L’equiparazione fra sosta e circolazione dei veicoli

Affinché un veicolo si possa considerare circolante, è del tutto indifferente che lo stesso sia in marcia oppure in sosta, purché si trovi su strada o area pubblica ad essa pertinente o comunque in un luogo deputato allo svolgimento del traffico veicolare. Pur essendo indubbio che la sosta di un veicolo a motore possa essere astrattamente ricompresa nel concetto di circolazione, è necessario stabilire se la causa del sinistro sia eziologicamente collegabile ad essa diversamente, ove questo risulti determinato da una causa autonoma e sufficiente, estranea alla circolazione, non trovano applicazione né le norme in materia di circolazione dei veicoli, né tantomeno quelle inerenti la garanzia dell’assicurazione obbligatoria.

Questi i principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza n. 30075/17, depositata il 14 dicembre 2017. Il fatto. La genesi della vicenda si riscontra in un procedimento, a suo tempo instaurato dal futuro ricorrente, per ottenere un risarcimento per le lesioni subite in occasione di un sinistro, occorsogli mentre era intento a parcheggiare il motoveicolo, di proprietà della moglie, che, mal sistemato sul cavalletto, accidentalmente gli cadeva addosso, ferendolo al ginocchio. Tale richiesta di risarcimento, accolta in primo grado, veniva rigettata in appello, laddove, a seguito di impugnazione, proposta dalla compagnia assicuratrice del motoveicolo, la sentenza di primo grado veniva completamente riformata. Avverso tale ultima decisione, l’attore proponeva ricorso per Cassazione, invocando l’esclusiva responsabilità del proprietario del motoveicolo ex art. 2054, comma 4, per difetto di manutenzione del mezzo, circostanza che lo avrebbe esonerato da ogni corresponsabilità, giustificandone le pretese risarcitorie. L’applicabilità delle norme sulla circolazione dei veicoli anche al veicolo in sosta. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha colto l’occasione per ribadire un concetto già cristallizzato da numerosi precedenti arresti, secondo i quali, affinché un veicolo si possa considerare circolante, risulta del tutto indifferente che lo stesso sia in marcia oppure in sosta, purché si trovi su strada o area pubblica ad essa pertinente o comunque in un luogo deputato allo svolgimento del traffico veicolare sentenze nn. 3437/16, 281/15 . Secondo la Suprema Corte, dalla corretta lettura dell’art. 2054 c.c., in tema di circolazione dei veicoli e connesse responsabilità, si comprende come l’ambito di applicazione della citata norma non sia solo la circolazione in senso stretto, connotata dal carattere della dinamicità, ma anche la sosta, avente di per sé natura statica, laddove quest’ultima possa interferire con la circolazione di altri veicoli o delle persone, creando un potenziale pericolo per l’incolumità di terzi ed onerando il proprietario, il conducente e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 2054 c.c., della responsabilità per gli eventuali pregiudizi ad essi arrecati. La causa autonoma come elemento discriminante. La Suprema Corte, inoltre, accedendo ad un altro orientamento ben consolidato, ha ritenuto opportuno specificare anche che, in caso di sinistro, la sosta può essere equiparata alla circolazione del veicolo soltanto se esso vi sia eziologicamente collegato. Secondo la Corte, pertanto, pur essendo indubbio che la sosta di un veicolo a motore possa essere astrattamente ricompresa nel concetto di circolazione, è necessario stabilire se la causa del sinistro sia eziologicamente collegabile ad essa. Diversamente, ove esso risulti determinato da una causa autonoma e sufficiente, estranea alla circolazione dei veicoli, come può essere ad esempio il caso fortuito, non trovano applicazione né le norme in materia di circolazione, né tantomeno quelle inerenti la garanzia dell’assicurazione obbligatoria sentenza nn. 5398/13 . Nel caso di specie, quindi, essendo stato accertato che il sinistro e le sue conseguenze dannose erano da ricondurre esclusivamente alla condotta concretamente tenuta dall’attore-ricorrente che, distrattamente, aveva causato autonomamente la caduta del motoveicolo dal cavalletto, quando lo stesso non era circolante, le relative pretese risarcitorie non potevano trovare accoglimento, proprio perché incardinate su presupposti giuridici non pertinenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 11 aprile – 14 dicembre 2017, numero 30075 Presidente Amendola – Relatore Armano Fatti del processo F.I. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 29 dicembre 2014 che, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta per ottenere il risarcimento per le lesioni subite a causa della caduta sul ginocchio di una motocicletta, di proprietà della moglie N.M. ed assicurata con la Milano Assicurazioni, avvenuta mentre stava mettendola sul cavalletto per effettuare il parcheggio. Resiste la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., già Milano Assicurazioni. M.M. non ha presentato difese. La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità del relatore. Il Collegio ha invitato a redigere una sentenza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione della legge 990/69 ex articolo 360 numero 3 c.p.c. - violazione dell’articolo 2054 c.c. ex articolo 360 numero 4 c.p.c Sostiene il ricorrente che l’assicurazione RCA ha una copertura ampia che si estende a coprire tutti gli usi in linea con la funzione del veicolo stesso. La Corte di appello, pur affermando di dover applicare la normativa sulla circolazione stradale, non ha applicato il principio estensivo di circolazione, escludendo la responsabilità del proprietario per difetto del mezzo. Sostiene il ricorrente che il vizio di manutenzione del mezzo onera il proprietario al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato ed esclude qualsiasi corresponsabilità del ricorrente inconsapevole. Di conseguenza l’articolo 2054 comma quarto c.c. statuisce che il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo ed è responsabile anche quando questi eventi dannosi si verificano durante la circolazione con conseguente obbligo dell’assicurazione di risarcire il danno. 2. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ,dopo aver affermato che si è in presenza di una ipotesi di danno da circolazione di veicoli, con la conseguente applicabilità della L. 99/69, ha ritenuto che il F. risultava essere l’unico responsabile delle lesioni personali subite, poiché egli stesso aveva riconosciuto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che mentre stava parcheggiando la motocicletta di proprietà della moglie, la stessa gli rovinava addosso, cadendogli dal cavalletto. Non si ravvisava quindi una ipotesi di responsabilità di terzi per il danno occorso. A conclusioni diverse, prosegue la Corte di merito, non si giungerebbe anche in ipotesi si dovesse ritenere che l’indennizzo fosse stato invocato in base alla polizza infortuni intestata alla moglie, N.M. . Infatti detta polizza copriva solo i danni dell’assicurato o di terzi trasportati, ed il F. non ricopriva nessuna di tali qualità. 3.11 motivo formulato non è congruente con la motivazione in quanto il ricorrente non censura la sentenza della Corte di merito laddove ha affermato che egli è responsabile dei danni procuratisi durante la manovra di parcheggio del motociclo, non ravvisandosi alcuna responsabilità dei terzi. La Corte di merito in tale decisione si è attenuta alla costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato che una corretta lettura della norma di cui all’articolo 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare in circolazione , che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come scontro qualsiasi urto tra due o più veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo. Cass. sent numero 281 del 13/01/2015 numero 281,Cass., 16 febbraio 2006, numero 3437. Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo. Cass. sentenza numero 5398 del 05/03/2013. 4. La Corte di merito, se pur con motivazione stringata, nella sostanza ha escluso l’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria individuando la causa del danno nella manovra di parcheggio sul cavalletto eseguita dallo stesso ricorrente. 5. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dal ricorrente che non censura l’affermazione della Corte di merito che individua la causa eziologica del danno nello stesso comportamento del ricorrente con conseguente esclusione della garanzia dell’assicurazione obbligatoria. 6. Inoltre il ricorrente fa riferimento ad un danno conseguente ad un asserito vizio di costruzione o di manutenzione del veicolo, che è circostanza del tutto nuova, che non risulta dalla sentenza impugnata. Né il ricorrente, in violazione dell’articolo 366 numero 6 c.p.c. indica in quali atti processuali è stata introdotta la circostanza che la causa della caduta sia da individuare nei vizi di costruzione e di manutenzione del veicolo. Nessuna censura è stata formulata in relazione alla esclusione della copertura assicurativa della polizza infortuni intestata alla moglie. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.