Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale: non basta la sussistenza del reato, ci vogliono le prove

Anche nel caso in cui il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa , ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato, anche attraverso presunzioni semplici.

Così la Cassazione con ordinanza n. 3289/18, depositata il 12 febbraio. La vicenda. I Giudici di merito rigettavano la domanda del danneggiato che chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale da parte del convenuto, il quale aveva commesso il delitto di minaccia di cui all’art. 612 c.p. nei suoi confronti. Avverso la decisione di merito il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione lamentando con il primo motivo la violazione degli artt. 2059 c.c. Danni non patrimoniali , 185 c.p. Restituzioni e risarcimento del danno e 612 c.p. Minaccia . La sussistenza del danno non patrimoniale. Nell’esporre le sue ragioni il ricorrente censura la decisione di merito nella parte in cui veniva negato il risarcimento perché non dimostrato il diritto ad ottenerlo del richiedente. Infatti i Giudici ritenevano non sussistente il danno evento, quale danno derivante automaticamente dal reato, ma solo il danno conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo richiede . Ad avviso del ricorrente, al contrario, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. è riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge con la conseguenza che nella ipotesi di commissione di un reato, il danno non patrimoniale deve essere risarcito dal colpevole . La Cassazione per decidere la controversia si è uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche quanto il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma deve essere sempre allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici . Secondo la Suprema Corte il Giudice di merito nel rigettare la richiesta di risarcimento si è uniformato al suddetto principio. Per queste ragioni gli Ermellini hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 25 maggio 2017 – 12 febbraio 2018, n. 3289 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa Nel 2010 C.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pescara, Co.Ar. per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale - da liquidarsi in via equitativa e quantificato nella somma di Euro 2.000,00 - che assumeva di aver subito per effetto della commissione, da parte del convenuto, del delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen Il Giudice adito, con sentenza n. 791/2011, rigettò la domanda e compensò per intero tra le parti le spese di lite. Avverso detta sentenza il C. propose gravame cui resistette il Co. . L’appellante lamentò, in particolare, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 612 cod. pen. nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. e concluse chiedendo che il Tribunale riconoscesse integrato il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. da parte del Co. , con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale ex delicto in favore dell’appellante, da liquidarsi in via equitativa in Euro 2.000,00 o in quell’altra somma di giustizia, oltre alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. L’appellato si costituì chiedendo il rigetto dell’impugnazione perché infondata, col favore delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, del solo grado di appello, nonché la condanna dell’appellante al pagamento di Euro 1.000,00 per lite temeraria. Il Tribunale di Pescara, con sentenza pubblicata in data 8 settembre 2015, rigettò l’appello, condannò l’appellante alle spese di quel grado e confermò l’integrale compensazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado. Avverso la sentenza del Tribunale C.F. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito Co.Ar. con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Con il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 185 cod. pen. e 612 cod. pen., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza del reato di minaccia, nessun risarcimento potrebbe essere riconosciuto all’attore per non aver questi in alcun modo allegato e provato la sussistenza e l’entità del danno da risarcirgli, che non può essere assolutamente liquidato in via equitativa, posto che tale liquidazione, com’è noto, presuppone comunque che detto danno sia effettivamente sussistente , in quanto non sussiste il danno evento, quale danno derivante automaticamente dal reato, ma solo il danno conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo richiede . Ad avviso del ricorrente, l’art. 2059 cod. civ. riconosce e garantisce la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge e segnatamente, per quanto rileva in questa sede, nei casi stabiliti dall’art. 185 cod. pen., con la conseguenza che, nell’ipotesi di commissione di reato, il danno non patrimoniale deve essere risarcito dal colpevole. Sostiene il C. che l’affermazione del Tribunale, secondo cui il danno, anche se ex delicto, può essere apprezzato solo quale danno conseguenza e non quale danno identificabile automaticamente con l’evento, potrebbe essere condivisa in relazione ai danni ulteriori e indiretti che non siano conseguenza necessaria della lesione del bene giuridico protetto dall’incriminazione penale e non sarebbe, invece, fondata con riferimento ai danni che si identifichino e si sostanzino nei beni giuridici stessi che costituiscono l’oggetto giuridico del reato, e cioè quei beni/interessi che il legislatore ha specificamente inteso tutelare mediante il presidio della sanzione penale . Sostiene il ricorrente che, in tali casi, la sussistenza di un danno risarcibile si pone come conseguenza necessaria dell’accertata commissione del reato per effetto della esplicita e specifica previsione della legge penale, che ritiene inevitabilmente lesi i beni giuridici oggetto del reato tutte le volte in cui quest’ultimo si manifesti e risulti accertato ciò sarebbe particolarmente evidente nel caso di delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. , sicché, laddove la legge penale ritenga accertato il reato, e con esso leso il bene giuridico della libertà morale, tale lesione - proprio in quanto ritenuta tale direttamente dalla legge non potrà non integrare anche un danno rilevante ai sensi della legge civile, tipicamente di carattere non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per effetto della illegittima compromissione della libertà morale dell’individuo minacciato . 2.1. Il motivo è infondato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici Cass., ord., 12/04/2011, n. 8421 . Questa Corte ha pure avuto già modo di affermare che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici Cass. 13/05/2011, n. 10527 . Il Tribunale, nella specie, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi. 3. Con il secondo motivo rubricato Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. , il ricorrente lamenta che il Giudice del secondo grado, ritenendo irrilevante, per quanto già rappresentato con il primo mezzo, l’accertamento della sussistenza o meno, nel caso all’esame, del delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., abbia completamente omesso ogni pronuncia sul motivo di appello con cui il C. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace aveva escluso la sussistenza del reato di minaccia nei fatti ascritti al Co. . 4. Con il terzo motivo, rubricato Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360, n. 5 cpc , il ricorrente deduce che l’assenza assoluta di motivazione nella sentenza impugnata circa la sussistenza o meno, nel caso di specie, del delitto di minaccia integrerebbe il vizio denunziato, in quanto il Tribunale, sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza del fatto di reato quand’anche accettato mostr erebbe di aver completamente evitato l’indagine sulla effettiva commissione - o meno - da parte del Co.Ar. del reato di minaccia, fatto dal quale invece . la decisione del presente giudizio appariva profondamente condizionata , così pretermettendo completamente l’esame del primo motivo di appello proposto sul punto 5. I motivi secondo e terzo, i quali, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati. Ed invero i motivi all’esame risultano generici, non essendo stato stata riportata nei mezzi in scrutinio la testuale formulazione delle domande proposte, onde consentire a questa Corte di verificare che la domanda volta all’accertamento del reato di cui si discute in causa fosse autonoma e non meramente strumentale in funzione di quella di risarcimento dei danni Cass. 4/07/2014, n. 15367 Cass. 3/02/1971, n. 252 . A quanto precede va aggiunto che, in ogni caso, risulta evidente che il Tribunale ha correttamente deciso in base alla ragione più liquida Cass. 28/05/2014, n. 12002 . 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.