Il giudicato penale sulla condanna al risarcimento del danno non consente al Giudice civile una nuova valutazione nell’an

La Suprema Corte fissa il principio di diritto sugli effetti dell’irrevocabilità della sentenza penale di condanna al risarcimento del danno qualora il Giudice civile debba, in separato giudizio, procedere alla quantificazione dello stesso.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5660/18, depositata il 9 marzo. Il caso. In seguito al suicidio di un paziente affetto da disturbi psichiatrici, con tendenze suicidiarie, ricoverato all’interno di una struttura sanitaria, il Tribunale di Roma, accertata la responsabilità professionale del medico, condannava quest’ultimo, l’istituto che gestiva la struttura, nonché una compagnia di assicurazioni al risarcimento del danno in favore degli eredi del paziente. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, condannava gli eredi alla restituzione delle somme versate dalla compagnia di assicurazione, rilevando inoltre che, nel caso di specie, la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto non poteva esplicare efficacia di giudicato nel processo civile relativo al risarcimento del danno quanto all’accertamento del fatto. Avverso la sentenza della Corte distrettuale gli eredi del paziente defunto propongono ricorso per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’errore di diritto in cui la Corte d’Appello era incorsa nel negare il risarcimento del danno. Giudice penale e risarcimento del danno. Il Supremo Collegio, sottolinea che la controversia ha ad oggetto un procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite domandando il risarcimento del danno, definito in primo grado con accertamento di responsabilità penale dell’imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in cui il Giudice penale d’Appello abbia pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato, nelle more del giudizio, si è estinto per prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 c.p.p. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni . Il principio di diritto sulla liquidazione del danno. Ciò posto, la Suprema Corte fissa il principio di diritto per cui nel successivo giudizio proposto avanti al Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. , poiché non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili . Diversamente, la pronuncia adottata nel procedimento penale che dispone la condanna generica al risarcimento danni, implica sempre l’accertamento della responsabilità civile dell’imputato e del responsabile civile , e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 c.p.p. . Di conseguenza, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all’accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum ”, procedere ad una nuova valutazione nell’” an ” della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza ulteriore vincolo, se il fatto potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell’imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall’art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati . Pertanto la Corte accoglie il motivo di ricorso in commento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 novembre 2017 – 9 marzo 2018, n. 5660 Presidente Chiarini – Relatore Olivieri Fatti di causa Il Tribunale di Roma accertava la responsabilità professionale di R.F. , medico dell’Ospedale omissis , in ordine al decesso di B.F. , ricoverato per gravi disturbi psichiatrici con tendenze suicidarie, che in assenza di adeguate misure volte a prevenire le condotte autolesive del paziente si era lanciato nel vuoto dal terzo piano del nosocomio con esito letale. Il Tribunale condannava il medico e l’Istituto omissis che gestiva la struttura ospedaliera al risarcimento del danno in favore dei parenti della vittima, nonché le società assicurative Zurich Insurance Company, RAS s.p.a. ed Assitalia s.p.a., chiamate in giudizio, a manlevare, per le rispettive quote e nei limiti dei massimali di polizza i propri assicurati, rigettando le domande di regresso proposte dall’Istituto e da Zurich Insurance Company nei confronti del R. . Adita con appello principale dalla compagnia Zurich e con appelli incidentali delle altre parti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza pronunciata in data 8.7.2015, ai sensi degli artt. 352 comma 6, e 281 sexies c.p.c. a riteneva ammissibile la impugnazione principale in quanto riproposta tempestivamente da Zurich, nel termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla precedente analoga impugnazione cui non era tuttavia seguita la rituale costituzione dell’appellante nei termini ex art. 347 c.p.c b confermava la statuizione del Tribunale di rigetto delle eccezioni di prescrizione formulate dall’Ospedale e dal medico atteso che correttamente, in caso di passaggio in giudicato della sentenza penale sul capo relativo agli interessi civili nella specie condanna generica dei responsabili al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili , la prescrizione del credito si maturava soltanto con il decorso del termine ordinario decorrente dal passaggio in giudicato ex art. 2953 c.c c rilevava che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto non poteva esplicare efficacia di giudicato nel processo civile relativo al risarcimento del danno quanto all’accertamento del fatto, essendo quindi tenuto il Giudice civile a riesaminare autonomamente e senza alcun vincolo la fattispecie di responsabilità portata alla sua cognizione d dall’esame degli elementi probatori raccolti nei diversi giudizi civili e penali, perveniva alla riforma integrale della decisione di prime cure, ritenendo conforme all’impegno esigibile dal sanitario nei confronti del paziente, le misure preventive adottate per evitare il rischio di condotte autolesive, tenuto conto che il nosocomio non era attrezzato per il ricovero di pazienti con disturbi psichiatrici e che gli eredi avevano fondato la pretesa nei confronti dell’Ospedale in base alla responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. e non anche contestando eventuali disfunzioni organizzative della struttura. e condannava in conseguenza gli eredi della vittima a restituire le somme versate da Zurich Insurance Company, Ospedale omissis ed ALLIANZ s.p.a. già RAS s.p.a. in esecuzione della sentenza di prime cure riformata. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, B.A. , B.D. e B.M. , n.q. di eredi di A.S. e soltanto le prime due anche n.q. di eredi di B.F. . Hanno resistito con distinti controricorsi l’Istituto omissis che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo -, R.F. , ALLIANZ s.p.a., Zurich Insurance PLC, Generali Italia s.p.a già Assitalia s.p.a. I ricorrenti, ALLIANZ s.p.a. e Generali Italia s.p.a. hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore dei ricorrenti principali ha prodotto copia autenticata della sentenza in data 28.2.2017 n. 1345 della Corte d’appello di Roma, corredata di attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 23.10.2017 di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., emessa nel giudizio di rinvio, tra B.M. e gli appellati R.F. ed Istituto omissis -Ospedale omissis , nonché nei confronti di Generali Italia s.p.a., a seguito di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c. conseguente alla cassazione con rinvio, disposta da questa Corte Suprema con sentenza 19.6.2015 n. 12718 della precedente decisione in grado di appello n. 997/2012, emessa dalla stessa Corte territoriale, dichiarativa della inammissibilità del gravame della B. . La sentenza passata in giudicato riconosce a B.M. il danno non patrimoniale jure proprio per la perdita del rapporto parentale, subito in relazione alle medesime vicende per cui pende il giudizio di legittimità avanti questa Corte. Tale giudicato esterno non spiega, tuttavia, efficacia preclusiva nel presente giudizio. Non nei confronti di B.A. e D. , in quanto come si vedrà nell’esame dei motivi del ricorso principale in relazione ai medesimi fatti ed all’accertamento della responsabilità civile del R. e dell’Istituto ospedaliero si era già formato precedentemente, identico giudicato favorevole non nei confronti di B.M. -non determinandosi, quindi, la inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la pretesa dalla stessa fatta valere nel presente giudizio non ha per oggetto il risarcimento del danno subito jure proprio coperto dal giudicato della sentenza n. 1345/2017 , ma la quota relativa al danno risarcibile, per la morte del congiunto B.F. , da liquidare in favore della dante causa A.S. , parte in causa deceduta nelle more del giudizio di merito, e spettante a B.M. nella qualità di coerede della madre. A- ricorso principale proposto da B.A. , D. e M. tutte n.q. di eredi di A.S. le prime due anche n.q. di eredi di B.F. A.1 Il primo motivo del ricorso principale con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 165, 347, 348 c.p.c., avendo il Giudice di appello ritenuto procedibile la impugnazione proposta da Zurich Insurance Company, quando invece la diversa configurazione delle modalità di instaurazione del rapporto processuale in primo grado ex artt. 165 e 171co1 c.p.c. per cui alla mancata costituzione delle parti il processo se riassunto ex art. 307 c.p.c. può proseguire ed in secondo grado ex artt. 347 e 348 c.p.c. per cui la mancata costituzione dell’appellante determina la improcedibilità della impugnazione avrebbe dovuto indurre a rimeditare il consolidato principio di diritto che afferma la riproponibilità nell’osservanza del termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica del primo atto di impugnazione Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 835 del 18/01/2006 id. Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010 id. Sez. 6 L, Ordinanza n. 2478 del 08/02/2016 della impugnazione cui non era seguita la tempestiva iscrizione a ruolo, deve ritenersi manifestamente infondato. Se non è dubbio che le modalità di costituzione del rapporto processuale sono regolate diversamente in primo e secondo grado, in particolare per quanto riguarda gli effetti della mancata rituale costituzione in giudizio dell’attore art. 171, comma 1 e 2, c.p.c. e dell’appellante art. 348 c.p.c. , tale elemento di diversità che si connota, nel secondo grado, per la irrilevanza che assume la condotta processuale dell’appellato, venendo ricondotta la improcedibilità al mero fatto processuale della inosservanza da parte dell’appellante del termine di legge per costituirsi in giudizio diversità che rinviene il suo fondamento giustificativo nella esistenza di una regola giudiziale idonea a disciplinare il rapporto di diritto sostanziale inter partes nel primo grado mancando quell’accertamento del diritto controverso -al quale può avere interesse anche il convenuto evocato in giudizio che invece già sussiste nel grado di appello, e che vede perciò la parte appellante quale unica interessata alla prosecuzione del giudizio, aspirando invece la controparte soddisfatta dalla pronuncia a lei favorevole semplicemente alla stabilizzazione definitiva della situazione giuridica per come già accertata , non è ex se sufficiente ad escludere l’applicazione del consolidato principio secondo cui il potere di impugnazione non si consuma fintatoché non interviene una esplicita pronuncia dichiarativa della inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione, dovendo coordinarsi la disposizione dell’art. 348 c.p.c. con quella dell’art. 358 c.p.c. per cui, se non è ancora decorso il termine perentorio fissato dalla legge ex artt. 325 o 327 c.p.c., la riproposizione dell’appello rimane preclusa esclusivamente se sia già intervenuta una espressa pronuncia di improcedibilità o di inammissibilità costituisce principio consolidato quello per cui La regola dettata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 del medesimo codice richiamato dal precedente art. 347 , determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, non esclude che in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 358 cod. proc. civ. la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22957 del 12/11/2010 id. Sez. 3, Sentenza n. 23585 del 17/10/2013 id. Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 11/05/2012 . Al riguardo i ricorrenti principali non vengono a prospettare un argomento giuridico nuovo rispetto a quelli che sono stati già vagliati da questa Corte, venendo soltanto a ribadire -a sostegno della richiesta di rivisitazione dell’indicato principio di diritto la mera intrasponibilità del sistema normativo di riassunzione della causa, previsto dall’art. 171 c.p.c. nel primo grado di giudizio, alla fase di costituzione dell’appellante nel secondo grado di giudizio, ciò che è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 12724 del 20/07/2012 id. Sez. 6 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017 , senza quindi apportare nuovi argomenti di critica da scrutinare. Al proposito occorre ribadire come un overruling in materia processuale debba ammettersi soltanto restrittivamente, e cioè in quei soli casi in cui si sia in presenza di una applicazione della norma processuale priva di qualsiasi giustificazione razionale, ovvero nel caso in cui la evoluzione normativa imponga di rivedere, per ragioni di necessità sistematica dell’ordinamento, la precedente interpretazione della norma. In particolare le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in chiara evidenza che Perché si possa procedere ad un revirement giurisprudenziale in materia processuale non è dunque sufficiente che l’interpretazione precedente sia, in ipotesi, ritenuta meno plausibile o meno condivisibile della precedente sul piano letterale, logico e/o sistematico dal collegio chiamato a decidere successivamente su analoga questione, posto che, giova ripetere, l’overruling, soprattutto in materia processuale, non solo incide sull’affidamento dei cittadini in ordine alla portata delle regole del gioco , ma, imponendo in mancanza di valide ragioni un ulteriore sforzo ermeneutico alla Corte, incide sulla ragionevole durata dei processi e, soprattutto, inflaziona l’intervento nomofilattico depotenziando la relativa funzione, con ulteriore indiretta incidenza anche sulla durata dei processi oltre che sulla affidabilità del sistema. Un overruling delle sezioni unite in materia processuale può pertanto essere giustificato solo quando l’interpretazione fornita dal precedente in materia risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o comunque dia luogo eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella legislazione o nella società a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 . Pertanto, laddove dal testo normativo possano ricavarsi più interpretazioni, conformi ai criteri ermeneutici delle norme di legge, che portino a risultati diversi e però tutti plausibili e coerenti rispetto alla materia disciplinata, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l’interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell’ambiente processuale o l’emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono e consentano, pertanto, l’adozione dell’esegesi da ultimo formatasi. cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011 . Orbene a fronte di una consolidata giurisprudenza di questa Corte volta a fornire una interpretazione della norma processuale costituzionalmente orientata al giusto processo art. 111 Cost. e scevra da rigidi formalismi, ed in difetto di ragioni che inducano a ravvisare una intrinseca irragionevolezza nella attuale applicazione dell’art. 348 c.p.c., va disattesa la diversa restrittiva ipotesi interpretativa prospettata dai ricorrenti, in quanto un improvviso overruling non sarebbe legittimato dalle condizioni di necessità sopra indicate e si risolverebbe in un nocumento per il principio di eguaglianza dei cittadini che deve informare anche gli istituti processuali, inteso come affidamento nel significato precettivo attribuito alla norma processuale e prevedibilità del criterio di applicazione della stessa da parte dei Giudici. A.2 Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello per violazione degli artt. 651 c.p.p., 578 c.p.c., nonché dell’art. 2043 e 2049 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c I ricorrenti contestano la violazione delle norme processuali penali indicate in rubrica, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie la norma che esclude la efficacia, nel giudizio civile di risarcimento danni, della sentenza penale irrevocabile ex art. 651 c.p.p., nel caso in cui venga dichiarata la esistenza di condizioni di non procedibilità dell’azione penale, alla diversa fattispecie in cui il Giudice penale, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato, pronuncia comunque sulle domande, concernenti gli interessi civili, proposte dalle costituite parti civili. In tal caso, infatti, la sentenza penale va scissa in relazione ai diversi capi penali e civili, e questi ultimi sono suscettivi di passare autonomamente in giudicato se non impugnati. Nella specie sui capi concernenti la domanda risarcitoria entrambi i Giudici penali sentenza del Tribunale in data 28.11.2001 sentenza Corte d’appello in data 17.5.2004 si erano pronunciati con sentenza divenuta irrevocabile condannando il R. e l’Ospedale in solido al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, con la conseguenza che l’accertamento sull’ an della responsabilità civile doveva ritenersi ormai intangibile e la Corte d’appello avrebbe dovuto soltanto limitarsi alla accertamento della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’illecito. Il motivo è fondato. Il Giudice di appello non poteva procedere al riesame delle questioni concernenti l’accertamento della condotta colposa e della responsabilità civile del R. e dell’Ospedale ex art. 2049 c.c. in quanto le stesse risultava coperte dal giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica resa dalla Corte d’appello di Roma, ai sensi degli artt. 539 e 578 c.p.p. nel procedimento penale definito con sentenza in data 17.5.2004, divenuta irrevocabile, di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione. Ed infatti il Giudice civile, nel separato processo inerente la liquidazione del danno, era tenuto a procedere, analogamente alla ipotesi disciplinata nel processo civile dall’art. 278 c.p.c., all’accertamento della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e quindi anche del nesso derivazione causale tra il fatto accertato dal Giudice penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza i limiti che la legge pone alla efficacia, nel separato giudizio civile sul quantum , del giudicato penale di condanna, ex art. 651 c.p.p., in relazione all’accertamento della sussistenza del fatto , alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l’imputato lo ha commesso . Evidente è l’equivoco in cui è incorsa la Corte d’appello ritenendo che la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, ex art. 539 c.p.p., pur se divenuta irrevocabile, non limiterebbe in alcun modo il potere del Giudice civile -adito per la liquidazione del danno a compiere un nuovo accertamento anche sul titolo della responsabilità, in quanto non ricompresa tra le pronunce del Giudice penale che ai sensi dell’art. 651 c.p.p. spiegherebbero tale efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno, non avvedendosi che l’interpretazione che della norma processuale penale è stata fornita da questa Corte, concerne esclusivamente la inefficacia extrapenale dell’eventuale dictum della sentenza penale di condanna generica ex art. 539, comma 1 c.p.p. che non può intendersi in nessun caso esteso anche all’accertamento della esistenza -e tanto meno alla quantificazione dei danni risarcibili , ma non rimette affatto in gioco anche il titolo della responsabilità affermato nella sentenza penale che pronuncia sulle domande concernenti gli interessi civili la condanna generica, difatti, presuppone l’accertamento della responsabilità dell’autore dell’illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all’accertamento della concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 329 del 11/01/2001 id. Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001 id. Sez. 3, Sentenza n. 7637 del 16/05/2003 id. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 14/02/2005 id. Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005 id. Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 19/04/2010 id. Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 21/03/2008 id. Sez. 3, Sentenza n. 23429 del 04/11/2014 . L’indicato equivoco conduce quindi la Corte d’appello all’errore in diritto, laddove viene ad equiparare o comunque a ritenere collegate da un vincolo di conseguenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., che ha ad oggetto la responsabilità penale dell’imputato, e la distinta statuizione, anch’essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, atteso che il mero fatto della contestualità dei due accertamenti, penale e civile, non legittima per ciò stesso la estensione dei medesimi limiti oggettivi previsti dall’art. 651 c.p.p. alla efficacia extrapenale del giudicato penale di condanna, anche alla distinta pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, relativa alle domande formulate dalla parte civile. Il Giudice penale, in tal caso, è stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all’aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo -attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova oltre ogni ragionevole dubbio , rispetto al criterio del più probabile che non ritenuto sufficiente nel giudizio civile-, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato ovvero dichiarando il reato estinto per amnistia o per prescrizione ex art. 578 c.p.p., abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato, che non può più contestarne i presupposti quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato , nonché effetto vincolante quanto alla declaratoria juris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, che come visto è limitata all’accertamento della sola potenzialità di danno cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014 . La questione sottoposta all’esame della Corte deve, dunque, essere risolta alla stregua del seguente principio di diritto qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell’imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d’appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l’azione civile di condanna . Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l’accertamento della responsabilità civile dell’imputato e del responsabile civile , e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all’accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum , procedere ad una nuova valutazione nell’ an della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell’imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall’art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati . La statuizione della sentenza di appello impugnata va, in conseguenza, cassata con rinvio della causa avanti il medesimo Giudice di appello, in diversa composizione, affinché provveda all’accertamento ed alla liquidazione del danno attribuito alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, accertata con efficacia di giudicato in sede penale. A.3 Il terzo motivo, con il quale si impugna la sentenza di appello per carenza assoluta di comprensibilità motivazionale ai sensi dell’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360co1 n. 5 c.p.c., viene a criticare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello alla stregua delle risultanze istruttorie, che è pervenuta ad escludere la responsabilità civile del medico e dell’Ospedale. Tale questione rimane preclusa dal giudicato penale sui capi civili, e rimane pertanto assorbita nell’accoglimento del precedente motivo. B- Ricorso incidentale condizionato, proposto da Istituto omissis B.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2947, 2953 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c Il motivo è infondato. La ricorrente incidentale, argomentando dal fatto che la data della sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito a prescrizione è irrilevante ai fini della disposizione di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. a modificare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento al risarcimento danni, in quanto già parificato al più lungo termine di prescrizione del reato, sostiene che al tempo della introduzione della lite in primo grado atti di citazione notificati in data 31.3.2006 ed in data 4.4.2006 cfr. ricorso principale pag. 2 la prescrizione del reato era già decorsa, dovendo aversi riferimento non alla data 28.12.2004 di passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d’appello, ma alla data 13.10.1994 in cui si era verificato il decesso di B.F. . La tesi difensiva confonde, ancora, l’accertamento della imputabilità del reato con sentenza irrevocabile nel giudizio penale ipotesi che non ricorre nel caso di specie, essendo stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto con la distinta pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, adottata dallo stesso Giudice penale ma che concerne esclusivamente il piano delle obbligazioni civili. Nella specie non può ritenersi compiuta la decorrenza pura del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo, in quanto le danneggiate avevano già esercitato l’azione giudiziale a tutela del credito risarcitorio, costituendosi parti civili nel giudizio penale e proponendo in tale sede, nei confronti tanto del medico, quanto della struttura sanitaria, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, con gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dagli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c Conseguentemente il termine prescrizionale del diritto al risarcimento danni è iniziato nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 2953 c.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d’appello che confermava ex art. 578 c.p.p. la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno la quale pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata costituisce una statuizione autoritativa contenente l’accertamento dell’obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum l’azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile ha carattere generale e trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6757 del 26/07/1996 id. Sez. 3, Sentenza n. 17825 del 13/12/2002 id. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009 id. Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012 . È appena il caso poi di considerare che il termine breve ex art. 2947, comma 1, c.c. veniva a beneficiare del più lungo termine di prescrizione del reato ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, venendo a configurarsi come tale il fatto contestato al medico ed alla struttura ospedaliera. Ne segue che l’azione civile proposta in sede penale ha validamente interrotto la prescrizione del diritto, andando esente da critica sul punto la sentenza impugnata. C- In conclusione il ricorso principale deve essere accolto quanto al secondo motivo il primo è infondato il terzo è assorbito , ed il ricorso incidentale condizionato deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma che, attenendosi all’enunciato principio di diritto, dovrà procedere all’accertamento ed alla liquidazione del danno, regolando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso rigetta il primo dichiara assorbito il terzo rigetta il ricorso incidentale condizionato cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.