RCA e spese processuali: quali voci devono essere poste a carico dell’assicuratore?

In tema di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, l’assicurato ha il diritto di essere tenuto indenne dalle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato entro i limiti del massimale, oltre alle spese sostenute per resistere a quella pretesa, anche in eccedenza rispetto al massimale purchè nei limiti di cui all’art. 1917, comma 3, c.c

E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10595/18, depositata il 4 maggio. Il fatto. A seguito di un intervento chirurgico non riuscito, il paziente convenne in giudizio il chirurgo e la casa di cura dove si era sottoposto all’operazione. Quest’ultima chiamò in causa la società a cui aveva concesso in locazione l’immobile dove era stato eseguito l’intervento, affermando di essere solo proprietaria della struttura. Chiedeva inoltre l’intervento della propria compagnia assicuratrice in caso di soccombenza. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda principale di risarcimento proposta dall’attore, così come quella di garanzia della convenuta. La Corte d’Appello, incrementando la somma riconosciuta a titolo di risarcimento, modificava la distribuzione dell’onere relativo alle spese processuali. La sentenza viene impugnata dalla società soccombente con ricorso in Cassazione. Spese processuali e assicurazione per la responsabilità civile. Il Collegio afferma che l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali . In primo luogo, si tratta delle spese di soccombenza che egli deve rifondere alla parte avversaria vittoriosa a seguito della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice. Vi sono poi le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti ed infine le spese di chiamata in causa, sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratori. In tale contesto dunque le spese di soccombenza sono solo una delle possibili conseguenze del fatto illecito commesso dall’assicurato che ha dunque il diritto di ripeterle dall’assicuratore ovviamente, nei limiti del massimale . Le spese di resistenza rientrano invece, secondo la Suprema Corte, nel genus delle spese di salvataggio art. 1914 c.c. – obbligo di salvataggio, n.d.r. , in quanto sostenute per un interesse comune dell’assicurato e dell’assicuratore , non costituendo una conseguenza propria del fatto illecito e ben possono eccedere il limite del massimale nella porzione di cui all’art. 1917, comma 3, c.c. Assicurazione sulla responsabilità civile . Applicando il principio al caso di specie, la Corte sottolinea come la sentenza impugnata abbia correttamente condannato l’assicuratore a rifondere all’assicurata le spese di soccombenza, ma ha errato nel condannato l’assicuratore a rifondere unicamente le spese di soccombenza negando la rifusione di quelle di resistenza. Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 febbraio – 4 maggio 2018, n. 10595 Presidente Travaglino – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. L’esposizione dei fatti della causa sarà limitata alle sole circostanze ancor rilevanti in questa sede. La società Centro Refrattivo Campano s.r.l. che in seguito muterà ragione sociale in Day Surgery Center s.r.l. d’ora innanzi, per brevità, la DSC nel 2006 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la società Fondiaria-SAI s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, la UnipolSai , esponendo che - V.A. , sostenendo di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia con la tecnica del laser ad eccimeri, e che l’intervento non era riuscito, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli il medico che eseguì l’intervento, dott. P.A. , e la società Casa di Cura C.G. Clinica Ruesch s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, la Ruesch - la Ruesch, costituendosi, chiamò in causa la società DSC, assumendo di essere solo la proprietaria della struttura ove era stato eseguito l’intervento, struttura che era stata concessa in locazione dalla società chiamata in causa, e da questa gestita. Concluse pertanto chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande contro di essa proposte dalla società casa di cura Ruesch, la società UnipolSai fosse condannata a tenerla indenne dalle pretese di quest’ultima. 2. Il giudizio introdotto dalla DSC nei confronti del proprio assicuratore UnipolSai venne riunito a quello introdotto da V.A. nei confronti del medico e della casa di cura Ruesch. 3. Con sentenza n. 14285 del 2009 il Tribunale di Napoli accolse tanto la domanda principale quanto quella di garanzia, e condannò conseguentemente la UnipolSai a tenere indenne la DSC dalle pretese della casa di cura Ruesch. 4. La sentenza venne appellata da P.A. in via principale, ed in via incidentale da V.A. e dalla UnipolSai. 5. Con sentenza 16 aprile 2015 n. 1735, la Corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo aver incrementato la condanna della DSC in favore di V.A. , condannò altresì la prima a rifondere al secondo, in solido con P.A. , i due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, dichiarando compensato il restante terzo compensò le spese di lite tra le altre parti in causa addossò alla DSC, in solido con P.A. , le spese di consulenza, ed infine condannò la UnipolSai a tenere indenne la Day Surgery Center delle somme che competono al V. per danni e spese in forza della presente sentenza . 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla DSC con ricorso fondato su due motivi. Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede. Ragioni della decisione 1. Questione preliminare. 1.1. Come accennato, nel corso del giudizio la società Fondiaria-Sai si è fusa per incorporazione nella società UnipolSai. La società ricorrente mostra di essere a conoscenza di ciò, ma ha nondimeno notificato il ricorso per cassazione al successore la UnipolSai nel domicilio eletto dalla Fondiaria-SAI per il giudizio di appello. Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, in virtù di quanto stabilito dal § 6 della sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, secondo cui la personalità dell’incorporata prosegue nell’incorporante, ex art. 2504 bis c.c 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1. Col primo motivo la DSC lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 1917, comma terzo, c.p.c. Sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di condannare l’assicuratore della responsabilità civile alla rifusione delle spese processuali da essa sostenute per convenire in giudizio la UnipolSai e coltivare la lite nei confronti di questa. 2.2. Il motivo è parzialmente fondato. L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali a le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice b le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea c le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato. Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato, e perciò l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale. Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio art. 1914 c.c. , in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’art. 1917, comma terzo, c.c Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c 2.3. Ciò posto in teoria, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Corte d’appello a ha condannato la UnipolSai a rifondere all’assicurata DSC le spese di soccombenza, e questa fu statuizione corretta b ha ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per quanto attiene al rapporto processuale tra l’assicurato che invocava la garanzia, e l’assicuratore che la negava pag. 23, 1 e 2 rigo, della sentenza impugnata , e questa fu statuizione non sindacabile in questa sede, posto che la compensazione delle spese costituisce una facoltà del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto delle circostanze di fatto prese in considerazione ai fini della compensazione delle spese elencate dalla sentenza impugnata a p. 22, ultimo capoverso, della sentenza impugnata . 2.4. Il giudice d’appello, tuttavia, ha condannato la UnipolSai a rifondere all’assicurata DSC unicamente le spese di soccombenza tutte le somme che la DSC è tenuta a versare al V. , per danni e spese, nei limiti della presente pronuncia così la sentenza impugnata, p. 23, 3 capoverso . Non ha invece, accordato all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero come accennato quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea. Così giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 1917, comma terzo, c.c., in quanto ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile. 2.5. Infondato è, invece, il primo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente lamenta che la UnipolSai non sia stata condannata a rifondergli anche le spese sostenute per chiamare in causa l’assicuratore tali spese, infatti, come già detto, sono state compensate integralmente dalla Corte d’appello, con statuizione ad essa riservata e non sindacabile in questa sede. 2.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell’esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dalla DSC applicherà il seguente principio di diritto L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, c.c. . 3. Il secondo motivo di ricorso. 3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c Sostiene che, avendo la UnipolSai proposto un appello incidentale nei confronti dell’assicurata, che venne rigettato, essa doveva ritenersi soccombente , e doveva perciò essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’assicurato per vincere le infondate eccezioni sollevate dall’assicuratore. 3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto come già detto nel rapporto tra assicurato ed assicuratore la Corte d’appello ha scelto di compensare le spese di lite, e tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità. 4. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.