Pastiglie usurate e non sostituite: automobilista risarcito dall’officina

Il superficiale controllo sulla vettura ha contribuito a provocare l’incidente di cui è rimasto vittima il proprietario. Evidenti, quindi, le colpe della struttura che non ha effettuato un intervento adeguato di manutenzione del veicolo.

Brutto incidente stradale. A tradire l’automobilista sono state le pastiglie dei freni completamente usurate, e stranamente non sostituite pochi mesi prima durante la manutenzione del veicolo. Questo dettaglio inchioda l’officina cui si è rivolto il proprietario della vettura, obbligandola a versare un adeguato risarcimento all’uomo Cassazione, ordinanza n. 29224/2017, Sezione Seconda Civile, depositata il 6 dicembre 2017 . Controllo. Definita la successione dei fatti – incidente a metà settembre, manutenzione quasi 3 mesi prima –, e accertato il problema, cioè la completa usura delle pastiglie dei freni, i Giudici ritengono evidente che la disavventura vissuta dall’automobilista sia imputabile a un controllo superficiale del veicolo. Di conseguenza, la società titolare dell’officina cui si è rivolto l’automobilista è ritenuta colpevole, poiché la mancata sostituzione delle pastiglie dei freni nel corso dell'intervento di manutenzione programmata eseguito il 20 giugno ha contributo a causare l’incidente. Questa visione, tracciata in Tribunale e confermata in Appello, viene condivisa ora anche dalla Cassazione. Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, lo stato di usura quasi assoluto delle pastiglie dei freni va ascritto alla mancanza di diligente controllo della vettura da parte della ditta nel corso della manutenzione programmata eseguita . Irrilevante è ritenuto invece il richiamo dei legali della società al fatto che l’automobilista aveva percorso 1.500 chilometri in più rispetto al chilometraggio previsto per l’intervento di manutenzione .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 ottobre – 6 dicembre 2017, n. 29224 Presidente Bianchini – Relatore Lombardo Fatto e diritto Rilevato che - la Corte di Appello di Perugia confermò la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Ca. Pi. nei confronti della Green Car s.r.l., quest'ultima fu condannata a risarcire all'attore, nella misura del 70%, il danno da lui patito a seguito del sinistro stradale avvenuto il 18.9.2001, sul presupposto che tale sinistro - verificatosi a seguito dello sbandamento dell'autovettura del Ca. - aveva avuto come concausa la mancata sostituzione delle pastiglie dei freni nel corso dell'intervento di manutenzione programmata eseguito dalla convenuta Green Car in data 20.6.2001 - avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Green Car s.r.l. sulla base di quattro motivi - Ca. Pi. ha resistito con controricorso Considerato che - il ricorrente ha lamentato 1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di accertare lo stato di usura dei freni al momento del controllo meccanico eseguito e la conformità della prestazione della Green Car ai doveri contrattuali 2 violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., per difetto di nesso eziologico, in relazione al mancato accertamento dello stato di usura delle pastiglie dei freni al momento dell'intervento di manutenzione eseguito 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare il concorso del fatto colposo del Ca., non avendo quest'ultimo fatto eseguire tempestivamente, prima del sinistro, il controllo programmato previsto a Km 81.017 percorrendo ulteriori 1.500 Km 4 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al mancato accertamento dello stato di usura dei freni al momento dell'intervento di manutenzione programmata eseguito dalla Green Car il 20.6.2001 - le censure, che si riducono a doglianze in ordine all'accertamento del fatto, risultano prive di fondamento, avendo la Corte territoriale spiegato - senza incorrere in ragionamento manifestamente illogico - che il Ca. aveva percorso solo 1500 chilometri in più rispetto al chilometraggio previsto per l'esecuzione di un nuovo intervento di manutenzione, cosicché lo stato di usura quasi assoluto delle pastiglie dei freni constatato dal C.T.U. stato di usura che ha avuto una rilevante incidenza causale nella eziologia del sinistro non può essere spiegato con il numero esiguo di chilometri percorsi oltre quelli previsti considerato peraltro che le pastiglie dei freni si usurano 60-65.000 chilometri e deve, invece, ascriversi alla mancanza di diligente controllo dell'autovettura da parte della ditta nel corso della manutenzione programmata eseguita - il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo - ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 per il raddoppio del versamento del contributo unificato P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 quattromilacinquecento per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.