Sinistro causato da veicolo non identificato: irrilevante che il danneggiato non abbia indicato le generalità dei testimoni nella denuncia–querela

Così come non è obbligatoria la presentazione della denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del risarcimento aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come testi nel procedimento civile.

Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 10545/18 del 3 maggio 2018. Il caso. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato la richiesta risarcitoria per le lesioni patite sinistro stradale di cui era responsabile conducente di veicolo rimasto non identificato. Per quel che qui rileva la Corte territoriale aveva rilevato come parte attrice non avesse mantenuto una condotta improntata a diligenza ai fini dell'identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non avendo la stessa indicato né ai carabinieri né al p.m. le generalità delle persone presenti sul luogo del sinistro e che erano poi state citate ed escusse come testimoni nel giudizio civile di risarcimento. Il danneggiato ha presentato ricorso in Cassazione affermando l'errore della Corte d'Appello nell'aver ritenuto, erroneamente, necessaria l'indicazione dei testimoni già in sede di denuncia del sinistro ai fini della proposizione dell'azione civile, e non aver invece valutato le risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio relativamente alla sussistenza di circostanze che avrebbero provato la causazione del sinistro da parte del veicolo rimasto non identificato. Ribadito l’orientamento della Cassazione in tema di sinistri causati da veicoli non identificati. La Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del proprio orientamento costante secondo cui in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada . Tanto premesso la Suprema Corte ha anche ribadito che non sussiste un obbligo per il danneggiato di attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato così, tra le altre, Cass. n. 37415, 2754116 . Ha pertanto errato la Corte territoriale non avendo fatto corretta applicazione del principio sopra riportato nel momento in cui ha omesso qualsiasi valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare della prova testimoniale ed anzi considerando quest'ultima soltanto come indice della negligenza del danneggiato nella proposizione di una adeguata denuncia–querela. Toccherà ora quindi nuovamente alla Corte d'Appello pronunciarsi sulla vicenda, facendo applicazione del principio ribadito dalla Sesta Sezione, ricordando peraltro come il Giudice del merito rimarrà comunque libero di valutare l'attendibilità delle testimonianze unitamente alle ulteriori circostanze relative allo svolgimento dei fatti inerenti al sinistro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 8 febbraio – 3 maggio 2018, n. 10545 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, M.F. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 13 ottobre 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre del M. , poi divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, contro le Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S. a seguito delle lesioni patite in sinistro stradale di cui era responsabile il conducente di veicolo rimasto non identificato che la Corte territoriale osservava che parte attrice non aveva mantenuto una condotta improntata a diligenza ai fini dell’identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non avendo affatto indicato ai Carabinieri, né poi al P.M., le generalità delle persone presenti all’accaduto, che poi invece citava come testimoni e in quanto tali venivano escussi nel giudizio civile che resiste con controricorso Generali Italia S.p.A. che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale ha depositato memoria la Generali Italia S.p.A. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata. Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma primo, della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto necessaria la tempestiva indicazione di testimoni già in sede di denuncia del sinistro ai fini della proposizione stessa della domanda di danni, senza valutare le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di giudizio in ordine alla sussistenza di circostanze relative alla dimostrazione della causazione del sinistro da parte veicolo rimasto non identificato che il motivo, anzitutto, è contrariamente a quanto eccepito dalla parte controricorrente, anche in sede di memoria ammissibile, in quanto prospetta in modo specifico una censura in iure e non già di vizio ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. rispetto alla quale sono forniti peraltro, in modo coincidente con quanto risulta dalla sentenza impugnata i dati fattuali sufficienti e necessari, non affatto contestati ossia l’esistenza di denuncia penale in data 1 dicembre 2003 e la conclusione del procedimento penale con archiviazione del 30 giugno 2006 , ai fini del giudizio di sussunzione della fattispecie materiale in quella legale che il motivo è anche manifestamente fondato alla luce del seguente principio di diritto non contrastato dai rilievi della memoria di parte controricorrente In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ratione temporis applicabile , nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato tra le altre, Cass. n. 23434/20’14, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016 che la Corte territoriale, discostandosi dal rammentato principio, ha erroneamente pretermesso ogni valutazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova testimoniale con la precisazione che il giudice del merito rimane comunque libero di valutare l’attendibilità stessa delle testimonianze, in uno con le ulteriori circostanze relative allo svolgimento dei fatti inerenti al sinistro ai fini della sussistenza, o meno, della prova sulla mancata identificazione del veicolo responsabile del sinistro, considerando le deposizioni testimoniali soltanto come indice della negligenza del danneggiato nella proposizione di adeguata denuncia-querela che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità