Apparecchio acustico inidoneo allo scopo terapeutico: la responsabilità della fornitrice

In virtù di quanto disposto dal dettato dell’art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra .

Sul punto si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 17736/18 depositata il 6 luglio. La vicenda. Il Tribunale di Grosseto adito in secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto con cui il GdP aveva ingiunto all’appellata il pagamento di somme di denaro per la fornitura da parte della società appellante di apparecchi acustici terapeutici, in quanto uno dei due apparecchi risultava inidoneo allo scopo terapeutico per il quale era stato acquistato. La società fornitrice degli apparecchi ricorre così in Cassazione. La responsabilità contrattuale e la risoluzione del contratto. Osserva il Supremo Collegio, ritornando su un principio ormai consolidato in giurisprudenza, che, in tema di responsabilità contrattuale, per la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ex art. 1455 c.c., si configura come questione di fatto la valutazione della gravità dell’inadempimento, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi d’indole logica o giuridica . Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato come, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e degli esiti della prova testimoniale assunta, l’inadempimento riferito all’insuccesso riferito al primo apparecchio acustico costituisce grave inadempimento della società fornitrice, sì da giustificare la risoluzione del contratto e l’accertamento dell’insussistenza di alcun debito dell’intimata nei confronti della società ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 marzo – 6 luglio 2018, n. 17736 Presidente Chiarini – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 2/10/2015, il Tribunale di Grosseto, in accoglimento dell’appello proposto da C.N. , e in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto con il quale il Giudice di pace di Grosseto aveva ingiunto alla C. il pagamento, in favore della Audiologica Italiana s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per la fornitura di due apparecchi acustici che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come, sulla base delle indagini tecniche svolte nel corso del giudizio, fosse emerso come il primo dei due apparecchi acustici forniti dalla società Audiologica Italiana in favore della C. si fosse rivelato inidoneo agli scopi terapeutici per il quale era stato acquistato ciò che avrebbe attestato il sostanziale grave inadempimento della società fornitrice, con la conseguente pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima e la revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla C. , in ragione dell’accertata inesistenza del relativo debito nei confronti della società avversaria che, avverso la sentenza d’appello, la Audiologica Italiana s.a.s. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione che C.N. non ha svolto difese in questa sede considerato che, con i quattro motivi d’impugnazione proposti unitariamente articolati in ricorso - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per insussistenza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , per avere il tribunale erroneamente interpretato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non rilevando come in nessun modo fosse emersa l’inidoneità terapeutica della prima protesi fornita dalla società ricorrente, là dove era emersa l’integrale responsabilità della C. nel fallimento dell’utilizzazione della seconda protesi fornita, con la conseguente insussistenza di alcun inadempimento della società Audiologica Italiana s.a.s. che tutti e quattro i motivi - congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati che, al riguardo, osserva il Collegio, come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi d’indole logica o giuridica cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 - 01 che, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato come, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio di primo grado, nonché degli esiti della prova testimoniale assunta, fosse emerso come l’insuccesso protesico riferito al primo apparecchio fornito dalla società odierna ricorrente fosse interamente da ascrivere alla responsabilità della società fornitrice, nessun appunto potendo sollevarsi in relazione al comportamento collaborativo prestata dalla C. per l’adattamento della protesi fornita alle relative esigenze personali che, ciò posto, l’inadempimento riferito a tale insuccesso doveva ritenersi tale, secondo la valutazione del giudice d’appello, da costituire grave inadempimento della società fornitrice, come tale rilevante, ai sensi dell’art. 1455 c.c., sul piano dell’economia complessiva del contratto sottoposto ad esame, sì da giustificare la risoluzione del contratto e il conseguente accertamento dell’insussistenza di alcun debito dell’odierna intimata nei confronti della società ricorrente che, sulla base di tali considerazione, varrà evidenziare come, attraverso le censure indicate, sotto tutti i profili di cui all’art. 360, nn. c.p.c. richiamati dalla società ricorrente, quest’ultima si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. nuovo testo sul piano dei vizi rilevanti della motivazione che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente, la Audiologica Italiana s.a.s., nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo che, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabi-le per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure illustrate dalla società ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13 che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la C. svolto alcuna difesa in questa sede. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.