La risarcibilità dei danni da ritardi ferroviari e da mancate coincidenze

Il danno da ritardi, interruzioni o soppressioni di trasporti ferroviari subìto dal viaggiatore è risarcibile in base alle disposizioni contenute nella normativa speciale di riferimento dato lo specifico rinvio effettuato dal codice del consumo.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25427/18, depositata il 12 ottobre. La vicenda. A seguito di un danno tecnico della rete ferroviaria, il treno su cui viaggiava un passeggiero subì un notevole ritardo, tale da far perdere la coincidenza per il volo prenotato dallo stesso viaggiatore, obbligandolo così a comprare nuovi biglietti aerei per il volo successivo. Il passeggero, quindi, lamentava dinanzi al Giudice di Pace, oltre al danno patrimoniale, dovuto dall’acquisto di nuovi biglietti aerei, anche il danno non patrimoniale patito per il ritardo realizzatosi. Una volta stabilita la competenza per territorio in applicazione della disciplina del consumatore, il Tribunale territoriale in riforma rispetto alla sentenza di primo grado ha ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina speciale riferita al r.d.l. n. 1948/1934 convertito nella l. n. 911/1935, Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato , escludendo la risarcibilità del danni lamentati dal viaggiatore. Davanti al rigetto della domanda risarcitoria attorea, il passeggiero ha proposto ricorso in Cassazione affidandosi alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1341, comma 1 e 2, c.c. Condizioni generali di contratto e dell’art. 33, commi 1 e 3 del codice del consumo Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore sostenendo che le clausole contenute nel contratto ferroviario siano da qualificare vessatorie a fronte del forte squilibrio contrattuale che prospettano. La linea ferroviaria e la normativa specifica. È stata ritenuta priva di fondamento la difesa attorea volta a sostenere un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ferroviario improntato sulla base normativa del r.d.l. n. 1948/1934. Il ritardo che un treno può subire è perfettamente rientrante nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come sostenuto dalla difesa della compagnia ferroviaria, e quindi non risarcibile al viaggiatore. I danni patrimoniali, dovuti da ritardo, interruzioni o soppressioni, sono risarcibili al passeggiero sulla base della disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario, disciplina peraltro espressamente richiamata dal codice del consumo all’art. 101 escludendo altresì la risarcibilità di voci di danno estranee al trasporto ferroviario stesso l’acquisto di nuovi biglietti per mezzi di trasporto differenti dal settore ferroviario e i relativi disguidi che possono seguire, vengono qualificati sotto una voce di danno differente rispetto all’ambito ferroviario, rappresentando quindi un titolo distinto di danno e non risarcibile secondo la disciplina speciale di riferimento ferroviario. La Corte di Cassazione nel caso di specie, ha rigettato il ricorso attoreo confermando una corretta applicazione della normativa speciale avvenuta in sede d’appello che ha correttamente qualificato il danno tecnico della rete ferroviaria come caso fortuito quindi non risarcibile secondo la disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario, escludendo peraltro l’applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore dettate dal codice del consumo decidendo così per la non risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 giugno – 12 ottobre 2018, n. 25427 Presidente Amendola – Relatore Positano Fatto e diritto Rilevato che con atto di citazione del 25 novembre 2013, C.M.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Firenze, Trenitalia S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 900 e rappresentato dall’acquisto di nuovi biglietti aerei e dai disagi occorsi perché, essendo giunta in treno allo scalo di omissis alle ore 12 10, anziché alle 10 23, a causa del ritardo maturato dal treno nella giornata del omissis , aveva perso la coincidenza con il volo per omissis , così rendendo necessario l’acquisto di un nuovo titolo di viaggio aereo per sé e per la propria nipote minorenne. Si costituiva Trenitalia eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, a favore di quella del Giudice di Pace di Roma, in quanto nel caso di specie non si applicherebbe il foro del consumatore e contestando la sussistenza del contratto di trasporto, essendo stata prodotta solo copia dei titoli di viaggio, nonché la carenza di legittimazione dell’attrice ad avanzare domande per la nipote, stante il difetto di rappresentanza legale o volontaria. La convenuta invocava inoltre l’applicazione delle RD n. 1948 del 1934 e rilevava che il ritardo non le era imputabile, in quanto dovuto a caso fortuito o forza maggiore guasto imprevisto del materiale rotabile e del sistema di alimentazione elettrica dei treni . Rilevava di avere fatto tutto il possibile per gestire al meglio l’emergenza. Infine, contestava la quantificazione del danno patrimoniale lamentato e la non rilevanza del pregiudizio non patrimoniale. Chiedeva, altresì, la condanna dell’attrice ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. il Giudice di Pace, con sentenza del 27 luglio 2014, accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attrice, con il favore delle spese di lite argomentando in ordine alla sussistenza della competenza per territorio, in applicazione della disciplina del consumatore ritenendo che l’attrice avesse dato la prova di avere stipulato, per sé e per la nipote, un contratto di trasporto ferroviario affermando l’inadempimento della convenuta, e ritenendo vessatorie le condizioni generali di contratto che richiamavano gli articoli 9, 10 e 11 del RDL n. 1948 del 1934 escludeva la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ma riteneva non risarcibile il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegato avverso tale sentenza proponeva appello Trenitalia, chiedendone la riforma e la condanna di controparte per lite temeraria. Censurava la decisione riguardo alla affermata competenza territoriale, deduceva la mancata produzione dell’originale del titolo di viaggio e la liquidazione del danno anche in favore della nipote, nonostante il difetto di rappresentanza. Riteneva erroneamente richiamata la normativa a tutela dei consumatori, dovendosi applicare solo la disciplina speciale che esclude la risarcibilità delle voci di danno richieste dall’attrice. Censurava, altresì, il mancato riconoscimento del caso fortuito o della forza maggiore e riteneva errata la decisione riguardo alla quantificazione del danno. Si costituiva la danneggiata formulando eccezioni in rito e nel merito il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2017, riteneva infondata l’eccezione di incompetenza e, nel merito, applicabile la disciplina speciale prevista per il trasporto ferroviario conseguentemente accoglieva l’appello, respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla C. e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.M.G. affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Trenitalia spa. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c, dell’articolo 1341, primo e secondo comma c.c. e dell’articolo 33, primo e terzo comma del decreto legislativo n. 206 del 2005, con riferimento al RD n. 1948 del 1934, convertito nella legge n. 911 del 1935. In particolare, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabile il Codice del Consumo in merito alla disciplina dettata in tema di clausole vessatorie, rispetto alle condizioni di contratto Trenitalia. Il Tribunale sarebbe partito da una premessa corretta, ritenendo rilevante la procedura di privatizzazione che ha riguardato il trasporto ferroviario, senza considerare, come evidenziato dalla Consulta nel 2014, che la tematica delle condizioni generali ha subito un affrancamento dall’originaria fonte legislativa, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui non possono ritenersi vessatorie le clausole che riproducano disposizioni di legge articolo 34 del Codice del Consumo . Al contrario, quelle disposizioni determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, è sostenibile che la disciplina del 1935 fosse espressione di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato, non più compatibile con un quadro giuridico di riferimento caratterizzato da elevati livelli di tutela riconosciuti ai consumatori anche dalla disciplina di settore rileva questa Corte che, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Cass. 25 marzo 2013 n. 7450 , il giudice di appello ha adottato una decisione sulla base della ragione più liquida conforme all’orientamento di legittimità in materia Cass. 8 maggio 2015 n. 9312 in ordine all’applicabilità della normativa speciale in tema di trasporto ferroviario RDL 11.10.1934 n. 1948, richiamato dal Dlgs n. 179 del 2009 , cui rinvia anche il Codice del Consumo art. 101 del Dlgs n. 206/2005 in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all’art. 1681 cod. civ. ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680 - alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1-bis, lett. e , del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio 2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 - 01 . Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice di appello ha rilevato che la domanda risarcitoria era tesa ad ottenere il rimborso di voci di danno completamente diverse, rappresentate dal costo dei biglietti aerei riferiti alla posizione dell’attrice e della nipote, oltre agli oneri accessori. Si tratta pertanto di voci di danno diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e va disattesa la richiesta della ricorrente di essere sentita le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito. Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13.