società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza del massimale di legge, in tal modo non facendo corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato Cass. 29/03/2006, n. 7247 Cass. 13/12/2012, n. 22893 . Peraltro questa Corte ha pure precisato che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella A , richiamata dalla L. medesima, art. 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata Cass. 14/05/2013, n. 11552 . 6.1. Va pure osservato che non può ritenersi al riguardo che non sarebbe configurabile un’omessa pronuncia sull’eccezione, avendo implicitamente la Corte di merito disattesa la medesima. 7. È pure fondato il terzo motivo per l’assorbente rilievo che la Corte di merito non ha provveduto in alcun modo sulla domanda di rivalsa proposta dalla società ricorrente. 8. In conclusione, va rigettato il primo motivo vanno, invece, accolti il secondo e il terzo motivo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 9. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo accoglie il secondo e il terzo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.