Risarcimento per lesioni da caduta, insindacabili i fatti accertati nel merito

E’ inammissibile il ricorso in Cassazione, qualora sia volto a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella dei giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti storici o un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle fonti di prova.

E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17611/18 depositata il 5 luglio. Il fatto. I Giudici Supremi, in particolare, hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una donna, che si era vista respingere, in primo e secondo grado, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune, per le lesioni subite a seguito di una caduta, inciampando in un tombino lungo la strada. Inammissibili le censure che attengono a profili di fatto. Inammissibili, nello specifico, sono le censure con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi controversi - le dichiarazioni dei testi escussi, le relazioni degli Agenti di polizia e del consulente tecnico, la documentazione fotografica - dai quali emergeva chiaramente come la donna fosse inciampata e caduta al suolo a causa di un tombino disconnesso ed irregolare. Trattasi di motivi, controbatte la Corte Suprema, che attengono a profili di fatto e che tendono ad ottenere, dai giudici di legittimità, un nuovo giudizio in contrapposizione a quello formulato da entrambi i giudici di merito, peraltro in maniera conforme e ben superiore al c.d. minimo costituzionale . Invero i predetti giudici di merito, compiendo un accertamento di fatto nella presente sede insindacabile, hanno ritenuto che dal complesso probatorio in atti non si rilevasse alcuna situazione potenzialmente lesiva, essendo il tombino incriminato ben integro al suolo. Decisione di merito, non serve un’approfondita analisi delle risultanze. Respinte inoltre le restanti doglianze, con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2051 c.c. – per aver il tombino in questione tutti i requisiti propri dell’ insidia , stanti le irregolarità non visibili e non segnalate – nonché la violazione dell’art. 2043 c.c, risultando provato non solo il nesso tra la caduta, il tombino e le conseguenti lesioni, ma anche la condotta colposa del Comune. Anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non risulta censurabile, posto che il giudice di merito, precisano gli Ermellini, non è tenuto a compiere in sentenza un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali. E’ invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi in modo logico ed adeguato - come avvenuto nel caso di specie - le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente. Anomalia motivazionale, censurabile se si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. A sostegno della decisione d’inammissibilità del ricorso, la Cassazione rammenta che, in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, c.p.c., il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Una violazione che sussiste nelle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , di motivazione apparente , di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile sicché il sindacato sulla motivazione si rende possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche a quello della sufficienza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 27 aprile – 5 luglio 2018, n. 17611 Presidente Spirito – Relatore Gianniti Fatto e diritto rilevato che 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, con sentenza n. 1088/2015 ha integralmente confermato la sentenza n. 290/2011 con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da V.A. nei confronti del Comune di Nocera Inferiore e della società Nocera Multiservizi s.p.a. in relazione a quanto alla stessa occorso il omissis , mentre procedeva lungo omissis . 2. V.A. propone ricorso avverso la sentenza del giudice di appello, articolando 5 motivi. Resiste con controricorso il Comune di Nocera Inferiore. In vista dell’odierna adunanza deposita memoria la Nocera Multiservizi srl in precedenza non costituitasi con controricorso , nonché la ricorrente che, oltre ad insistere nell’accoglimento del ricorso, eccepisce l’assoluta nullità ed inefficacia della memoria ex adverso proposta . ritenuto che 1. Preliminarmente va affermata l’ammissibilità della memoria presentata in vista dell’adunanza camerale dalla Nocera Multiservizi spa. Invero, questa Corte Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 - 01 ha già avuto modo di precisare che in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile una memoria di costituzione presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale prevista dall’art. 380 bis c.p.c., come modificato dalla l. n. 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis c.p.c. . Ne consegue che, a contrariis, la parte intimata, che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., può giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale, ogniqualvolta - come per l’appunto nel caso di specie, nel quale il ricorso risulta essere stato notificato nel novembre 2015 - alla data di entrata in vigore della suddetta legge, non aveva più la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c 2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile sono il primo ed il quinto motivo - qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - con i quali la ricorrente denuncia rispettivamente in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e controversi, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, i testi escussi avevano espressamente dichiarato di averla visto inciampare e rovinare al suolo, a causa di un tombino disconnesso e irregolare, in due occasioni distinte durante la deposizione testimoniale e al momento e sul luogo del sinistro nonché, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., mancando una sufficiente motivazione con la esposizione chiara, completa e veritiera concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , in quanto dalle prove testimoniali, dalla relazione di servizio 15710/2015 degli Agenti della Polizia Municipale, dal fascicolo fotografico e dalla relazione del proprio consulente tecnico risulterebbe provato che il tombino, sul quale lei era inciampata, costituiva ostacolo ed evidente pericolo , in assenza del quale lei non sarebbe inciampata e non avrebbe riportato le lesioni lamentate. L’inammissibilità consegue al fatto che la ricorrente non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo l‘11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 14 luglio 2015 - il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , di motivazione apparente , di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054 v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 . I motivi in esame attengono a profili di fatto e tendono ad ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio in contrapposizione a quello formulato da entrambi i giudici di merito, peraltro in maniera conforme e ben superiore al c.d. minimo costituzionale avendo il Tribunale da un lato, valutato la documentazione fotografica, la relazione di servizio redatta dai VVUU intervenuti nell’immediatezza sul luogo del sinistro nonché le dichiarazioni rese, quali testi, dai signori M. ed E. , presenti al momento del sinistro e, dall’altro, spiegate le ragioni per le quali ha ritenuto inconferenti le deduzioni dell’allora appellante circa il preteso differente stato dei luoghi rappresentato dal Comune al momento della costituzione in giudizio . 2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che il giudice di appello, affermando che nessuno dei testi escussi aveva affermato di aver visto l’attrice cadere in conseguenza e a causa della presenza del tombino, ha operato una valutazione delle prove testimoniali, affetta da gravi ed evidenti vizi logici e giuridici, così incorrendo nelle violazioni denunciate laddove ha escluso il nesso di causalità tra la caduta ed il tombino ed ha affermato la sussistenza del caso fortuito. L’inammissibilità consegue al fatto che, fermi restando i rilievi che precedono, la censura relativa alla violazione dei precetti di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può essere astrattamente fatta valere ai sensi del numero 5 dell’art. 360, nel caso di specie non evocato Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013, Rv. 626907 - 01 mentre la censura relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. integra si astrattamente motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella specie. Il motivo è anche infondato in quanto il giudice di merito, compiendo un accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede, ha ritenuto che dalla documentazione fotografica allegata dalla parte attrice e dal complesso probatorio in atti non si rileva alcuna situazione di fatto potenzialmente lesiva in quanto il tombino a causa del quale l’attrice deduce di aver subito l’infortunio si presenta integro ed il distacco tra il basamento di ferro e la cornice è di entità si minima da non costituire alcun pericolo per gli utenti . 2.3. Inammissibili sono infine il terzo ed il quarto motivo qui trattati congiuntamente in quanto anch’essi strettamente connessi - con i quali la ricorrente denuncia rispettivamente violazione dell’art. 2051 c.c., avendo il tombino tutti i requisiti per configurarsi quale insidia, in quanto le sue irregolarità non erano i alcun modo visibili e la sua presenza non era segnalata e, d’altra parte, non era stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito nonché violazione dell’art. 2043 c.c. deducendo che comunque detto articolo non limita la responsabilità della P.A. alle ipotesi di esistenza di una insidia o trabocchetto e che dagli atti, documenti e verbali di causa risulta provato non soltanto il nesso di causalità tra la caduta, il tombino ed il conseguente danno da lei subita ma anche la condotta colposa del comune e della società convenuti. L’inammissibilità consegue al fatto che, ribaditi i rilievi che precedono, il giudice di merito non è tenuto a compiere in sentenza un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente. E, d’altra parte, come sopra rilevato, a questa Corte di legittimità è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle controparti e liquidate come da dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, spese che liquida quanto al Comune di Nocera, che si era costituito con controricorso, in Euro 2.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge e, quanto alla società Nocera Multiservizi, in Euro 1.000, sempre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.