Responsabilità da cosa in custodia: spetta al runner la prova del nesso causale tra l’irrigatore e la caduta

In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di allegazione e prova del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso. Inoltre, il caso fortuito, qualora sia rappresentato dalla condotta del danneggiato stesso, risulta essere connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9640/18, depositata il 19 aprile. Il caso. Il Comune di Terni veniva citato in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dall’attore in seguito ad una caduta avvenuta all’interno di un parco locale, per essere questi inciampato su un irrigatore, non funzionante e reso invisibile dall’erba, mentre stava praticando l’attività di corsa sportiva. Successivamente al rigetto dell’impugnazione da parte della Corte d’Appello di Perugia, il danneggiato ricorre per cassazione denunciando come la responsabilità comunale fosse stata erroneamente esclusa in assenza di prove inerenti al caso fortuito, nonostante l’irrigatore, oltre ad essere fuori sede, risultava privo di segnalazione, fermo restando che la corsa sul prato era consentita. Custodia e caso fortuito. Il Supremo Collegio evidenzia come, secondo un orientamento consolidato, il danneggiato è esonerato dalla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode l’onere della prova contraria, ossia la dimostrazione positiva del caso fortuito. Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, la Corte distrettuale avrebbe fatto mal governo dei principi in materia laddove, oltre ad aver dato incongruamente rilievo alla condotta del custode il Comune , per escluderne la colpa, ha omesso di valutare un fatto decisivo e cioè la destinazione del prato, se non alla corsa, almeno ad essere calpestato tale circostanza è, infatti, decisiva ai fini della possibilità di configurare o meno la condotta dell’attore quale causa autonoma ed adeguata dell’evento . Il principio di diritto in tema di custodia e caso fortuito. Ciò posto, la Suprema Corte, nel cassare l’impugnata sentenza con rinvio, fissa il seguente principio di diritto. L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima . Inoltre, i Giudici di legittimità affermano che il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 gennaio – 19 aprile 2018, n. 9640 Presidente Di Amato – Relatore Di Florio Fatto e diritto Ritenuto che 1. L.R. evocò in giudizio il Comune di Terni chiedendo che, in qualità di custode di un parco locale, fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di una caduta a terra verificatasi mentre praticava la corsa sportiva all’interno dell’area verde ed era inciampato su un irrigatore non funzionante, reso invisibile dall’erba. Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione. 2. Il ricorso all’odierno esame è affidato a due motivi. Il Comune di Terni si è difeso con controricorso e memorie ex art. 380bis cpc. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte. Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata. Considerato che 1. Con il primo motivo, il ricorrente deducendo, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 cpc e 2051 c.c., lamenta che la Corte perugina, mal interpretando le norme richiamate, aveva escluso la colpa dell’ente locale in totale assenza della prova del caso fortuito da ascrivere alla sua condotta assume che attraverso le prove raccolte era stato dimostrato che l’irrigatore sul quale era inciampato non era visibile perché non in funzione, rimasto nascosto dall’erba malgrado fosse fori della sua sede,non segnalato e, soprattutto,che non sussisteva alcun divieto di praticare la corsa sul prato. 2. Con il secondo motivo, ex art. 360 n. 5 cpc, si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per l’affermazione della responsabilità del Comune, e cioè la destinazione del prato e la posizione dell’irrigatore, fuori dell’alloggiamento, nonché quella in cui egli si trovava al momento dell’incidente. 3. I motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto sono strettamente connessi. 4. Entrambe le censure sono fondate. Deve premettersi che questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che l’art. 2051 esonera il danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo, idoneo ad escluderla ed è stato altresì affermato, con gli orientamenti più recenti volti a ricostruire la fattispecie in esame, che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o teatro della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente . cfr. Cass. 2478/2018 Cass. 2481/2018 Cass. 2480/2018 Cass. 2482/2018 . Nel caso in esame, la sentenza impugnata, da un lato, ha dato incongruamente rilievo alla condotta del custode, per escluderne la colpa e la responsabilità pag. 3 sentenza in un prato di un parco le attività che non si possono compiere sono molteplici e sarebbe assurdo onerare l’ente gestore di elencare ciò che non si può fare in un prato e ciò che non si deve e, d’altro canto,ha omesso di valutare un fatto decisivo e cioè la destinazione del prato, se non alla corsa, almeno ad essere calpestato tale circostanza è, infatti, decisiva ai fini della possibilità di configurare o meno la condotta dell’attore quale causa autonoma ed adeguata dell’evento. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che, nel riesaminare la controversia, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. . La Corte territoriale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame della controversia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.