Estensione della copertura assicurativa anche per la procedura di risarcimento diretto

L’art. 1901, comma 2, c.c. trova applicazione anche in caso di procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni, con la conseguenza che, laddove il sinistro si sia verificato dopo la scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza .

È il principio afferma dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25366/18, depositata il 12 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace di Prato dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta dall’attore nei confronti di una compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni. L’attore, una carrozzeria, deduceva di essere cessionario del credito risarcitorio per danni materiali vantato da un proprio cliente all’esito di un sinistro stradale. La compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, presso la quale era assicurato il danneggiato, eccepiva però la carenza di copertura assicurativa, nonché il mancato invio della lettera raccomandata anche all’assicuratore del responsabile del sinistro. Il Tribunale di Prato dichiarava inammissibile il gravame. La questione giunge dunque all’attenzione della Suprema Corte. Estensione della copertura assicurativa. Al fine del giudizio di legittimità, risulta dirimente la censura relativa all’estensione della copertura assicurativa anche durante il periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza, come dedotto dal ricorrente. Come ricorda il Collegio infatti, un veicolo circolante con polizza scaduta da meno di 15 giorni deve ritenersi comunque assicurato posto che la durata della copertura in tema di r.c.a. è sempre prorogata per tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di premio, ai sensi dell’art. 1901 c.c., sia nel caso di scadenza della polizza, ai sensi dell’art. 170- bis cod. assicurazioni . In tal caso, è dunque escluso ogni dubbio sulla sussistenza del presupposto per avvalesi della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni, ovvero l’esistenza di un valido contratto assicurativo. Risulta in tal senso inconferente la disposizione di cui all’art. 127 cod. assicurazione che, secondo l’interpretazione della compagnia assicuratrice controricorrente, farebbe salva l’applicazione dell’art. 1901, comma 2, c.c. solo nei confronti dei terzi danneggiati” e non dello stesso assicurato. Come già affermato dalla giurisprudenza infatti, l’azione di cui all’art. 149 cod. assicurazioni non è altro che la medesima azione di cui all’art. 144 per le ipotesi ordinarie, con la sola differenza che destinatario è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile in una sorta di accollo liberatorio ex lege del debito di quest’ultimo . In conclusione, nell’accogliere il ricorso con cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale, la Suprema Corte afferma il principio secondo cui anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, c.c., sicché ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 12 ottobre 2018, n. 25366 Presidente Spirito – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società Bagnolese S.r.l. ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 1197/14, emessa dal Giudice di pace di Prato il 22 dicembre 2014, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità di una sua domanda, ex art. 149 cod. assicurazioni, nei confronti della società Direct Line Insurance S.p.a. d’ora in poi, Direct Line , sentenza già oggetto di gravame esperito dall’odierno ricorrente e ritenuto inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter, comma 2, cod. proc. civ. - dal Tribunale di Prato, con ordinanza n. 7537/15 del 12 novembre 2015, provvedimento anch’esso oggetto del presente ricorso. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di svolgere attività di carrozziere e di essere cessionaria del credito risarcitorio per danni materiali, vantato da tale P.G. all’esito di sinistro verificatosi il omissis tra il veicolo di proprietà dello stesso ed assicurato per la responsabilità civile auto dalla predetta Direct Line ed un ciclomotore appartenente a tale W.G. , assicurato, invece, con SARA Assicurazioni S.p.a. Deduce, altresì, di avere invano rivolto in sede stragiudiziale unitamente al P. - istanze risarcitorie nei confronti di entrambe le società assicuratrici, per poi agire in giudizio nei confronti di Direct Line, in applicazione della procedura di risarcimento diretto ex artt. 149 e 150 cod. assicurazioni. Costituitasi in giudizio la convenuta, che eccepiva la carenza di copertura assicurativa del veicolo del P. , l’adito Giudice di pace dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, W.G. - rilevava, d’ufficio, l’inosservanza della condizione di procedibilità della domanda prevista dall’art. 145, comma 2, cod. assicurazioni, concedendo termine alle parti per contraddire, sul punto, con memorie scritte. Deduce, ancora, l’odierna ricorrente che, sebbene essa avesse prodotto in giudizio lettera raccomandata inviata tempestivamente ai sensi della norma da ultimo richiamata - ad entrambe le società assicuratrici, il giudice di prime cure, nel richiamare Corte cost. sent. n. 111 del 2012, dichiarava l’improcedibilità della domanda attorea, sul rilievo che il citato art. 145 prescrive che la richiesta di risarcimento deve essere formulata secondo le norme e i contenuti di cui ai seguenti artt. 149 e 150 e deve essere spedita per conoscenza all’impresa assicurativa del danneggiante presunto , altrimenti operando, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, l’improcedibilità . La decisione del primo giudice veniva appellata dalla società Bagnolese, che ne assumeva l’erroneità per due ragioni innanzitutto, giacché il citato art. 145 porrebbe come condizione di proponibilità della domanda l’invio di raccomandata nei confronti del solo assicuratore del danneggiato inoltre, perché - nella specie - la raccomandata prodotta nel giudizio di primo grado come documento n. 8 del fascicolo di parte attrice risulterebbe essere inviata anche all’assicuratore del responsabile. Il Tribunale di Prato decideva in ordine al proposto gravame ritenendolo inammissibile, in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, sul rilievo - formulato, peraltro, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida - che l’operatività della procedura di risarcimento diretto presuppone la persistente efficacia del rapporto contrattuale tra l’assicurato/danneggiato ed il proprio assicuratore. Tale evenienza non ricorrerebbe, tuttavia, nel caso di specie, atteso che il sinistro risale al omissis , giorno successivo alla scadenza della polizza stipulata dal P. e dalla Direct Line, non operando, nella specie, il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ. in base al quale, in caso di mancato pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazione è sospesa solo a decorrere dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento , applicabile ex art. 127 cod. assicurazioni solo ai terzi danneggiati e non anche per il contraente che agisca verso la propria compagnia , come avvenuto nella specie, non essendo contestato il mancato rinnovo della polizza . 3. Avverso entrambi i provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati ha proposto ricorso per cassazione la società Bagnolese, sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo - che si indirizza, specificamente, contro la sentenza del Giudice di pace ed è proposto ai sensi dei nn. 3 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , oltre che mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. . Si censura la decisione del primo giudice per non aver tenuto conto della lettera raccomandata del 13 giugno 2011 documento n. 8 del fascicolo di parte attrice , inviata anche all’assicuratore del responsabile del sinistro. 3.2. Il secondo motivo - rivolto, invece, contro la sentenza del Tribunale e proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. - deduce violazione per mancata applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., degli artt. 127 e 149 cod. assicurazioni, e dell’art. 12 delle preleggi. Si osserva che - in base al combinato disposto degli artt. 1901, comma 2, cod. civ. e 127 cod. assicurazioni - la efficacia dell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile automobilistica deve considerarsi operante anche durante il termine di tolleranza di quindici giorni, previsto dalla prima di tali norme, applicabile pure alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 cod. assicurazione, e non solo a quella di cui al precedente art. 148, e ciò quantomeno in virtù di analogia. 4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso Direct Line, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in subordine. Eccepisce, in via generale, la controricorrente come l’avversario ricorso tenderebbe ad ottenere - inammissibilmente - un riesame, nel merito, della vertenza già decisa dal Giudice di pace e dal Tribunale di Prato. Quanto, poi, al primo motivo di ricorso, la controricorrente ribadisce che l’autocarrozzeria Bagnolese ha prodotto la sola lettera raccomandata A/R inviata a Sara Ass.ni e da questa ricevuta in data 15.06.2011 , ma non la richiesta di risarcimento inviata a Direct Line e, per conoscenza, a Sara Ass.ni , sicché bene ha fatto il primo giudice a dichiarare l’improcedibilità della domanda ex art. 149 cod. assicurazioni, giacché tale norma prevede che la stessa possa essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni - novanta, nel caso si lamenti danno alla persona - da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla propria impresa di assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata. Quanto al secondo motivo, si ribadisce che - scaduta la polizza in data 8 marzo 2011 e verificatosi il sinistro il giorno successivo - il danneggiato non provvedeva al rinnovo della stessa, di talché in difetto di pagamento del premio nei termini contrattuali non poteva esservi alcuna copertura del rischio, considerato che, nella specie, non poteva applicarsi l’art. 1901, comma 2, cod. civ. a norma del quale la sospensione dell’assicurazione opera solo dopo che siano trascorsi altri quindici giorni da quello della scadenza , visto che l’art. 127 cod. assicurazioni fa salva l’applicazione di tale norma solo nei confronti dei terzi danneggiati, e non - come nella specie - dello stesso assicurato. Ragioni della decisione 5. Il ricorso è fondato, sebbene nei termini e limiti di seguito illustrati. 5.1. Il primo motivo di ricorso - che investe la sentenza pronunciata da giudice di prime cure - è inammissibile. 5.1.1. Occorre, al riguardo, muovere da una premessa, necessaria a definire i limiti entro cui può esplicarsi la potestas iudicandi di questa Corte in caso di impugnativa congiunta tanto della sentenza resa dal giudice di primo grado, quanto dell’ordinanza con cui - a norma del combinato disposto degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. - sia stato dichiarato inammissibile, per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame esperito avverso il primo provvedimento giurisdizionale. In particolare, occorre evidenziare che in un caso in cui - come quello de quo - il giudice di appello sia pervenuto a siffatta declaratoria di inammissibilità del gravame, non perché abbia condiviso la ratio decidendi fatta propria dal giudice di prime cure nella specie, la ritenuta improcedibilità della domanda attorea , bensì in base ad altra nella presente fattispecie, l’assenza dei presupposti, nel merito, per l’accoglimento di quella domanda , la sua pronuncia assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi a quella del primo giudice. È quanto ha ritenuto questa stessa sezione cfr. Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2017, n. 15644, Rv. 644750-01 , con riferimento ad un caso connotato da profili di analogia - sebbene non di completa identità - rispetto a quello presente. In particolare, detta pronuncia - non senza previamente rammentare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato l’impugnabilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza di inammissibilità prevista dall’art. 348-ter cod. proc. civ., per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale cfr. Cass. Sez. un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914 - ha ritenuto che agli errores in procedendo ai quali ha dato, appunto, rilievo il citato arresto delle Sezioni Unite si deve aggiungere l’ipotesi che l’ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall’art. 348-bis cod. proc. civ., ossia che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta , evenienza ipotizzabile solo quando il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. si sostanzi nella conferma di una sentenza ritenuta giusta per essere l’appello prima facie destituito di fondamento . Per contro, il giudice d’appello non può, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo , in quanto, così operando, il giudice dell’impugnazione finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’art. 348-bis cod. proc. civ., che invece prevede una delibazione meramente sommaria così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 15644 del 2017, cit. . Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui il giudice d’appello provveda con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., tuttavia sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una ratio decidendi , quella della sentenza di primo grado, sconfessata dal secondo giudice, di talché la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione è quella del giudice d’appello , la quale, sebbene adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’art. 348-ter cod. proc. civ., ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena , soggetta al ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. così, in motivazione, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. 15644 del 2017, cit. . 5.1.2. Orbene, alla luce di tali principi - che quantunque enunciati con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello aveva sconfessato la decisione del primo giudice perché ritenuta erronea , trovano, nondimeno, applicazione anche quando esso, in applicazione del principio della ragione più liquida , comunque sostituisca alla originaria ratio decidendi altra e diversa, destinata, in ogni caso, ad assorbire la prima - si deve concludere che il motivo di ricorso che investe la prima decisione, quella del Giudice di pace di Prato, è da ritenere inammissibile. 5.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso che investe, invece, la pronuncia del giudice di appello , deve dichiararsene la fondatezza. 5.2.1. Risulta, infatti, errata l’affermazione secondo cui il soggetto danneggiato e, per esso, l’odierna ricorrente, cessionaria dei crediti risarcitori spettanti al primo , il quale si avvalga della procedura di risarcimento diretto, non può beneficiare dell’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., nell’ipotesi in cui sinistro si verifichi dopo la scadenza della polizza stipulato con il proprio assicuratore, ma comunque - come nella specie - entro i quindici giorni successivi a tale evento. Non può, invero, negarsi che un veicolo circolante con polizza assicurativa scaduta da meno di quindici giorni sia comunque un veicolo assicurato , posto che la durata della copertura in tema di r.c.a. è sempre prorogata per tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di premio, ai sensi dell’art. 1901, cod. civ., sia nel caso di scadenza della polizza, ai sensi dell’art. 170-bis cod. assicurazioni. Il presupposto, dunque, per potersi avvalere della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni, ovvero l’esistenza di un valido contratto assicurativo, deve ritenersi, nel caso in esame, comunque integrato. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base dall’art. 127 del medesimo cod. assicurazioni, e ciò sull’assunto - alla base dell’interpretazione proposta dall’ordinanza impugnata e ribadita, nel presente giudizio, dalla controricorrente - che essa farebbe salva l’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ. soltanto nei confronti dei terzi danneggiati , e non dello stesso assicurato, che sia, però, tale. In senso contrario, infatti, deve osservarsi che - come chiarito da questa Corte - l’azione che l’art. 149 cod. assicurazioni accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie e della quale, pertanto, mutua l’intera disciplina , con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio ex lege del debito di quest’ultimo non a caso l’art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374, Rv. 637462-01 . Se, dunque, l’azione che il danneggiato può esperire verso il proprio assicuratore è la stessa che potrebbe far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, mutuandone l’intera disciplina , non vi è ragione di distinguere la posizione del danneggiato - ai fini dell’operatività dell’art. 1901, comma 1, cod. civ. - a seconda che egli sia terzo convenendo, pertanto, in giudizio l’altrui assicuratore o assicurato agendo, invece, verso il proprio , bastando, in ambo i casi, che l’iniziativa si indirizzi in presenza di un valido contratto di assicurazione, ancorché prorogato ai sensi della norma de qua , specie considerando che tale circostanza l’esistenza di un valido contratto assicurativo - è solo il presupposto di un obbligazione dell’assicuratore che nasce, entrambe le ipotesi, dalla legge e non dal contratto. 5.3. L’ordinanza del Tribunale di Prato va, dunque, cassata, con rinvio della causa ad altro magistrato dello stesso ufficio - a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. - per la decisione della causa nel merito, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto - anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., sicché ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza . 6. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassando, per l’effetto, l’impugnata ordinanza del Tribunale di Prato, al quale rinvia - in persona di diverso magistrato per la decisione della causa nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.