Il danno alla vita di relazione e la sofferenza interiore sono diversi

Ribadita la doppia dimensione fenomenologica del danno morale quella di tipo relazionale, oggetto della previsione normativa dell'art. 139 codice delle assicurazioni, e quella di natura interiore, da quella stessa norma evidentemente non codificata e non considerata, lasciando libero così il giudice di quantificarla.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 26805/17, depositata il 14 novembre 2017. Il fatto. Il conducente di uno scooter agiva in giudizio nei confronti dell'automobilista che, secondo la prospettazione del danneggiato, aveva improvvisamente tentato di effettuare una inversione di marcia, oltretutto in un punto in cui non era consentita, mettendosi poi di traverso rispetto alla direzione dello scooter e provocandone la caduta. Veniva richiesto il risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale”, del danno alla capacità lavorativa e il rimborso delle spese sostenute e da sostenere. Il Tribunale decideva per la pari responsabilità dei conducenti, sulla considerazione che sia l'auto che lo scooter avevano infranto le regole della circolazione stradale l'auto per aver effettuato la manovra di inversione ad U, lo scooter per aver viaggiato sul lato sinistro della corsia di pertinenza anziché sulla destra. Conseguentemente liquidava il danno nella misura di € 31.477,72, largamente inferiore alla richiesta del danneggiato, ammontante a € 1.000.000. La corte d'Appello ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di primo grado. E' stato quindi proposto ricorso per cassazione. La responsabilità concorsuale. Relativamente all'attribuzione della corresponsabilità nella causazione dell'evento, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della sentenza appellata, sulla base del principio per cui l'accertamento della colpa di un conducente nella specie, dell'auto non libera ex se l'altro il conducente dello scooter se non sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida . Nel caso in esame la violazione all'art. 143 c.d.s. operata dal ciclomotore è stata definita dalla Cassazione incontestabile”, il che evidentemente contrasta la prova della asserita regolarità di guida dello stesso. Le Tabelle di Milano sono oramai patrimonio comune di tutti i Tribunali. E' stato invece accolto il motivo di ricorso legato alla non applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano con riferimento al danno non patrimoniale, sulla scorta del principio per cui l'indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione del motivo di appello costituisce equivalente del 'versare' le tabelle in atti” e quindi non può essere considerata questione nuova laddove sia stata oggetto di specifico motivo di gravame nel giudizio di appello. Senza dire, ha continuato la Terza Sezione, che oramai per quanto riguarda le predette Tabelle è certamente predicabile l'evocazione in giudizio del principio iura novit curia . Gli aspetti dinamico-relazionali sono cosa diversa dalla sofferenza interiore. Uno dei motivi di ricorso verte sul mancato riconoscimento del cd. danno esistenziale”. Nel respingere il motivo, la Cassazione prende lo spunto per una ennesima ri-affermazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2008 sentenze nn. 26972 e ss. , Così la tanto equivocata natura unitaria del danno non patrimoniale viene ribadito dover essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica . Per quanto concerne poi il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, costituiscono danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili a patto che siano rigorosamente provati caso per caso. La Cassazione apertamente sconfessa, inoltre, la tesi della pretesa l’unitarietà del danno biologico . Se già la distinzione tra danno morale e danno biologico risulta dalla lettura dell'art. 139 del codice delle assicurazioni seguendo la lettura costituzionalmente orientata i cui alla sentenza n. 235/2014 Corte Cost. , che pur prevede un meccanismo standard di quantificazione del danno morale, ancora più evidente si fa dalla lettura dell'art. 138. Il tenore di questa norma, infatti, conferma, hanno detto gli Ermellini, la legittimità dell'individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale, oggetto espresso della previsione legislativa in aumento [30%, del danno biologico, n.d.s.], e quella di natura interiore, da quella stessa norma, invece, evidentemente non codificata e non considerata, lasciando così libero il giudice di quantificarla nell' an e nel quantum con ulteriore, equo apprezzamento . Viene confermato, cioè, escludendo l'ambito delle lesioni micro-permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è relativo soltanto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove addotte, con ciò prescindendosi dalla considerazione e quindi dalla risarcibilità del danno morale. Ancora un conto è l'aumento sino al 30% che dipende dalla dimostrata peculiarità nel caso concreto del vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto, altro e soggetto a diversa indagine è la sofferenza interiore, senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile . Oltretutto, questa ricostruzione è stata vieppiù rafforzata dalla nuova formulazione dell'art. 138 del codice delle assicurazioni, la cui lettera e recita al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica . Ritenendo che nel caso di specie la personalizzazione del danno in tutte le sue componenti sia stata oggetto di adeguata disamina da parte del giudice d'appello, la Cassazione ha quindi rigettato il motivo e, deciso nel merito liquidando il danno sulla base delle Tabelle di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 marzo – 14 novembre 2017, n. 26805 Presidente Travaglino – Relatore Moscarini Fatti di causa Con ricorso del 4/5/2007, B.P.P. chiese al Tribunale di Roma di accertare, in relazione ad un incidente occorsogli in data OMISSIS , la responsabilità del sig. A.M. , conducente dell’autoveicolo Smart coinvolto nel sinistro, della sig.ra R.F. , proprietaria dell’autovettura, e della Fondiaria Sai S.p.A., e di dichiararne la responsabilità solidale per i danni subiti, quantificati in Euro 1.000.000. A sostegno della propria domanda, l’attore sostenne che il conducente dell’autovettura, mentre percorreva viale XXXXXXX in direzione di viale OMISSIS nel suo stesso senso di marcia, aveva improvvisamente e repentinamente tentato di effettuare un’inversione di marcia non consentita, mettendosi di traverso rispetto alla direzione dello scooter da lui condotto, provocandone la caduta. Chiese disporsi una CTU per la quantificazione dell’invalidità temporanea e permanente derivate dal sinistro nonché per la quantificazione del danno cd. esistenziale e di quello alla propria capacità lavorativa, oltre al rimborso delle spese sostenute e da sostenere, comprese quelle necessarie per la riparazione dello scooter. La Fondiaria SAI e l’A. si costituirono in giudizio eccependo che il B. aveva effettuato un’azzardata manovra di sorpasso senza rispettare l’obbligo di marcia sulla destra imposto dal codice della strada resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto. Espletata una CTU e sentiti i testi, il Tribunale di Roma, con sentenza del 21/6/2011, dichiarò A.M. e B.P.P. responsabili del sinistro in misura del 50% ciascuno, condannando in solido i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, di Euro 31.477,72, oltre lucro cessante su tale somma, interessi legali e spese di lite. Il B. interpose gravame, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 18/2/2015, lo ha rigettato, condannando l’appellante al rimborso, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del grado. Avverso detta sentenza il B.P. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Con separati controricorsi resistono sia la Unipol Assicurazioni S.p.A., che ha presentato anche memoria, sia il sig. A.M. . Il P.G. ha presentato le proprie conclusioni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.comma e dei principi e norme che regolano la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché dell’art. 2054 c.comma e dei principi e norme che regolano la presunzione di paritaria responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 Codice della Strada la violazione dell’art. 116 c.p.comma nonché dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.comma nonché delle norme e i principi che disciplinano il nesso di causalità. 1.1. Il ricorrente ripropone, in sostanza, lo stesso primo motivo di appello con cui aveva lamentato l’attribuzione del paritario concorso di colpa, per non aver egli fornito la prova della regolarità della sua condotta di guida ed il rispetto, oltre che delle norme di comune prudenza ed attenzione, delle cautele e prescrizioni specificamente imposte dal Codice della Strada. Sulla base di questa censura, chiede di accertare la responsabilità esclusiva o comunque prevalente del conducente della Smart nel sinistro, criticando la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato la gravità di quel comportamento, le prove testimoniali e la speculare prova della conformità, del proprio comportamento, alle norme sulla circolazione stradale tenuto dal conducente dello scooter. 1.2. In particolare, il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.comma e dell’art. 2054, 2 co. c.c., violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la presunzione di paritaria responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro. 1.3. La Corte d’appello avrebbe, poi, falsamente interpretato l’art. 143 del Codice della Strada e l’art. 116 c.p.comma sull’acquisizione delle prove nell’asserire che il B. Panici aveva violato l’art. 143 del codice della strada - non ponendosi regolarmente sulla destra - in contrasto con quanto riferito dai testimoni, ritenendo poi la velocità di guida dello scooter non consona alla situazione ambientale. 1.4. Tutte le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono infondate. 1.4.1. Il motivo ripropone l’argomento, già motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, dell’imputazione totale dell’evento al conducente dell’autovettura la cui violazione di regole della circolazione stradale è indubbia e non contestata , ma trascura di affrontare la considerazione, pur posta alla base della decisione impugnata, dell’altrettanto incontestabile violazione dell’art. 143 del codice della strada da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate - argomento che si associa alla condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di quella regola normativa in contesti urbani ad alta densità. 1.4.2. La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e convincente della pari attribuzione di corresponsabilità, al di là ed a prescindere dall’ulteriore rilievo in ordine alla presunta velocità tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato, quanto dell’art. 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il quale l’accertamento della colpa di un conducente nella specie, dell’auto non libera ex se l’altro il conducente dello scooter se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida. Il che, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte capitolina, nella specie non è avvenuto. 2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.comma e dei principi e norme che regolano la necessaria valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ex art. 360, n. 3 c.p.c 2.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano applicato le tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale - che, dal 2011 in poi, dovrebbero essere applicate per uniformare, sul territorio nazionale, i criteri di liquidazione del danno Cass., 7/6/2011 n. 12408 che attribuisce a detti criteri, già ampiamente diffusi sul territorio nazionale, la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale . In relazione a tali tabelle opererebbe, ad avviso del ricorrente, il principio iura novit curia. 2.2. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non appare condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che la questione fosse da disattendere in quanto proposta solo in grado di appello, in quanto il punto ha costituito specifico motivo di gravame sicché la questione non è nuova l’indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione del motivo di appello costituisce equivalente del versare le tabelle in atti Cass. n. 12408/2011 e n. 17678/2016 , non senza considerare, in una prospettiva più ampia, che è certamente predicabile l’evocazione in giudizio del principio iura novit curia in relazione ad un dato - le tabelle milanesi - ormai assurto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.comma Cass. n. 3015/2016 . Il secondo motivo merita dunque accoglimento. 3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.comma e degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. n. 209 del 2005 , ex art. 360, n. 3 c.p.comma 3.1. Il ricorrente deduce la predetta violazione di legge per la mancata liquidazione del danno esistenziale che avrebbe trovato ampio riconoscimento nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte. 3.2. A sostegno della censura il ricorrente menziona numerosi precedenti di legittimità che avrebbero distinto e ritenuto cumulabili il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale, ciascuno rispondente ad una particolare ed autonoma lesione della propria integrità psico-fisica. 3.3. Il motivo non può essere accolto. 3.3.1. Al di là ed a prescindere dalla condivisibilità di alcune affermazioni volte a negare tout court l’autonomia di componente risarcitoria di tale voce di danno, sì come ritenuta foriera di presunte duplicazioni risarcitorie di incerta classificazione Cass. n. 21716/2013 Cass. n. 36/2016 , va in questa sede riaffermato, in premessa, che, su di un piano generale Cass. 4379/2016 , il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina soltanto la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme o, se si preferisce, nelle due categorie descrittive del danno emergente e del lucro cessante art. 1223 c.c. - e quella del danno non patrimoniale art. 2059 c.c. . 3.3.2. La natura unitaria del danno non patrimoniale, espressamente predicata dalle sezioni unite di questa Corte con le cd. sentenze di S. Martino, deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica Cass. S.U. n. 26972/2008 . Natura unitaria sta a significare che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale. Natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari in tali termini, del tutto condivisibilmente, Cass. 4379/2016 . L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte. 3.4. Ma, se esse non richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, non possono per altro verso non tener conto della reale fenomenologia del danno alla persona, negando la quale il giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, e cioè quello di sostituire una meta realtà giuridica ad una realtà fenomenica. Oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, è, nel prisma del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. 3.5. Le sentenze del 2008 offrono, in proposito, una implicita quanto non equivoca indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discorre di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale sofferto dalla persona per il nuovo millennio. 3.5.1. La stessa meta categoria del danno biologico fornisce a sua volta appaganti risposte al quesito circa la sopravvivenza descrittiva come le stesse Sezioni Unite testualmente la definiranno del cd. danno esistenziale, se è vero come è vero che esistenziale è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute ma non solo , si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile. 3.5.2. Così che, se di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute art. 32 Cost. è lecito discorrere con riferimento al danno cd. biologico, quello stesso danno relazionale è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. 3.6. Il danno dinamico-relazionale, dunque così rettamente inteso il sintagma danno esistenziale , è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto rectius, interesse o valore tutelato dalla Carta fondamentale. 3.7. Queste considerazioni confermano la bontà di una lettura delle sentenze del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l’indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l’onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all’ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc. , consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell’aspetto interiore del danno la sofferenza morale quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettamente inteso, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione . 3.8. In questa semplice realtà naturalistica si cela la risposta e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti all’interrogativo circa la reale natura e la vera, costante essenza del danno alla persona la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia. 3.9. Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni. E se è lecito ipotizzare, come talvolta si è scritto, che la categoria del danno esistenziale risulti indefinita e atipica , ciò appare la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, indefinita e atipica . 3.10. Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, la cui non superficiale o volutamente parziale lettura conduce a conclusioni non dissimili. 3.10.1. Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 aumento del 20% . 3.10.2. La limitazione ex lege dell’eventuale liquidazione del danno morale viene così motivata dal giudice delle leggi In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazion dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi punto 10.2.2. . 3.10.3. La Corte prosegue, poi, significativamente, sottolineando come l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato . 3.10.4. La motivazione della Corte non sembra prestarsi ad equivoci. Il danno biologico da micro-permanenti, definito dall’art. 139 C.d.A. come lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato , può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato secondo la testuale disposizione della norma e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l’aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale - al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico. 3.11. Viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa unitarietà del danno biologico . Anche all’interno del sotto-sistema delle micro-permanenti, resta ferma né avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche sovrapporsi alla fenomenologia del danno alla persona la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto. 3.12. Tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico , identica nella formulazione dell’art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico una lesione medicalmente accertabile , ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione che esplica un’incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato . 3.12.1. Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta e solo esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che è altro da se rispetto all’essenza interiore della persona. 3.12.2. La distinzione dal danno morale si fa dunque ancor più cristallina ad una altrettanto attenta lettura dell’art. 138 nel testo previgente alla novella del 2017, della quale di qui a breve si dirà , che testualmente la Corte costituzionale esclude dalla portata precettiva del proprio decisum in punto di limitazione ex lege della liquidazione del danno morale. 3.12.2. Il meccanismo standard di quantificazione del danno attiene, difatti, al solo, specifico, limitato settore delle lesioni di lieve entità dell’art. 139 e non sembra casuale che il giudice delle leggi abbia voluto rafforzare il già chiaro concetto con l’aggiunta di ben tre diversi aggettivi . 3.13. L’art. 138 previgente, difatti, dopo aver definito, alla lettera a del comma 2, il danno biologico in maniera del tutto identica a quella di cui all’articolo successivo, precisa poi, al comma 3, che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, . l’ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato . 3.13.1. Lo stesso tenore letterale della disposizione in esame lascia comprendere il perché la Corte costituzionale abbia specificamente e rigorosamente limitato il suo dictum alle sole micro-permanenti nelle lesioni di non lieve entità, difatti, l’equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato è funzione necessaria ed esclusiva della rilevante incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali personali. 3.13.2. Il che conferma, seppur fosse ancora necessario, la legittimità dell’individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale, oggetto espresso della previsione legislativa in aumento, e quella di natura interiore, da quella stessa norma, invece, evidentemente non codificata e non considerata, lasciando così libero il giudice di quantificarla nell’an e nel quantum con ulteriore, equo apprezzamento. 3.13.3. Il che conferma ancora che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l’aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna duplicazione risarcitoria . 3.14. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore. Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile. 3.15. Il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, così inteso, conserva, dunque, una sua intima coerenza, e consente l’applicazione dei criteri posti a presidio della sua applicazione senza soluzioni di continuità o poco ragionevoli iati dovuti alla specifica tipologia di diritti costituzionalmente tutelati. 3.15.1. Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. E se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di involontaria simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente danno interno , che incide sul patrimonio già esistente del soggetto e il lucro cessante che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna . 3.16. Tale ricostruzione della morfologia del danno non patrimoniale trova, oggi, definitiva quanto inequivoca conferma nella nuova formulazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato definitivamente il 2 agosto 2017 dove si legge, testualmente, alla lettera e , che al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a a d è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. 3.17. Sulla base di tali premesse di metodo, va nella specie osservato come la personalizzazione del danno non patrimoniale, considerato, sia pur implicitamente, in tutte le sue componenti dal giudice di appello, sia stata oggetto di disamina adeguata nell’impugnata sentenza par. 5.4 della motivazione , che va, pertanto, in parte qua confermata. 4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 del C.d.A. già art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 587, convertito e modificato con legge n. 39 del 26 febbraio 1997 art. 360, n. 3 c.p.c Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360, n. 5 c.p.c 4.1. Il ricorrente propone un’articolata censura di violazione di legge in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al sinistro, sia in relazione alla percentuale di invalidità permanente 20% sia in relazione all’inabilità temporanea. 4.2. La censura mossa alla sentenza impugnata non coglie, peraltro, nel segno, in considerazione della sua specifica ratio decidendi, la cui ipotetica censurabilità non attiene a profili di applicazione normativa ma al difetto di prova in questo ambito, atteso il rilievo - quanto all’invalidità permanente - che lo stesso consulente di parte ha condiviso in ordine all’assenza di conseguenze sulla capacità reddituale, rimasta intatta, del danneggiato, e - quanto all’inabilità temporanea - che nel dibattito processuale non è stato offerto alcun elemento probatorio idoneo a dare contezza della lamentata decurtazione, anche per carente specificazione del riparto reddituale tra lavoro dipendente e lavoro autonomo intra moenia. Sicché il riferimento alla disciplina legislativa che indica i criteri di determinazione del reddito ai fini del risarcimento art. 137 Codice delle Assicurazioni si rivela astratto, perché il criterio, intanto può dirsi violato, in quanto ne sussista il presupposto primo, ovvero appunto il danno, sulla cui premessa soltanto è possibile svolgere la metodica del criterio di determinazione del reddito. 4.3. Ne discende pertanto l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso. 5. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento quanto al secondo motivo, rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenza. 6. La Corte, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, condannando le parti resistenti a pagare in favore di B.P. la somma di Euro 59.704, in luogo della minor somma di Euro 39.955,44, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quella del pagamento. 7. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della reciproca, parziale soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri e, decidendo nel merito, liquida il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella somma di Euro 59.704, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro alla data dell’effettivo pagamento.