Non vi è caso fortuito se la causa della frana è l’erosione marina ultradecennale

Lo smottamento di terreno roccioso, causato da un fenomeno prevedibile e non eccezionale come l’erosione marina continua che da oltre dieci anni interessa un tratto di costa, non può essere fatto ricadere nell’ambito della fattispecie del caso fortuito, tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6139/18, depositata il 14 marzo. Il caso. Il ricorrente domandava il risarcimento dei danni subiti a seguito del grave infortunio che lo aveva coinvolto, essendo stato improvvisamente colpito, mentre si trovava in una spiaggia adiacente a un fondo privato, da un enorme blocco di pietra franato dalla parete di contenimento facente parte del fondo medesimo. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la responsabilità del custode ritenendo integrato il requisito del caso fortuito sulla base che l’erosione marina, che aveva causato la frana in questione, non fosse un evento prevedibile. Avverso tale decisione il danneggiato propone ricorso per cassazione. I caratteri della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c La Suprema Corte ricorda che costituisce diritto vivente” l’orientamento di legittimità per cui la responsabilità ex art. 2051 è di natura oggettiva, dovendo il danneggiato provare unicamente il rapporto causale fra la cosa e l’evento dannoso. Il custode potrà rimanere esente da responsabilità ove provi il c.d. caso fortuito, evento eccezionale, non prevedibile o altrimenti evitabile. Tali caratteri devono essere valutati alla luce del principio della regolarità causale, non avendo alcuna rilevanza la condotta diligente o meno del custode ma occorrendo peraltro considerare anche le modifiche della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo le quali divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere . Il potere di governo sulla cosa in custodia. Nel caso di specie, rileva la Cassazione, la Corte di merito ha confuso il potere sulla cosa in custodia con il potere di intervenire sul fenomeno naturale dell’erosione costiera. A tal proposito, osservano gli Ermellini, l’impossibilità invece di incidere, controllare o governare il fenomeno esterno che interviene sul dinamismo naturale della cosa costituisce nient’altro che uno dei caratteri che definiscono il caso fortuito l’inevitabilità , con il quale devono necessariamente concorrere – affinché possa esso configurarsi con gli effetti interruttivi del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo – anche quello della sua eccezionalità e imprevedibilità . Proprio quest’ultimi requisiti non sussistono nel caso di specie, stante che l’erosione marina nel tratto di spiaggia interessato è fenomeno noto, ultradecennale e tuttora in fase di progressione. L’ovvia impossibilità per il custode di impedire il fenomeno erosivo dell’acqua non fa però venir meno il potere di governo sul terreno che da tale fenomeno è interessato, in relazione alle condizioni dello stesso mutate in conseguenza del fenomeno medesimo potere di governo che quand’anche non sia ipotizzabile un consolidamento del tratto interessato idoneo a rimediare agli effetti dell’erosione, resta quantomeno estrinsecabile attraverso altri rimedi idonei a eliminare la situazione di pericolo o, comunque, a escludere i terzi dalla possibilità di venirne in contatto . Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 gennaio – 14 marzo 2018, n. 6139 Presidente Di Amato – Relatore Iannello Rilevato in fatto 1. Con sentenza depositata in data 26/11/2014 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.A. di condanna di G.A.M. al risarcimento dei danni conseguenti alle gravi lesioni patite a seguito dell’infortunio verificatosi il omissis allorquando, mentre si trovava sulla spiaggia a pochi metri dal fondo di proprietà della convenuta, era stato travolto dall’improvviso crollo della parete scoscesa di contenimento di circa 3 m di altezza facente parte del fondo della medesima, prospiciente l’arenile, venendo in particolare colpito da un enorme blocco della parete rocciosa . Posta in fatto la veridicità dell’accadimento nei termini descritti dall’attore, la Corte di merito ha in diritto escluso la configurabilità in capo alla convenuta della dedotta responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ritenendo l’evento non evitabile dal custode, in quanto dovuto a causa il fenomeno di erosione marina in corso da decenni e tuttora attuale e in progressione posta al di fuori di ogni possibilità di intervento del custode e tale, dunque, da integrare caso fortuito. Avverso tale decisione il P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste G.A.M. , depositando controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso P.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito qualificato come caso fortuito il mancato potere sulla cosa anche in rapporto all’onere della prova . Rileva in sintesi che l’assenza del potere sulla cosa in custodia non costituisce prova del caso fortuito, idonea a liberare il proprietario del bene in custodia della presunzione della responsabilità l’erosione costiera costituisce fenomeno naturale ultradecennale e pertanto oltremodo prevedibile essa peraltro non costituisce la causa del danno, essendo questo stato provocato da una frana distaccatasi dal terreno della controparte, prevedibile in quanto porzione interessata dalla erosione medesima. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in rapporto al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., per omessa eccezione volta a dimostrare il mancato potere sulla cosa in custodia e sulla prova della ordinaria diligenza . Con il terzo motivo deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in rapporto al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. - omessa prova da parte del custode del mancato potere sulla cosa . Rileva che la decisione impugnata si fonda sulla asserita impossibilità di porre in essere le dovute cautele e la dovuta manutenzione, che costituisce però eccezione non rilevabile d’ufficio e mai opposta dalla convenuta, né tanto meno fornita di riscontro probatorio. 3. È fondato il primo motivo di ricorso. Costituisce oramai diritto vivente l’orientamento di questa Corte secondo cui - la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima tra le molte Cass. 12/07/2006, n. 15779 Cass. 19/02/2008, n. 4279 Cass. 25/07/2008, n. 20427 Cass. 12/11/2009, n. 23939 Cass. 10/04/2010, n. 8005 Cass. 11/03/2011, n. 5910 Cass. 19/05/2011, n. 11016 Cass. 08/02/2012, n. 1769 Cass. 17/06/2013, n. 15096 Cass. 25/02/2014, n. 4446 Cass. 27/11/2014, n. 25214 Cass. 18/09/2015, n. 18317 Cass. 20/10/2015, n. 21212 Cass. Sez. U 10/05/2016, n. 9449 Cass. 27/03/2017, n. 7805 Cass. 16/05/2017, n. 12027 Cass. 29/09/2017, n. 22839 - il custode, infatti, potrà rimanere esente da responsabilità soltanto ove provi il caso fortuito ossia un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno stesso e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità sono pertanto da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, occorrendo peraltro considerare anche le modifiche della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo le quali divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere. Nel caso di specie la Corte di merito non ha fatto buon governo dei suesposti principi, muovendo da una prospettiva fuorviata dalla confusione tra il potere sulla cosa in custodia che quale causa ultima ha determinato l’evento lesivo e il potere invece di intervenire sul fenomeno esterno naturale l’erosione della costa che, incidendo sulla struttura e sulle condizioni della cosa in custodia, ne ha determinato il crollo a sua volta causa del danno. Occorre al riguardo precisare che la verifica di un effettivo potere di intervento e controllo delle potenzialità dannose va condotta, ai fini in esame, sulla cosa determinativa del danno, essendo custode colui il quale esercita una potestà di fatto su di essa, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l’uso della cosa stessa chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione Cass. n. 4279 del 2008, Cass. n. 11016 del 2011, Cass. n. 1769 del 2012 , per cui la speciale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. va ricercata nella circostanza che il custode ha il potere di governo sulla cosa Cass. Sez. U 9449 del 2016 da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa Cass. n. 15779 del 2006, cit. . L’impossibilità invece di incidere, controllare o governare il fenomeno esterno che interviene sul dinamismo naturale della cosa costituisce nient’altro che uno dei caratteri che definiscono il caso fortuito l’inevitabilità , con il quale però devono necessariamente concorrere affinché possa esso configurarsi con gli effetti interruttivi del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo - anche quello della sua eccezionalità e imprevedibilità. Proprio questi, però, nel caso di specie, non sussistono. Alla stregua di quanto pacifico in causa e positivamente accertato anche in sentenza l’ erosione marina del tratto di spiaggia ove si è verificato l’evento, frequentato ordinariamente da bagnanti , costituiva fenomeno noto e ultradecennale il tratto di costa ove è ubicato il terreno è da decenni assoggettato all’erosione marina che è tuttora attuale e in progressione pagina 4 sentenza di primo grado, n.d.r. la documentazione fotografica prodotta dall’attore mostra come la scarpata, di terra e roccia, che delimita il fondo della G. e i fondi finitimi sia ubicata a pochi metri dalla battigia e quindi inesorabilmente assoggettata alla forza erosiva del mare . In tale contesto erroneamente la Corte di merito ha escluso ovvero ritenuto interrotto il nesso causale tra crollo di parte del terreno di proprietà dell’appellante G.A.M. ed evento lesivo, atteso che da un lato, la piena prevedibilità del fenomeno di erosione marina e dei suoi effetti sul tratto di costa ove è ubicato il terreno e, in definitiva, sul terreno medesimo, si riverbera sulla piena conoscibilità delle intrinseche condizioni in tal modo divenute vieppiù pericolose dell’immobile, di cui il custode deve rispondere dall’altro, per converso, l’impossibilità di impedire, da parte del custode, il fenomeno erosivo, non fa però venir meno il potere di governo sul terreno che da tale fenomeno è interessato, in relazione alle condizioni dello stesso mutate in conseguenza del fenomeno medesimo potere di governo che, come detto, quand’anche non sia ipotizzabile un consolidamento del tratto di costa interessato idoneo a rimediare agli effetti dell’erosione, resta quantomeno estrinsecabile attraverso altri rimedi idonei a eliminare la situazione di pericolo o, comunque, a escludere i terzi dalla possibilità di venirne a contatto. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso. La causa va dunque rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti i rimanenti cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.