Quando il diritto di rivalsa dell’assicuratore stride con il diritto dell’Unione Europea

Nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dell’assicuratore, la qualità di vittima-avente il diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorché queste qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si trattasse di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1269/2018, depositata il 19 gennaio scorso. Il caso. Una coppia di fratelli viaggia sull’auto di proprietà di uno di loro. Il proprietario, pur sapendo che il fratello non fosse patentato, oltre che a essere in stato di ebbrezza, lo aveva autorizzato a guidare. Durante un sorpasso la vettura si scontra con due veicoli che sopraggiungevano nel contrario senso di marcia e il proprietario del veicolo rimane ucciso nell’incidente. Per quanto qui di interesse, la compagnia assicuratrice del veicolo ha esercitato nei confronti della moglie e del figlio del deceduto l’azione di rivalsa ex art. 18, L. n. 990/1969 ora art. 144, d.lgs. n. 209/2005 , deducendo che la polizza assicurativa escludesse la copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida ovvero in stato di ebbrezza e che tale circostanza le attribuiva dunque il diritto di rivalersi verso l’assicurato e quindi verso i suoi eredi per l’importo che fosse stata eventualmente costretta a pagare. Le domande della compagnia assicuratrice sono state accolte in primo grado e in appello e gli eredi hanno pertanto proposto ricorso in Cassazione avverso tale ultima decisione, chiedendo una lettura conforme al diritto dell’Unione Europea dell’azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato. Il diritto di rivalsa non deve tradursi in un’automatica esclusione dell’obbligo di risarcire la vittima di un incidente stradale. La Corte ha risolto la questione accogliendo il ricorso degli eredi dell’assicurato defunto, avendo riguardo alle norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, anche alla luce della nota sentenza 1 dicembre 2012, C-442/10, c.d. Churchill Insurance Company. Secondo gli Ermellini, in particolare, occorre evidenziare come la Corte di Giustizia ha statuito che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione Europea in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa. Per tale ragione, la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente e che il diritto dell’Unione Europea osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il riconoscimento del danno conseguente a un sinistro causato dal veicolo assicurato. Tra tali clausole rientrano certamente quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti la condizioni di sicurezza del veicolo. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha concluso che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio del 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale, qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 novembre 2017 – 19 gennaio 2018, n. 1269 Presidente Spirito – Relatore Spaziani Fatti di causa Il omissis i fratelli E.M.A. e E.M.H. viaggiavano insieme sull’automobile di proprietà del primo. H. era in stato di ebbrezza e non aveva la patente di guida. Pur consapevole di ciò, A. lo aveva autorizzato a guidare l’automezzo e si era seduto sul sedile posteriore. H. eseguì una manovra di sorpasso, invase l’opposta corsia e si scontrò con due veicoli che procedevano nel contrario senso di marcia. Nell’incidente A. rimase ucciso. E.A.H. , E.M.S. , El.Me.Ha. , E.M.D. , e.m.h. , E.M.B. rispettivamente, madre e fratelli del proprietario e del conducente agirono in giudizio risarcitorio in qualità di prossimi congiunti della vittima e convennero, dinanzi al Tribunale di Treviso E.M.H. , in qualità di conducente responsabile la Sara Assicurazioni s.p.a., in qualità di società assicuratrice B.S. , E.M.R. , E.M.M. , E.M.N. rispettivamente, moglie e figli del deceduto , in qualità di litisconsorti necessari. Questi ultimi furono anche chiamati in causa dalla Sara Assicurazioni s.p.a., la quale, costituitasi, esercitò nei loro confronti l’azione di rivalsa ex articolo 18 l. n. 990/1969 ora articolo 144 d.lgs. n. 209/2005 dedusse, al riguardo, che la polizza assicurativa escludeva la copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida o in stato di ebbrezza e che tale circostanza, se non era opponibile ai danneggiati che avevano agito direttamente nei suoi confronti, tuttavia le attribuiva il diritto di rivalersi verso l’assicurato e quindi verso i suoi eredi per l’importo che fosse stata eventualmente condannata a pagare. La moglie e i figli di E.M.A. si difesero dalla domanda di rivalsa deducendo di aver rinunciato all’eredità. Il Tribunale accolse sia la domanda principale risarcitoria sia la domanda connessa di rivalsa, ritenendo in particolare, quanto alla seconda, che la legge marocchina regolatrice della successione per causa di morte in quanto legge nazionale del de cuius non consentisse la rinuncia all’eredità e condannando i chiamati in causa a pagare alla società assicuratrice la somma da essa dovuta agli attori. La Corte di Appello di Venezia ha parzialmente accolto sia l’impugnazione principale della società assicuratrice sulla statuizione relativa alla domanda risarcitoria riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 70 per cento con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai congiunti sia l’impugnazione incidentale degli eredi del deceduto sulla statuizione relativa alla domanda di rivalsa, escludendo da quest’ultima le somme pagate dall’assicuratore a titolo di interessi. La Corte di merito, pur riducendo l’ammontare dovuto alla compagnia assicurativa, ha tuttavia confermato la sussistenza del suo diritto di rivalsa, sui rilievi che la tesi posta dagli appellanti incidentali a fondamento del primo motivo di gravame - secondo cui il riconoscimento del diritto dell’assicurazione di rivalersi nei loro confronti avrebbe contrastato con il principio di diritto comunitario che esclude l’elisione del diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno conseguente ad un incidente stradale nell’ipotesi in cui le qualità di vittima e di assicurato si concentrino sulla medesima persona - non poteva essere condivisa, atteso che nel caso di specie i congiunti della vittima avevano conseguito il risarcimento loro spettante sebbene il trasportato vittima fosse anche proprietario del veicolo assicurato che, inoltre, neppure poteva condividersi il rilievo formulato con il secondo motivo di appello incidentale - secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la legge marocchina avrebbe consentito la rinuncia all’eredità - atteso che, pur ammettendo tale possibilità alla stregua della legge regolatrice della successione, nel caso di specie la rinuncia concretamente posta in essere effettuata lite pendente dinanzi al cancelliere non avrebbe avuto alcun effetto sulla qualità di erede, già acquisita mediante precedenti comportamenti concludenti, ed in particolare attraverso le richieste risarcitorie avanzate a tale titolo. Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, B.S. , in proprio e quale genitore legale rappresentante dei figli minori E.M.R. , E.M.M. e E.M.N. . Risponde con controricorso la Sara Assicurazioni s.p.a Gli altri intimati non svolgono attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo violazione dell’articolo 18 l. n. 990/1969 degli artt. 1 e 2 Direttiva 84/5/CEE dell’articolo 1 Direttiva 90/232/CEE i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver tenuto conto delle regole contenute nelle richiamate Direttive successivamente trasfuse e riordinate nella Direttiva 2009/103/CE , le quali, alla stregua dell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30/06/2005, C-537/03, Candolin, e 01/12/2011, C-442/10, Churchill Insurance Company Limited a escluderebbero la possibilità che alla persona trasportata su un veicolo e vittima di un incidente stradale sia negato il risarcimento del danno per il solo fatto di essere proprietaria del mezzo, anche nell’ipotesi in cui fosse consapevole che colui a cui ne aveva affidato la guida si trovava in stato di ebbrezza ed era privo di abilitazione b equiparerebbero, in tale ipotesi, la posizione del trasportato a quella dei prossimi congiunti, allorché l’incidente abbia avuto esito mortale c vieterebbero all’assicuratore della r.c.a. l’azione di rivalsa nei confronti delle persone che hanno diritto al risarcimento, a nulla rilevando che esse cumulano, con la qualità di vittime o danneggiati, quelle di proprietari assicurati. 2. Con il secondo motivo violazione dell’articolo 62 l. n. 218/1995 dell’articolo 229 Code des obligations marocchino dell’articolo 476 c.c. , formulato subordinatamente al rigetto del primo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto alla società assicuratrice il diritto di rivalsa nei loro confronti previo accertamento della loro qualità di eredi dell’assicurato ribadiscono, per un verso, che la legge marocchina non escluderebbe la possibilità di rinunciare all’eredità affermano, per l’altro, che la formulazione di una richiesta di risarcimento, operata per il tramite dell’avvocato, sebbene effettuata con l’attribuzione della qualifica di eredi , non potrebbe equivalere ad una accettazione tacita dell’eredità, potendo questa conseguire soltanto ad una condotta personale dell’erede. 3. È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo. 3.1. In proposito va preliminarmente rilevato che la questione posta dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso riguarda il significato e la portata da attribuire alla norma che disciplina l’azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato già articolo 18 l. n. 990/1969 oggi articolo 144 d.lgs. n. 209/2005 alla luce della necessità di interpretarla in senso conforme al diritto dell’Unione Europea. Venendo in considerazione una questione interpretativa, non assume rilievo la circostanza che la stessa sia stata posta soltanto in sede di appello, poiché non trova applicazione la preclusione prevista dall’articolo 345 c.p.c. con riguardo alle domande e alle eccezioni. 3.2. Ciò posto, la questione interpretativa va risolta avendo riguardo alle norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli in particolare la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE , nonché alle sentenze in particolare la sentenza 30/06/2005, C-537/03, Candolin, e la sentenza 01/12/2011, C442/10, Churchill Insurance Company con cui la Corte di Giustizia ne ha chiarito il significato. 3.3. La questione affrontata dalla sentenza Candolin aveva tratto spunto da una fattispecie in cui tre persone erano rimaste vittime di un incidente stradale dopo aver viaggiato come trasportati su un autoveicolo di proprietà di una di loro ma condotto da una quarta persona. Nell’occasione tanto il conducente quanto i tre trasportati erano in stato di ebbrezza. All’esito del sinistro uno dei trasportati era morto mentre gli altri due tra i quali figurava il proprietario del veicolo avevano riportato lesioni. Dopo che il giudice nazionale di appello, in applicazione di una norma di diritto interno, aveva escluso l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno sul rilievo che le vittime avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente, la Corte Suprema finlandese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se le regole contenute nelle Direttive ostassero ad una normativa nazionale volta a limitare il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli in ragione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito e se la soluzione dovesse variare nell’ipotesi in cui il passeggero interessato fosse anche proprietario del veicolo. Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che l’obiettivo delle disposizioni contenute nelle Direttive in particolare di quelle contenute nell’articolo 2, n. 1, della Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e nell’articolo 1 della Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti che le norme interne dei singoli Stati non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile , ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno che è irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente , atteso che la finalità di tutela delle vittime impone che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente . Sulla base di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale ha causato l’incidente è irrilevante . 3.4. La questione affrontata dalla sentenza Churchill Insurance Company aveva tratto spunto da due fattispecie in cui una persona, assicurata come unico conducente per la guida di un veicolo cd. clausola di guida esclusiva , aveva permesso di guidare il veicolo medesimo ad un’altra persona, prendendovi posto come passeggero e riportando danni in seguito all’incidente stradale successivamente verificatosi, imputabile al conducente non assicurato. La società assicurativa, dopo aver riconosciuto il risarcimento spettante ai passeggeri, aveva preteso da loro di essere rimborsata dell’importo corrispondente, in applicazione della regola di diritto interno che attribuiva all’assicuratore, qualora fosse obbligato a versare un risarcimento per responsabilità di un conducente non assicurato, il diritto di agire in regresso nei confronti dello stesso conducente o di chiunque fosse assicurato in virtù del contratto di assicurazione, al fine di ottenere il rimborso della somma versata. Dopo che il giudice di primo grado aveva deciso diversamente nelle due fattispecie, il giudice di appello inglese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se il diritto dell’Unione ostasse ad una normativa nazionale avente l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato. Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa che pertanto la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente che il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato in tal senso anche Corte di Giustizia 28/03/1996, C-129/94, Ruiz Bernàldez, e Corte di Giustizia 17/03/2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santos che tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in tal senso anche le citate sentenze Ruiz Berneldez e Carvalho Ferreira Santos che l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto in tal senso anche la citata sentenza Ruiz Berneldez . Sulla base di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale, qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo . 3.5. Alla luce delle richiamate decisioni della Corte di Giustizia, vanno affermati i seguenti principi - nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall’assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente - ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un’altra persona a mettersi alla guida , la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente - il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c. - la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualità di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all’azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell’assicurato-proprietario non può essere esercitata tale azione allorché egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento - l’esclusione della legittimazione passiva all’azione di regresso dell’assicurato-responsabile, che sia anche vittima del sinistro, vale anche nell’ipotesi in cui l’assicuratore intenda opporre la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, residuando tale legittimazione soltanto nell’ipotesi in cui la vittima stessa fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato. 3.6. Degli elencati principi avrebbe dovuto tenere conto la Corte di Appello di Venezia nella delibazione della domanda di rivalsa formulata dalla Sara Assicurazioni s.p.a. nei confronti degli eredi di E.M.A. . Infatti, per effetto della preminenza del diritto dell’Unione Europea il cui fondamento va rinvenuto nell’articolo 11 Cost. , le norme poste dalle fonti di tale ordinamento acquistano efficacia obbligatoria diretta nell’ordinamento interno e il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità delle regole del diritto interno con quelle del diritto comunitario, procedendo, in primo luogo, ad interpretare le prime in conformità alle seconde eventualmente previa proposizione del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE e, in secondo luogo, ove l’interpretazione conforme non sia possibile, alla diretta applicazione della norma Europea con contestuale disapplicazione della norma nazionale contrastante tra le tante, Corte Cost. 19 aprile 1985, n. 113 Corte Cost. 8 aprile 1991, n. 168 Corte Cost. 12 maggio 2010, n. 227 in tema, da ultimo, Cass. 29/09/2017, n. 22834 . In applicazione dei predetti principi, la Corte territoriale, precisamente, avuto riguardo alla duplice qualità del defunto E.M.A. quale proprietario-assicurato e dunque responsabile in solido con il conducente ex articolo 2054, terzo comma, c.c. e quale vittima-avente diritto al risarcimento, avrebbe dovuto ritenere prevalente quest’ultima qualità sulla prima ed avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere il diritto dei suoi eredi a non essere privati totalmente o parzialmente del risarcimento loro dovuto dalla compagnia assicurativa, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il loro dante causa fosse consapevole di avere affidato la guida del veicolo ad una persona che si trovava in stato di ebbrezza ed era priva di abilitazione. La Corte di merito, inoltre, preso atto della prevalenza, in capo al defunto E.M.A. , della qualità di vittima su quella di assicurato, avrebbe dovuto interpretare l’articolo 144 d.lgs. n. 209/2005 già articolo 18 l. n. 990/1969 in senso conforme al diritto dell’Unione Europea, negando la legittimazione passiva dei suoi eredi all’azione di rivalsa dell’assicuratore, sul rilievo che il riconoscimento alla compagnia assicurativa della possibilità di esperire contro di loro tale azione si sarebbe tradotto in un’automatica esclusione del loro diritto al risarcimento, atteso che per effetto della rivalsa avrebbero potuto perdere, in tutto o in parte, quanto eventualmente ottenuto con l’esercizio del predetto diritto. 3.7. La riferita interpretazione della norma che disciplina l’azione di rivalsa, deve aggiungersi, sarebbe stata necessaria anche in funzione del rispetto del principio vulneratus ante omnia reficiendus , già affermato da questa Corte, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione all’esigenza di riconoscere il diritto del proprietario trasportato, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, sul previo rilievo della nullità di ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente Cass. 30/08/2013, n. 19963 . Questo principio, infatti, risulterebbe indebitamente aggirato se si consentisse all’assicuratore di recuperare, attraverso l’azione di rivalsa, quanto precedentemente erogato alla vittima a titolo di risarcimento. 3.8. L’esattezza della predetta interpretazione, infine, trova conferma nel disposto dell’articolo 129 d.lgs. n. 209/2005, ai sensi del quale non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre a tali benefici, per quanto concerne il danno alla persona, ha diritto anche il proprietario-responsabile ex articolo 2054, terzo comma, c.c., il cui diritto al risarcimento, ove cumuli in sé la qualità di vittima dell’incidente perché trasportato sul veicolo condotto da altri al momento dello stesso, non può dunque essere compromesso per effetto dell’esercizio, nei suoi confronti, dell’azione di rivalsa. 4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla Sara Assicurazioni s.p.a. nei confronti degli eredi di E.M.A. . La cassazione deve avvenire senza rinvio, in quanto si riferisce ad una domanda che non poteva essere proposta articolo 382,’ terzo comma, c.p.c. , mentre restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata. 5. Ai sensi dell’articolo 385, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese dei gradi di merito relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la Sara Assicurazioni s.p.a., le quali, unitamente a quelle del presente giudizio di legittimità, sono poste a carico della controricorrente in ragione della regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo in relazione al motivo accolto cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla Sara Assicurazioni s.p.a. nei confronti di B.S. , E.M.R. , E.M.M. , E.M.N. . Condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese dei tre gradi di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi relativi al presente giudizio di legittimità, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.