Il diritto di critica ancorché contenga giudizi soggettivi deve fondarsi su fatti che debbono corrispondere a verità perlomeno putativa

Ai fini del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente nominato purché questo sia individuabile attraverso le informazioni di pubblico dominio.

Il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, non si concreta nella mera narrazione veritiera dei fatti ma esprime un giudizio che, comunque, deve fondarsi su una base fattuale sufficiente. È quanto emerge dalla sentenza n. 25420/2017 della Corte di Cassazione, depositata il 26 ottobre. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello, confermando parzialmente la sentenza di primo grado, accertata la portata diffamatoria di alcune frasi edite su un libro aveva condannato lo scrittore e l’editore al ristoro del danno e alla cancellazione delle frasi offensive. Più precisamente lo scrittore aveva asserito che, nel corso della guerra del golfo, alcuni giornalisti avevano asserito di essere nella città di Bassora mentre soggiornavano altrove. Identificabilità del soggetto di cui è stato leso l’onore. La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha ribadito che ai fini del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente nominato purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita. Il diritto di critica e quello di cronaca. Il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, non si concreta nella mera narrazione veritiera dei fatti ma esprime un giudizio che, come tale, è meramente soggettivo rispetto ai fatti stessi fermo restando che il fatto presupposto deve corrispondere a verità sia pure non assoluta ma ragionevolmente putativa. Nel caso in esame il fatto presupposto non corrispondeva a verità, neppure putativa, e pertanto non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica. L’azione inibitoria di pubblicazione del libro. Nonostante il reato di diffamazione abbia natura istantanea l’azione inibitoria è funzionale a evitare l’insorgenza di un pregiudizio nei confronti del soggetto offeso nonché a prevenire per il futuro la ripetizione di atto o la continuazione di una attività contra ius .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 settembre – 26 ottobre 2017, n. 25420 Presidente Spirito – Relatore Vincenti Fatto e diritto Rilevato Che 1. - G.L. , giornalista professionista del quotidiano omissis , con citazione del omissis , convenne in giudizio A.M. e la omissis S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni all’onore e alla reputazione personale e professionale asseritamente patiti in conseguenza della pubblicazione, da parte del predetto editore, del libro omissis scritto dall’A. , instando anche per l’inibitoria alla relativa commercializzazione e diffusione. 1.1. - In particolare, l’attore lamentò la valenza diffamatoria delle affermazioni presenti nel capitolo intitolato omissis , là dove, nel ripercorrere alcune vicende professionali legate alla sua lunga e, infine, conflittuale collaborazione con il quotidiano omissis , l’A. criticava un certo modo di fare giornalismo da parte di alcuni suoi colleghi italiani all’epoca della seconda guerra dal Golfo, asserendo che, nell’ultima decade del omissis , costoro erano arrivati a soltanto il giorno del loro arresto, mentre nei giorni precedenti, pur firmando i loro servizi da , in realtà erano altrove , dunque Inventandosi di sana pianta che si trovavano già a , là dove, invece, la professionalità e la prudenza del medesimo A. avevano ad esso impedito di bluffare . 1.2. - Con sentenza del 3 maggio 2011, l’adito Tribunale di Milano riconobbe la portata diffamatoria delle frasi contenute nel predetto libro e condannò la omissis S.p.A. e A.M. , in via solidale, al risarcimento del danno in favore di G.L. , liquidando la somma di Euro 20.000,00, oltre Euro 5.000,00 a titolo di pena pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948 a carico unicamente dell’A. , rigettando, però, la istanza di inibitoria rivolta ad impedire la pubblicazione del libro in presenza delle frasi lesive. 2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione in via principale A.M. e la omissis S.p.A. e in via incidentale G.L. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 12 luglio 2013, rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ordinava l’inibizione della commercializzazione e diffusione del libro, limitatamente alla parte in cui riportava le frasi diffamatorie, delle quali disponeva la cancellazione a spese degli originari convenuti. 2.1. - La Corte territoriale riteneva, anzitutto, che l’identificazione del soggetto passivo del reato di diffamazione era desumibile dalla precisa correlazione operata nel libro tra i giornalisti presenti in zona di guerra e che sino al omissis avevano inviato i servizi pubblicati sui giornali di rispettiva appartenenza e i giornalisti che il stesso erano stati arrestati dagli iracheni, quale evento che aveva ricevuto ampio risalto da tutti i media ed era incontestato che il G. era nel novero di detti giornalisti. 2.2. - Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il giudice di appello osservava che l’A. - giornalista di provata esperienza e vicedirettore di un importante quotidiano italiano e che aveva scritto il libro anni dopo i fatti , dunque trovandosi nella condizione di accedere a tutte le informazioni - doveva reputarsi pienamente consapevole del significato offensivo delle affermazioni nei confronti dei colleghi, in sostanza tacciati di mentire, pur di apparire come ammantati di un’aura di coraggio, spirito di sacrificio e volontà di fornire la più avanzata informazione . 2.3. - La Corte di merito escludeva, poi, la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, risultando non vero il fatto narrato, giacché i giornalisti tra cui il G. , allorché avevano inviato i rispettivi servizi, si trovavano sul ponte di Bassora, arteria di accesso situata nel comprensorio di a una decina di chilometri dal centro dell’estesa citta di , là dove l’A. neppure aveva dedotto che il G. , nei propri servizi, avesse menzionato di trovarsi in posti di fatto incompatibili con il ponte di . Il giudice di secondo grado escludeva, altresì, la sussistenza della scriminante putativa, non avendo l’A. , pur avendo scritto il libro dopo tre anni dai fatti narrati e pur potendo accedere a qualsiasi tipo di fonte informativa , effettuato alcun accertamento, neppure quello - più semplice - di informarsi con i diretti interessati . 2.4. - La Corte territoriale, in punto di quantum debeatur, ritenuto in re ipsa il danno all’onore ed alla reputazione, confermava la liquidazione effettuata dal primo giudice, tenuto conto da un lato dell’indubbia gravità dell’offesa e del risalto che essa ha avuto anche a causa dell’autorevolezza dello stesso A. , dall’altro del fatto che il G. , ancorché riconoscibile, non è stato specificamente nominato . 2.5. - Infine, il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda di inibitoria alla commercializzazione del libro in presenza delle frasi diffamatorie delle quali ordinava la cancellazione a spese dei convenuti/appellanti principali , ritenendo che fra gli strumenti di tutela della reputazione può ritenersi compresa, in via analogica, la c.d. azione inibitoria , già prevista dall’ordinamento per la tutela, tra l’altro, del diritto al nome e all’immagine. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano ricorrono la omissis S.p.A. e A.M. , affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso G.L. . Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione proposta dal controricorrente di inammissibilità del ricorso della omissis S.p.A., non sussistendo la dedotta carenza di legitimatio ad processum del procuratore speciale della società, avv. D.S.U. , essendo comprovato il relativo potere rappresentativo sostanziale necessario per il rilascio della procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. cfr., tra le altre, Cass., 9 ottobre 2015, n. 20387 in forza della procura rilasciatagli dall’amministratore delegato della stessa omissis S.p.A. per atto notarile del 13 novembre 2008, prodotta come doc. n. 7 unitamente al ricorso per la ritualità di siffatta produzione Cass., 27 febbraio 2017, n. 4924 , là dove parte controricorrente non ha, invece, allegato alcuna documentazione né tantomeno quella indicata nella memoria utile a contrastare detta risultanza. 2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 595 cod. pen., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato di diffamazione in ragione della ritenuta identificabilità del relativo soggetto passivo, mancando di considerare che il lettore medio non aveva possibilità, in base alla sola lettura del libro, di risalire alla persona del G. tenuto conto che il suo arresto, unitamente ad altri giornalisti non nominati, era avvenuto ben quattro anni prima della pubblicazione del libro stesso. Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato a ritenere sussistente la potenzialità lesiva delle affermazioni incriminate , estrapolandole dal contesto del libro che intendeva soltanto evidenziare una critica al giornalismo italiano in generale nell’ambito dell’esperienza personale vissuta dall’autore come giornalista del quotidiano omissis . La Corte territoriale, infine, avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione, posto che questo era escluso dal carattere autobiografico del libro, volto a mettere in rilievo la personale esperienza giornalistica dell’autore, all’epoca della vicenda narrata assai conflittuale con la testata per cui lavorava, in quel contesto e non già al momento della pubblicazione del libro dovendosi valutare il convincimento, corretto, che lo stesso autore si era formato sul fatto che i colleghi giornalisti erano entrati a solo il giorno del loro arresto. 2.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.1. - È infondato là dove postula che la Corte di appello, nel valutare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato di diffamazione addebitato agli originari convenuti, abbia commesso degli errores in iudicando. 2.1.1.1. - Quanto all’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 595 cod. pen., il giudice di secondo grado - basandosi sull’accertamento di fatto sinteticamente riportato al § 2.1. del Rilevato che , cui si rinvia - si è congruamente attenuto al principio secondo il quale in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili , desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita Cass., 27 agosto 2015, n. 17207 analogamente, in precedenza, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180, Cass., 28 settembre 2012, n. 16543 . 2.1.1.2. - In relazione, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, la Corte territoriale - alla stregua dell’accertamento sintetizzato al § 2.2. del Rilevato che , cui si rinvia - ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate Cass., 20 dicembre 2007, n. 26964, che richiama la giurisprudenza penale di questa Corte in materia . 2.1.2. - Sono poi inammissibili le doglianze che aggrediscono la motivazione in relazione agli accertamenti in fatto in forza dei quali la Corte di appello ha correttamente operato il giudizio di sussunzione rispetto alla fattispecie legale di riferimento reato di diffamazione , senza che tale motivazione venga idoneamente censurata ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. E ciò anche per quanto concerne il profilo evidenziato specificamente dalla memoria del supposto mancato esame del fatto storico della distanza temporale tra l’arresto dei giornalisti marzo 2003 e pubblicazione del libro novembre 2006 , quale critica che, in detta prospettiva, non solo non emerge in modo specifico dallo stesso ricorso che al riguardo si sofferma piuttosto sulla dedotta violazione di legge , ma che, in ogni caso, non coglie nel segno, posto che il fatto storico anzidetto è stato considerato dal giudice di appello che ha evidenziato come l’A. abbia scritto il libro anni dopo i fatti , mentre la critica di parte ricorrente si appunta, inammissibilmente, sulla valenza e sulla portata da ascrivere al predetto fatto storico , quale apprezzamento rimesso esclusivamente al giudice del merito e non già veicolabile dalla lettura che ne fornisce la stessa parte interessata. 3. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 595, 51, 59 cod. pen. e 21 Cost., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’esaminare la condotta dell’autore del libro secondo i canoni del dritto di cronaca, nonostante la difesa avesse invocato unicamente la diversa scriminante del diritto di critica, altresì omettendo di considerare il fatto storico della posizione dei giornalisti e la collocazione degli stessi in un luogo certamente differente dal centro città . 3.1. - Il motivo è infondato. Occorre, infatti, rammentare che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, però, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca Cass., 6 aprile 2011, n. 7847 nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la materialità dei fatti e giudizi di valore , pone in rilievo che, quand’anche equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva sentenza Peruzzi c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati cfr. in tal senso Cass., 19 gennaio 2017, n. 1285 . Il giudice di appello - come evidenziato sinteticamente al § 2.3. del Rilevato che , cui si rinvia - ha escluso, a monte e in modo netto, che il fatto presupposto sul quale si sarebbe poi fondata la stessa critica ossia l’assenza dei giornalisti a , frutto di accertamento non censurato ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ma solo in parte investito da critiche mosse secondo l’abrogata formulazione di detta norma corrispondesse a verità, anche soltanto nella sua declinazione solo putativa, con ciò rendendo una statuizione assorbente anche della delibazione con esito negativo circa la scriminante del diritto di critica. 4. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059 c. c. e 185 c. p. La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere risarcibile il danno non patrimoniale in quanto in re ipsa e a liquidarlo, dunque, in difetto di qualsiasi prova e, comunque, in misura eccessiva, anche tenuto conto che il G. neppure era stato indicato nominativamente. 4.1. - Il motivo è infondato, sebbene debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto. 4.1.1. - È, difatti, erroneo l’assunto per cui il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione sarebbe un danno in re ipsa, ciò contrastando con l’attuale, e ormai consolidatosi a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350 , orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato Cass., 12 aprile 2011, n. 8421 , sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore in tema di tutela della privacy Cass., 26 settembre 2013, n. 22100 Cass., 15 luglio 2014, n. 16133 in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo Cass., 26 maggio 2009, n. 12242 , sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all’immagine anche di enti collettivi Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643 e, segnatamente, il diritto all’onore ed alla reputazione della persona fisica Cass., 18 novembre 2014, n. 24474 . Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. danno evento elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994 , il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione Cass. n. 16133 del 2014, cit. . Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto, da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit. . Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole ossia, una perdita ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall’art. 2056 cod. civ. di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione a mezzo della stampa, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa e dalla posizione sociale della vittima Cass., 25 maggio 2017, n. 13153 . 4.1.2. - La sentenza impugnata, nonostante l’erronea affermazione in iure sulla risarcibilità del danno in re ipsa, si sottrae, però, alle censure mossele, in quanto il giudice di appello ha comunque motivato in punto di sussistenza e consistenza del danno non patrimoniale cfr. sintesi al § 2.4. del Rilevato che , cui si rinvia , assumendo come idonei parametri di riferimento la gravità dell’offesa, il risalto avuto dalla stessa anche per la autorevolezza dell’autore del libro , nonché calibrando la liquidazione anche in ragione della mancata individuazione nominativa del danneggiato quale fattore, dunque, di attenuazione del pregiudizio risarcibile. 5. - Con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c., violazione e falsa applicazione di legge art. 21 Cost. . La Corte territoriale, ritenendo sussistente il reato di diffamazione, avrebbe errato nell’ordinare l’inibizione della commercializzazione e diffusione del libro nella parte in cui sono riportate le frasi indicate nel dispositivo della sentenza, disponendone la cancellazione a spese degli odierni ricorrenti, giacché, essendo il reato di diffamazione di natura istantanea, l’inibitoria avrebbe potuto riguardare soltanto le eventuali riedizioni dell’opera letteraria de qua, successive al passaggio in giudicato della sentenza . 5.1. - Il motivo è infondato. L’azione inibitoria - che, come questa Corte ha affermato già da tempo risalente, ben può essere fatta valere, pure al di fuori delle ipotesi tipizzate, a tutela dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. cfr. in tale prospettiva Cass., 22 giugno 1985, n. 3769 e, tra questi, dunque, anche del diritto alla reputazione ed all’onore - è funzionale ad evitare l’insorgenza di un pregiudizio ad un diritto o interesse giuridicamente rilevante del soggetto titolare degli stessi o a contenerne gli effetti permanenti, mirando, dunque, a prevenire per il futuro la ripetizione di atti o la continuazione di un’attività contra ius, causativi di danno, anche non patrimoniale, senza, però, dover configurarsi, necessariamente, secondo il paradigma dell’illecito aquiliano. Ciò premesso, i ricorrenti non solo non mettono in discussione la qualificazione della domanda dell’originario attore come volta ad ottenere una tutela di tipo inibitorio, né contestano la possibilità che di un siffatto rimedio ci si possa avvalere nel caso di lesione del diritto alla reputazione personale, ma neppure dubitano e ciò in sintonia con la giurisprudenza penale di questa Corte del fatto che, sebbene la lesione della reputazione si sia già verificata a seguito del reato di diffamazione a mezzo stampa - che è a consumazione istantanea e si determina nel momento stesso della pubblicazione del prodotto editoriale Cass. pen., n. 1524 del 15/05/1979 - dep. 06/07/1979 Cass. pen., n. 1763 del 19/10/2010 - dep. 20/01/2011 -, in ragione di successive edizioni dell’opera letteraria contenente le medesime espressioni diffamatorie si venga a determinare un’ulteriore lesione alla reputazione personale, essendo diversa la platea di lettori rispetto a quella della precedente edizione Cass. pen., n. 6 del 29/09/1983 -dep. 04/01/1984 Cass. pen., n. 5781 del 04/12/2012 - dep. 05/02/2013 . La censura, tuttavia, non coglie nel segno nel suo nucleo essenziale, ossia là dove postula che, al fine di conseguire la tutela inibitoria rispetto alle successive edizioni dell’opera letteraria diffamatoria ciò che la Corte territoriale ha avuto di mira con la riforma in parte qua della sentenza di primo grado, rivolgendo la condanna di inibizione alla commercializzazione del libro OMISSIS in presenza delle affermazione diffamatorie - e, dunque, imponendo la cancellazione delle stesse a spese dei danneggianti - non già alla prima edizione, pubblicata nel 2006, bensì a quella successiva del 2011, pubblicata a giudizio civile in corso da tempo , sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità civile del diffamante, giacché la tutela inibitoria, come detto, opera in funzione preventiva di un pregiudizio arrecabile ad un diritto/interesse ovvero per farne cessare il suo ulteriore protrarsi, senza essere necessariamente ancorata ai presupposti della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. 6. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti, in solido tra loro, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. 7. - Non si ravvisano i presupposti per attivare, su sollecitazione del controricorrente, la facoltà di condanna delle parti soccombenti ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.