Danno biologico e danno morale rientrano nel danno non patrimoniale delle tabelle di Milano

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione operata dal giudice di merito in relazione alle tabelle di Milano comprende sia la voce relativa al danno biologico, che quella definita come danno morale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10156/18, depositata il 27 aprile. Il fatto. Il Tribunale di Avezzano accoglieva solo parzialmente la domanda proposta dai genitori di un ragazzino per i danni, patrimoniali e non, da questo subiti a causa dalla caduta dalla bicicletta determinata da una sconnessione stradale, limitandosi alla liquidazione del danno in ragione di quanto previsto dalle tabelle di Milano e, in particolare, in riferimento alla misura base” senza apportare alcun aumento per il caso concreto. La Corte d’Appello rigettava il gravame aderendo alla c.d. concezione unitaria del danno non patrimoniale già fondamento della decisione di prime cure. I soccombenti ricorrono dunque in Cassazione. Danno non patrimoniale. Il Supremo Collegio ricorda che le tabelle del Tribunale di Milano prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale da lesione permanente all’integrità psicofisica c.d. danno biologico e del danno morale, ovvero il danno non patrimoniale derivante dalla lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. In altre parole, le tabelle, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidato a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno . La liquidazione basata sulle suddette tabelle, non può dunque essere censurata per l’omessa considerazione del danno morale in quanto, nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, risulta indubbiamente compresa anche quella voce di danno, congiuntamente al danno biologico. In conclusione, ritenendo inammissibile l’ulteriore censura relativa all’individuazione del nesso di causalità tra l’evento danno ed il danno individuata dai ricorrenti nella bocciatura subita dal figlio , riservata per sua natura all’accertamento del giudice di merito, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 27 aprile 2018, n. 10156 Presidente Spirito – Relatore Cigna Fatti di causa Con sentenza 597/2014 il Tribunale di Avezzano ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Avezzano dai coniugi T.C. e Ta.Da. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , diretta ad ottenere, tra l’altro, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal figlio, il quale, in data omissis , all’età di undici anni, mentre era alla guida della sua bicicletta, era caduto a causa di una sconnessione esistente sulla strada, di proprietà del Comune, riportando lesioni personali il Tribunale, premesso di aderire alla c.d. concezione unitaria del danno non patrimoniale, ha liquidato quest’ultimo nella misura base individuata dalle cc.dd. tabelle milanesi, senza procedere ad alcun aumento in relazione al caso concreto al riguardo ha evidenziato che l’inabilità totale aveva avuto una breve durata gg 30 e che non vi era alcuna prova tra l’infortunio e la mancata promozione scolastica del ragazzo il cui profitto era largamente insufficiente già prima dell’infortunio alla classe superiore. Con sentenza 719/2015 la Corte di appello de L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dai coniugi T. in particolare la Corte, premesso di aderire anch’essa alla concezione unitaria del danno non patrimoniale di cui a Cass. 26972/2008, ha evidenziato che il giudice di primo grado, dopo aver analizzato tutti gli elementi del giudizio offerti da parte attrice giovane età del danneggiato, modesta incidenza - 5% - dei postumi permanenti, durata e gravità dei singoli periodi di inabilità temporanea 30 gg di inabilità totale, 25 gg di inabilità parziale al 50% e 25 gg di inabilità parziale al 25% , aveva correttamente ritenuto che siffatti elementi non consentivano di elevare la liquidazione dalla soglia base di cui alle tabelle del Tribunale di Milano nello specifico la Corte, nel confermare l’insussistenza del nesso causale tra le lesioni ed il mancato passaggio alle classi superiori, ha rilevato che non erano stati indicati i motivi per i quali doveva ritenersi che il profitto del ragazzo sarebbe migliorato nel secondo quadrimestre. Il Comune di Avezzano non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione dell’art. 2059 cc anche in relazione all’art. 2 Cost., si duole che la Corte territoriale, uniformandosi a quanto stabilito dal Tribunale, nonostante la diversità ontologica tra danno biologico e danno morale, non abbia nella specie riconosciuto e liquidato a parte il danno morale, da ritenere non ricompreso nel biologico. Il motivo è infondato. Come più volte statuito da questa S.C., le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed espressamente applicate sia dal Tribunale di Avezzano sia dalla Corte d’Appello de L’Aquila, non hanno cancellato il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica danno biologico e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva danno morale dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale , determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno Cass. 18641/2011 5243/22014 . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, nel liquidare il complessivo danno non patrimoniale facendo espresso riferimento alle tabelle milanesi, non ha omesso di considerare anche il danno morale, ma ha solo provveduto, in applicazione delle tabelle milanesi, alla liquidazione congiunta sia del danno biologico sia del danno non patrimoniale. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento del danno in particolare lamenta che la Corte di appello, a fronte della richiesta di personalizzazione del lamentato danno, abbia ritenuto insussistente la prova del nesso causale tra l’infortunio subito ed il mancato conseguimento del passaggio alla classe superiore. Detta censura è inammissibile. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il danno comporta valutazioni di fatto che, come tali, sono riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 cpc, ratione temporis vigente. Nel caso specifico la Corte, con valutazione come detto insindacabile in questa sede, ha ampiamente motivato l’insussistenza della mancata prova del nesso causale tra l’incapacità temporanea e la perdita dell’anno scolastico, evidenziando in particolare che la prospettiva di un miglioramento del profitto scolastico era rimasta allo stato di mera allegazione difensiva e che peraltro già agli inizi di gennaio 2009 il ragazzo aveva ripreso a frequentare la scuola calcio, sicché avrebbe potuto frequentare con profitto anche la scuola ed intensificare lo studio. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo il Comune svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.